AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.160
Data decisione, Autorità: 15.09.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00160-161
Lugano 15 settembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 8 luglio 1997 di
patrocinati da: avv. __________
contro
la decisione 18 giugno 1997 del Consiglio di Stato, no. 2989, che accoglie soltanto parzialmente le impugnative presentate dagli insorgenti avverso la decisione 9 luglio 1996 con cui il municipio di __________ ha rilasciato al __________ una licenza edilizia per costruire 6 case d'abitazione monofamiliari in località __________ (part. no. __________ RFD);
viste le risposte:
15 luglio 1997 del Consiglio di Stato;
16 luglio 1997 del municipio di __________;
25 agosto 1997 del Dipartimento del territorio;
28 agosto 1997 del __________
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. L'8 marzo 1995 il __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire 6 ville monofamiliari ed un'autorimessa collettiva per 12 auto in località __________, su un terreno in forte pendio, parzialmente boschivo, confinante verso valle con la strada cantonale (part. no. __________ RFD; zona estensiva). Le ville sorgerebbero sulla fascia di terreno edificabile a forma allungata, situata a circa 50 m sopra la strada e parallela ad essa. L'autorimessa verrebbe invece edificata a livello della strada, sbancando in parte il sovrastante pendio roccioso.
Alla domanda si è opposta la baronessa __________, proprietaria di un fondo contermine (part. no. __________ RFD).
B. Contemporaneamente all'inoltro della domanda di costruzione il __________ ha chiesto al Consiglio di Stato il permesso di dissodare 256 mq della fascia boschiva che si frappone fra le ville e l'autorimessa, allo scopo di costruire quest'ultima assieme ad una funicolare per accedere alle abitazioni.
Contro la domanda, pubblicata sul FU del __________, non sono state inoltrate opposizioni.
Con risoluzione 25 ottobre 1995 il Consiglio di Stato l'ha quindi accolta, autorizzando il dissodamento a condizioni che non occorre qui illustrare.
C. L'8 marzo 1996 il __________ ha inoltrato al municipio una variante volta ad ottenere la licenza per costruire un appartamento sopra l'autorimessa, spostando questo fabbricato verso la strada in modo da ridurre lo sbancamento del pendio.
Alla variante si è opposta la baronessa __________ e la __________, proprietaria di un fondo situato di fronte all'autorimessa, sull’altro versante della strada cantonale (part. no. __________ RFD).
D. Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del Territorio, il 9 luglio 1996 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, subordinandola a diverse condizioni, fra cui quella di presentare una perizia geotecnica prima dell'inizio dei lavori.
Contro la licenza gli opponenti sono insorti davanti al Consiglio di Stato, riproponendo e sviluppando le censure sollevate senza successo in sede di opposizione.
E. Con giudizio 18 giugno 1997 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto le impugnative, subordinando la licenza alla condizione di sopprimere un locale sotterraneo previsto sotto la funicolare accanto all'autorimessa e destinato a fungere da cantina/ /riscaldamento.
Disattese le numerose censure d'ordine che gli insorgenti avevano sollevato, il Governo ha anzitutto ritenuto che le costruzioni fossero conformi alle normative vigenti in materia di aree di svago, accessi, protezione della natura e del paesaggio.
In merito alle distanze dal bosco, esso ha poi ritenuto che la situazione dei luoghi giustificasse la deroga concessa dal municipio per costruire l'autorimessa alla distanza di soli 6 m dal bosco sovrastante. Il locale sotterraneo di cui si è detto sopra non è invece stato autorizzato in quanto ritenuto contrario alle distanze dal confine verso la part. no. __________ RFD.
Respinte le contestazioni riferite alla pericolosità del terreno dedotto in edificazione, non incluso nelle aree a rischio definite dal PR, il Consiglio di Stato ha quindi sostanzialmente confermato la licenza.
F. Contro il predetto giudizio governativo insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo la baronessa __________ e la __________.
Riassunti i fatti salienti, le ricorrenti si limitano a riproporre in questa sede le censure relative alla distanza dal bosco ed alla pericolosità del terreno dedotto in edificazione.
