AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 52.1997.153
Data decisione, Autorità: 22.08.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00153
Lugano 22 agosto 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 luglio 1997 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 24 giugno 1997, no. 3098, con cui il Consiglio di Stato ha deliberato alla ditta __________ la fornitura e la posa di scaffalature mobili per l'Archivio cantonale;
viste le risposte:
18 agosto 1997 del Consiglio di Stato;
18 agosto 1997 di __________;
preso atto della replica 7 agosto 1997 della ricorrente e delle dupliche:
11 luglio 1997 del Consiglio di Stato;
21 luglio 1997 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 15 aprile 1996 il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) ha invitato alcune ditte del ramo a presentare offerte per la fornitura e la posa delle guide occorrenti per l'installazione di scaffalature del tipo “__________ ” nell'Archivio cantonale in corso di costruzione a __________.
Valutate le offerte pervenutele, l'autorità ha scelto quella inoltrata dalla ditta __________.
Contro questa decisione, le concorrenti escluse sono insorte davanti al Consiglio di Stato, che con risoluzione 19 novembre 1996 ha annullato la delibera.
B. Con annuncio apparso sul FU del __________ il DFE ha indetto un nuovo concorso per la fornitura e la posa di scaffalature mobili occorrenti al nuovo Archivio cantonale.
Il capitolato d'appalto e modulo d'offerta, al quale rinvia il bando pubblicato, al capitolo “prescrizioni speciali”, stabiliva, fra l'altro, che:
"I binari, le guide ed ogni occorrenza necessari al funzionamento degli impianti per scaffalature scorrevoli devono essere posati negli appositi rimarmi già predisposti nel betoncino.
La ditta offerente deve inoltrare la relativa documentazione tecnica. Le offerte mancanti della documentazione tecnica dei prodotti proposti saranno escluse dall'aggiudicazione. Questi oneri sono da comprendere nei prezzi unitari esposti". ... (cfr. prescrizioni speciali, pag. 10).
Al capitolo "Indicazioni tecniche" il capitolato specificava inoltre che:
"Le indicazioni tecniche richieste alla ditta offerente fanno parte integrante del capitolato e modulo d'offerta. La ditta offerente deve indicare le seguenti caratteristiche dell'impianto previsto.
N.B. Allegare i relativi prospetti tecnici, piani costruttori e di dettaglio dello scaffale scorrevole proposto.
Eventuali differenze di numero di guide necessarie devono essere evidenziate dall'AVS, compilando lo spazio apposito presente ad ogni posizione e marcando la guida supplementare sui piani costruttivi.
La mancata compilazione implica l'accettazione del numero delle guide proposte dalla STA".
In relazione ai carrelli da fornire la "descrizione tecnica" precisava:
..."2.2. Sistema di messa in movimento voltante metallico a 3 o 4 braccia, ognuno unito di un'impugnatura mobile... La forza esercitata sul volante per spostare 1000 kg non dovrebbe superare gli 0,4 kgp/1000 kg e se possibile essere sensibilmente inferiore a questo valore".
Il bando di concorso avvertiva inoltre che:
"Per i prodotti proposti "doveva" essere allegata una documentazione completa dei necessari dati tecnici."
e che:
"Il mancato invio della documentazione richiesta "avrebbe implicato" l'annullamento dell'offerta".
Al capitolato erano annessi i piani dell'edificio in costruzione con l'indicazione della disposizione e delle dimensioni delle scaffalature, rispettivamente dei risparmi lasciati nel pavimento per la posa delle guide.
C. In tempo utile sono state inoltrate le seguenti offerte:
__________ fr. 1'179'384.30
__________ fr. 1'192'690.30
__________ fr. 1'197'311.25
__________ fr. 1'213'358.65
__________ fr. 1'243'643.10
__________ fr. 1'443'048.00
__________ fr. 1'662'805.80
__________ fr. 1'674'978.05
Le offerte sono state esaminate dal profilo tecnico dalla Sezione stabili Erariali (SSE), che ha rilevato fra l'altro:
"__________. Prodotto: Lista
Non ha allegato né piani costruttivi né piani di dettaglio, come richiesto.
A pag. 13 l'impianto proposto non rispetta i risparmi per i binari già eseguiti e non vi è indicazione alcuna per la nuova sistemazione.
