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Numero d'incarto:
52.1997.164
Data decisione, Autorità:
24.09.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00164
Lugano
24 settembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 9 luglio 1997 di
e __________
contro
la
decisione 25 giugno 1997, no. 3154, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 18
aprile 1997 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la
ristrutturazione/sopraelevazione di una casa d'abitazione a __________ (part.
no. __________ RFD);
preso
atto che in occasione dell’udienza di sopralluogo, dopo discussione, su
proposta del Giudice Delegato le parti sono addivenute alla seguente
transazione:
"1. Il signor __________ e il figlio
__________ si impegnano formalmente a non opporsi all'eventuale sopraelevazione
dell'edificio vicino di proprietà dei ricorrenti __________ e __________ nella
misura in cui la sopraelevazione non ecceda un piano di sopralzo.
Si impegnano inoltre a non opporsi ad un'estensione orizzontale verso Est mantenendo
il filo della facciata Sud.
-
Il resistente __________ rinuncia a qualsiasi
indennità per ripetibili di Ia e IIa istanza.
-
Lo Stato del Canton Ticino rinuncia al prelievo
della tassa di giustizia applicata dal Consiglio di Stato.
-
A queste condizioni i ricorrenti ritirano il
ricorso.
-
Il Tribunale cantonale amministrativo stralcerà
la causa senza spese."
considerato
pertanto che il procedimento è così esaurito,
decreta:
-
Il ricorso è stralciato dai
ruoli.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
Non si assegnano
ripetibili.
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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