Secondo le ricorrenti, i limiti del bosco, definiti da un accertamento forestale del 16 marzo 1994, non farebbero stato, poiché il Consiglio di Stato, approvando successivamente il PR, ha imposto al comune di accertare l'estensione del bosco a confine con la zona edificabile su tutto il territorio comunale. Le precedenti decisioni di accertamento sarebbero quindi decadute. Comunque, proseguono, le opere in contestazione, distando soli 9, rispettivamente 5 m dal bosco, non rispetterebbero le distanze minime prescritte dall'art. 18 LALFo. Non sarebbero peraltro date circostanze eccezionali per concedere una deroga alla distanza minima di 10 m prescritta da tale norma.
Pur non essendo situata in zona di pericolo, concludono, la controversa edificazione sorgerebbe comunque su un terreno instabile. Prova ne è che la licenza è stata subordinata alla presentazione di una perizia geologica. Tale perizia dovrebbe tuttavia essere allestita prima del rilascio della licenza e non soltanto prima dell'inizio dei lavori, impedendo agli opponenti di verificarne i contenuti e di far semmai valere le loro ragioni.
G. All'accoglimento dei ricorsi si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________, che non formulano particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il __________, che contesta partitamente le tesi dell'insorgente con argomenti che verranno ripresi qui appresso.
Considerato, in diritto
Considerata la natura delle questioni sollevate con le impugnative, le prove chieste dalle ricorrenti (sopralluogo, testi, perizia) non appaiono tutto sommato suscettibili di procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di fatto utili ai fini del presente giudizio.
2.1. Giusta l'art. 6 NAPR di __________, la distanza minima delle nuove costruzioni dal limite del bosco è di 10 m. Per consentire l'effettiva edificabilità del fondo, dispone ancora la norma in questione, l'autorità cantonale competente può tuttavia concedere eccezionalmente deroghe fino ad una distanza minima di 6 m, misurata dal limite del bosco.
Il limite della zona forestale è stabilito dai piani di utilizzazione attraverso accertamenti del carattere forestale dei fondi confinanti con le zone edificabili (cfr. art. 10 cpv. 2 e 13 cpv. 1 della legge federale sulle foreste = LFo; RS 921.0; art. 20 cpv. 2 NAPR di __________).
2.2. Nel caso in esame, il Consiglio di Stato ha formalmente accertato mediante risoluzione 16 marzo 1994 l’estensione del bosco che ricopre la parte centrale del fondo del resistente, fissandone il margine inferiore ad una distanza di circa 10 - 11 m dal ciglio della strada cantonale. La risoluzione stabiliva che l'accertamento sarebbe rimasto valido sintanto che il PR avesse incluso la part. no. __________ RFD nella zona edificabile.
Il PR di __________, entrato in vigore il 3 ottobre 1995 con l'approvazione del Consiglio di Stato, ha attribuito il fondo in esame alla zona edificabile. Se ne deve quindi dedurre che per questo fondo, a differenza della maggior parte degli altri fondi edificabili confinanti con la zona boschiva, per i quali non era stato esperito alcun accertamento forestale, i limiti del bosco fossero definiti in modo vincolante e non soltanto a titolo indicativo come altrimenti dispone l'art. 20 cpv. 1 NAPR.
Sulla base del limite del bosco fissato dal suddetto accertamento, risulta che l'autorimessa prevista dalla variante 8 marzo 1996 a valle delle ville non solo non rispetta la distanza minima dal bosco prescritta dall'art. 6 NAPR, ma addirittura lo invade per una profondità di 1-2 m su un fronte di circa 15 m, oltrepassando in tal modo il limite della zona edificabile senza che peraltro risultino soddisfatti i presupposti dell'art. 24 LPT.
2.3. Con risoluzione 25 ottobre 1995, posteriore all’entrata in vigore del PR e cresciuta formalmente in giudicato, il Consiglio di Stato ha tuttavia rilasciato al __________ il permesso di dissodare una fascia di bosco, situata immediatamente a monte dell'autorimessa. Con questo dissodamento, il limite del bosco verrebbe arretrato di circa 6 m verso monte su un fronte poco più lungo dell'autorimessa, lasciando comunque, verso N, la fascia boschiva che ricopre il confine fra il fondo del __________ e quello della ricorrente __________.