A pag. 45 l'impianto offerto è troppo grande per il locale 073. La parete sul quale va posato è al grezzo di cm 291, mentre l'impianto è di 308.5 cm.
Per lo spostamento del carrello è stata richiesta una forza massima di 0,4 kgp/1000 kg mentre quella offerta è di 4 kgp/1000 kg".
"__________. Prodotto: Compactus
La larghezza dei moduli richiesta di 1000 e di 700 mm è stata sostituita con i loro moduli, senza variare la posizione e il numero dei binari.
Allegato tutto quanto richiesto.
Il prodotto soddisfa le esigenze richieste."
D. Con decisione 24 giugno 1996 il Consiglio di Stato ha deliberato la fornitura alla ditta __________, scartando le offerte inoltrate dalle altre concorrenti in quanto incomplete o non conformi alle prescrizioni del bando di concorso.
L'offerta della ditta __________ è stata in particolare scartata siccome priva dei "piani costruttivi e di dettaglio richiesti", rispettivamente non rispettosa di "quanto proposto dal modulo d'offerta" alle pag. 13 e 45.
E. Contro questa delibera la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando l'aggiudicazione della commessa.
Rievocati i fatti salienti, l'insorgente nega anzitutto che l'esclusione della sua offerta potesse essere giustificata dalla mancanza di piani di dettaglio. Il bando di concorso non li avrebbe affatto richiesti. Diversamente, soggiunge, il termine per l'allestimento delle offerte sarebbe stato troppo breve.
Il Consiglio di Stato, conclude la ricorrente, l’avrebbe pertanto esclusa a torto dall’aggiudicazione. Esso avrebbe inoltre omesso di verificare se la deliberataria è in grado di garantire la fornitura e la posa delle scaffalature impiegando manodopera indigena ed assicurando un servizio dopo vendita; a suo avviso, la vincitrice si sarebbe limitata a compilare il modulo d'offerta, subappaltando però la fornitura alla __________.
In conclusione l'insorgente chiede che al ricorso venga concesso l'effetto sospensivo.
F. All'accoglimento del ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato e l'aggiudicataria, contestando partitamente le tesi dell'insorgente.
a. Il Governo rimprovera in particolare alla __________ di aver inoltrato un’offerta carente in quanto priva della documentazione tecnica richiesta (piani di dettaglio dei prodotti offerti) e difforme in quanto irrispettosa delle prescrizioni contenute nel capitolato con riferimento alla forza massima occorrente per lo spostamento degli scaffali (4 kgp/ invece di 0,4 kgp/1’000 kg) ed alle misure dei mobili offerti per il locale 073, eccessive per rapporto alle dimensioni del locale.
b. Analoghe obiezioni vengono sollevate dall’aggiudicataria qui resistente, che rileva come l’offerta della ricorrente sia priva della documentazione tecnica richiesta e proponga un impianto non conforme alle prescrizioni per quel che concerne le posizioni 013 (scaffali non conformi ai risparmi già approntati nel betoncino per i binari) e 073 (mobili troppo grandi per il locale).
G. Con allegato di replica l’insorgente ha contestato le obiezioni mossele dalle controparti in sede di risposta, rilevando in particolare:
che la forza effettivamente occorrente per lo spostamento degli scaffali è di 4 kgp/100 kg: l’indicazione data con l’offerta sarebbe dovuta ad un errore di trascrizione;
che i mobili offerti per il locale 073, disposti diversamente, permetterebbero una migliore utilizzazione dello spazio;
che i risparmi per i binari sarebbero stati approntati in funzione di un’aggiudicazione della fornitura alla ditta __________: lo proverebbe la data indicata dai piani di dettaglio da questa prodotti, risalenti ad epoca addirittura anteriore al concorso per licitazione privata indetto dal DFE per la fornitura e la posa delle guide occorrenti per l’istallazione di scaffalature del tipo “Compactus”, che il Consiglio di Stato ha poi annullato con risoluzione 19 novembre 1996.
H. Con rispettive dupliche il Consiglio di Stato e la deliberataria resistente si sono confermate nelle precedenti allegazioni e domande, puntualizzando alcune questioni sollevate dalla ricorrente in sede di replica.
La resistente ha in particolare spiegato che la data riportata dai piani prodotti non è altro che la data indicata dai piani ricevuti dalla stazione appaltante.