Le precedenti istanze ed il resistente hanno ritenuto che il dissodamento autorizzato dal Governo sanasse il difetto dianzi rilevato, permettendo all’autorimessa di sorgere completamente all’interno della zona edificabile.
A torto, poiché, per principio, il permesso di dissodamento non modifica l'azzonamento definito dal PR, estendendo la zona edificabile all'area disboscata. Salvo casi particolari, che non occorre qui illustrare, la destinazione dell'area dissodata dev'essere definita attraverso l'adozione di una variante di PR secondo la procedura prescritta dalla LALPT. Diversamente, verrebbe indirettamente riconosciuta all’autorità forestale la facoltà di modificare, mediante la concessione di permessi di dissodamento, l’estensione delle zone edificabili definita dal legislativo comunale.
L'art. 20 cpv. 3 NAPR di __________ dispone invero che le superfici forestali che vengono successivamente accertate come non tali sono assegnate alla zona edificabile adiacente qualora siano completamente circondate da quest'ultima. La norma mira essenzialmente a permettere che l’estensione della zona edificabile a confine con il bosco, definita a titolo indicativo sintanto che non viene formalmente accertato il limite dell’area forestale, possa essere immediatamente posta in consonanza con le risultanze di tale accertamento. E' quindi più che dubbio, per non dire escluso, che tale norma si applichi per analogia anche ai casi di dissodamento di superfici forestali già definite mediante formale accertamento.
La questione può comunque rimanere indecisa, poiché anche nell'ipotesi più favorevole al resistente la distanza dal bosco rimarrebbe inferiore al limite minimo di 6 m fissato dagli art. 18a LALFo e 6 NAPR per la concessione di deroghe. E' in effetti innegabile che sul lato N, verso il confine con la part. no. __________ RFD della ricorrente __________, l'autorimessa verrebbe a sorgere ad appena m 1.50 dal limite del bosco ridefinito dal permesso di dissodamento. L'angolo SW della costruzione, dal canto suo, verrebbe a sorgere a circa 4 m dal bosco che continuerà a ricoprire il fondo del __________ a cavallo del confine con la part. no. __________ RFD (cfr. tra l'altro l'incongruenza, non decisiva ai fini del giudizio, riscontrabile attorno a questo confine tra il limite del bosco definito dall’accertamento del 16 marzo 1994 e quello indicato nella decisione di dissodamento del 25 ottobre 1995). Verso monte e su tutta la lunghezza dell'autorimessa la distanza dal limite del bosco dissodato (misurata a partire dal muro posteriore dell'appartamento - in tratteggio sui piani - e non dal sottostante muro dell'autorimessa) risulterebbe infine di soli 5 m.
Ora, anche ammettendo che la particolare situazione del fondo del __________ possa giustificare la concessione di una deroga, tali distanze risulterebbero comunque largamente inferiori al limite di 6 m previsto dagli art. 18 LALFo e 6 NAPR. Non trattandosi di un difetto facilmente emendabile mediante l'imposizione di clausole accessorie, in quanto riferita all'autorimessa, la licenza non può quindi essere confermata.
2.4. Censurabili, siccome dettate da scelte progettuali di mero comodo e non dalla necessità di consentire l'effettiva edificabilità del fondo, come esige l'art. 6 cpv. 2 NAPR, sono pure le deroghe all'arretramento minimo di 10 m dal bosco concesse dal municipio per le ville n. 2 e n. 3.
La disattenzione non è particolarmente significativa e potrebbe al limite essere corretta, subordinando la licenza ad opportune clausole accessorie. Un simile emendamento appare tuttavia superfluo, perché la licenza deve comunque essere annullata anche nella misura in cui autorizza la costruzione delle case d'abitazione. Venendo a cadere l'autorimessa, le ville risultano in effetti prive di posteggi. Risultano quindi insoddisfatte le condizioni poste dall'art. 44 NAPR, che impone di dotare i nuovi edifici di un adeguato numero di posteggi.
Già per questi motivi, la licenza impugnata va pertanto annullata assieme alla risoluzione governativa che a torto la conferma.
3.1. L'art. 24 cpv. 1 LE vieta le costruzioni sopra terreni che non offrono sufficienti garanzie di salubrità e di stabilità o che risultano esposti a pericoli particolari come valanghe, frane o inondazioni.
Il divieto di costruire su terreni inidonei all'edificazione deve di principio essere sancito a livello di pianificazione, escludendo questi fondi dalla zona edificabile (cfr. art. 28 cpv. 2 lett. l LALPT; DTF 114 a 249 seg.) Ove il pericolo non sia grave e manifesto, i PR possono tuttavia anche includere certi terreni nella zona edificabile, subordinando il rilascio della licenza alla presentazione di studi volti ad escludere la presenza di rischi effettivi. In quest'ottica, l'art. 22 NAPR di __________ subordina il rilascio di licenze edilizie per interventi situati nelle aree di potenziale pericolo alla presentazione di una perizia geologica che ne comprovi la compatibilità con le esigenze della sicurezza.
Ciò non esclude che l'autorità possa esigere la presentazione di una simile perizia anche al di fuori di queste aree (art. 11 cpv. 2 RLE). In questi casi, non essendo data quella presunzione di pericolo che scaturisce dall'inclusione del fondo nella zona a rischio, l'autorità deve tuttavia rendere plausibile la necessità di ulteriori studi, dimostrando sulla base di accertamenti sommari o di elementi di giudizio tratti dalla comune esperienza, che il fondo dedotto in edificazione è comunque esposto a rischi particolari (RDAT 1991 I N. 38; Scolari, Commentario, II ed., N 1009).
Tanto nel caso in cui la perizia venga richiesta in considerazione dell'inclusione del fondo in un'area di potenziale pericolo, quanto nel caso in cui simile esigenza si fondi su una valutazione dei rischi locali, gli studi specialistici vanno comunque chiesti e presentati prima del rilascio della licenza edilizia, in modo da permettere all'autorità ed agli eventuali opponenti di verificare se siano date sufficienti garanzie di sicurezza. Essendo in gioco un requisito essenziale per il rilascio della licenza, l'autorità non può di principio limitarsi a rilasciare quest'ultima, subordinando l’inizio dei lavori alla presentazione degli studi necessari. Siffatto modo di procedere, oltre ad impedire agli opponenti di prendere posizione sulle conclusioni di tali studi, toglie in effetti all'autorità qualsiasi possibilità di negare la licenza nel caso in cui il pericolo risulti fondato, costringendola a far capo ad una revoca della licenza accordata.
3.2. Nel caso concreto, il fondo del resistente non è incluso nell'area di potenziale pericolo definita dal PR di __________. Considerata la situazione del fondo e tenuto contro dell'analoga raccomandazione formulata dall'Istituto geologico cantonale, il municipio ha nondimeno ritenuto dati i presupposti per esigere l'inoltro di una perizia geotecnica. Ha quindi subordinato l'inizio dei lavori alla presentazione di un simile studio.
Dato che la licenza deve comunque essere annullata per i motivi esposti ai precedenti considerandi, non occorre qui stabilire se fossero effettivamente dati i presupposti per esigere l'allestimento di simili studi. La questione andrà semmai affrontata e risolta nell'ambito di un'eventuale nuova procedura di rilascio del permesso. In quest'ambito, va comunque ritenuto che la condizione volta a subordinare l'inizio dei lavori alla presentazione di una perizia geologica non può essere condivisa, poiché preclude all'autorità ed ai ricorrenti la possibilità di operare le necessarie verifiche sul rispetto dell'art. 24 LE prima del rilascio della licenza.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 24 LE; 18a LALFo, 6, 20, 22, 44 NAPR di __________, 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la licenza edilizia 9 luglio 1996 rilasciata dal municipio di __________ al __________ per l'edificazione della part. no. __________ RFD;
1.2. la decisione 18 giugno 1997, no. 2989, del Consiglio di Stato.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è a carico del __________ che rifonderà fr. 1'500.-- a ciascuno dei ricorrenti e titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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