Considerato, in diritto
In quanto partecipante al concorso, la ricorrente è legittimata ad impugnare la decisione governativa sia dal profilo della sua esclusione dall'aggiudicazione, sia dal profilo della delibera a favore della resistente.
Il ricorso, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è dunque ricevibile in ordine.
Data la natura delle questioni poste a giudizio, l'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Il sopralluogo chiesto dall'insorgente non appare invero atto a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. Ai fini del giudizio che esso è chiamato a rendere non occorre in particolare prendere visione della configurazione e dell’ubicazione dei risparmi per la posa delle guide delle scaffalature mobili, che sono stati predisposti dal committente nel betoncino dei pavimenti.
La ricorrente contesta tanto i motivi di esclusione della sua offerta, quanto la legittimità della scelta operata dal Consiglio di Stato.
3.1. La ricorrente non nega che le offerte non conformi alle condizioni del bando di concorso siano da escludere dall'aggiudicazione. Nè potrebbe farlo con successo: dottrina e giurisprudenza su questo punto sono invero chiare ed unanimi nell’affermare che le offerte che rispettano le condizioni del concorso devono essere per principio estromesse dalla gara. Una diversa conclusione violerebbe manifestamente il principio della parità di trattamento fra i concorrenti.
Ferma questa premessa occorre verificare in dettaglio i motivi che hanno indotto il Consiglio di Stato a scartare l'offerta della ricorrente.
3.1.1. Mancata produzione dei piani costruttivi e di dettaglio.
Il capitolato d'appalto e modulo d'offerta stabiliva per ogni vano del nuovo archivio i quantitativi, le dimensioni e le caratteristiche degli scaffali richiesti. Per facilitare la compilazione dell'offerta, la committenza ha inoltre messo a disposizione dei concorrenti i piani in scala 1:100 dello stabile in corso di costruzione.
Ai concorrenti non era chiesto di allestire piani di dettaglio (1:50). Era però chiesto di fornire le indicazioni tecniche occorrenti all’ente banditore per verificare che l'offerta fosse conforme alle condizioni del concorso e per valutarla alla luce dei criteri di aggiudicazione menzionati dal § 28 delle Direttive d’esecuzione dell’accordo intercantonale sugli appalti pubblici (DirCIAP; BU 96, 354), approvate dal Consiglio di Stato con DE del 6.11.96 (BU 96, 353). Le prescrizioni speciali stabilivano espressamente che le ditte offerenti dovevano inoltrare la documentazione tecnica relativa agli impianti per scaffalature. Al riguardo, esse sottolineavano che “le offerte mancanti della documentazione tecnica dei prodotti offerti” sarebbero state “escluse dall’aggiu-dicazione” (cfr. prescrizioni speciali pag. 10).
Ora, la ricorrente non si è attenuta a questa chiara ed elementare prescrizione. La sua offerta, corredata da un semplice prospetto illustrativo, si limita infatti ad indicare che le scaffalature proposte sono quelle che quest’ultimo contrassegna con la sigla M 10/5. Essa non permette tuttavia di stabilire con la necessaria immediatezza e con la dovuta precisione quale delle numerose varianti previste dal programma di produzione avrebbe dovuto effettivamente formare oggetto della fornitura.
Da questo profilo, ben si può quindi affermare che l'offerta non risponde alle esigenze poste dal bando di concorso.
Dato che il concorso non chiedeva ai concorrenti di corredare l'offerta con piani di dettaglio dell'intero impianto, non occorre esaminare le censure sollevate dalla ricorrente con riferimento ad un'asserita inadeguatezza dei termini fissati per l'allestimento e l'inoltro delle offerte. A prescindere dal fatto che la ricorrente in sede di replica sembra averle abbandonate, consapevole del fatto che avrebbero dovuto essere proposte impugnando il bando di concorso e non nell'ambito di una contestazione dell'aggiudicazione, non si può comunque non rilevare come il tempo lasciato ai concorrenti per la compilazione delle offerte - rispettoso del termine minimo prescritto dal § 17 cpv. 3 lett. a DirCIAP - appaia adeguatamente commisurato al tipo ed alla complessità della commessa, rispettivamente all'importanza della documentazione tecnica che avrebbe dovuto essere allegata ed al ritardo accumulato nell’avvio della procedura di concorso in seguito all’annullamento della licitazione promossa dal DFE per la fornitura e la posa delle guide (art. 13 lett. c CIAP).
In ossequio alla comminatoria d’esclusione dall’aggiudicazione delle offerte carenti contenuta nelle summenzionate prescrizioni speciali, si può quindi ritenere che l’offerta della ricorrente dovesse essere scartata siccome insufficientemente determinata ed univoca, in quanto priva delle indicazioni atte ad individuare immediatamente e con la necessaria precisione quale delle numerose varianti modulari, previste dal programma di produzione del fornitore della ricorrente (Lista), avrebbe dovuto formare effettivamente oggetto della commessa.
Già per questo motivo il ricorso va quindi disatteso.
3.1.2. Mancato rispetto dei risparmi per i binari e mancata indicazione per la nuova sistemazione (pos. 006).
Il capitolato l'appalto e modulo d'offerta stabiliva che i binari e le guide per le scaffalature mobili dovevano essere posati negli appositi risparmi predisposti dal committente nel betoncino dei pavimenti (cfr. prescrizioni speciali pag. 10).
La ricorrente ha proposto una soluzione che non si attiene alla posizione di tali risparmi. Incontestabilmente, su questo punto, l'offerta inoltrata andava quindi esclusa dall’aggiudicazione in quanto irrispettosa delle condizioni del concorso. Invano pretende l’insorgente che il Consiglio di Stato si avvalesse dell’esplicita riserva contenuta nel capitolato d’appalto per distribuire la fornitura a lotti. A prescindere dal fatto che questa obiezione costituisce in definitiva un implicito riconoscimento delle difformità addebitatele dall’ente banditore, non v’è chi non veda come la rinuncia del Consiglio di Stato ad avvalersi della facoltà di deliberare a lotti non possa comunque integrare gli estremi di una violazione del diritto. Nè giova all’insorgente rimproverare al Consiglio di Stato di non aver chiesto precisazioni ai concorrenti. Il § 25 DirCIAP abilita il committente a chiedere spiegazioni ai concorrenti sulle offerte inoltrate. Non lo obbliga a procedere in tal senso. Non ha quindi violato il diritto il Governo rinunciando ad avvalersi di tale prerogativa.
Il capitolato imponeva peraltro alla ditta offerente di "proporre il sistema ottimale per la conservazione dei box per microfilm”.
La ricorrente ha proposto 9 armadi a cassette del tipo B78 del programma Lista. A differenza della deliberataria, che ha prodotto la documentazione richiesta, la __________ ha tuttavia omesso di allegare una documentazione tecnica sufficiente ad illustrare le caratteristiche dell’impianto offerto. Anche da questo profilo non può quindi dolersi di essere stata esclusa dall'aggiudicazione conformemente alla comminatoria contenuta nelle prescrizioni speciali del capitolato.
3.1.3. Mancato rispetto delle dimensioni del locale 073.
I piani ammessi al capitolato consegnato ai concorrenti non indicavano le misure dei singoli locali. Spettava ai concorrenti procedere alle necessarie verifiche sulla base dei piani messi a disposizione dall’ente banditore (cfr. prescrizioni speciali pag. 10).
Il locale per microfilm contrassegnato con il numero 073 è lungo soltanto 2910 mm (al grezzo). Proponendo un impianto lungo 3085 mm è evidente che la ricorrente non si è attenuta alle condizioni del concorso. Invano pretende in questa sede con la replica di aver proposto una soluzione più razionale dal profilo dell’utilizzazione dello spazio. Tale affermazione è contraddetta dall’estratto planimetrico allegato alla sua offerta e dalle indicazioni metriche del locale destinato all’archiviazione dei microfilm.
Anche su questo punto il ricorso va quindi senz’altro respinto.
3.1.4. Forza occorrente per messa in movimento delle scaffalature.
La condizione 2.2. della descrizione tecnica stabiliva che la forza esercitata sul volante per spostare 1'000 kg non avrebbe dovuto superare gli 0,4 kgp/1'000 kg.
In sede d’offerta la ricorrente ha dichiarato che la forza occorrente per spostare i suoi scaffali è di 4 kgp/1'000 kg. In sede di replica ha affermato che si tratta di un semplice errore di trascrizione.
La tesi dell’errore di trascrizione, indotto forse da una confusione tra kgp e kg (massa), è senz’altro plausibile. La questione può comunque rimanere aperta perché il Consiglio di Stato non si è richiamato a questa difformità per giustificare la decisione di scartare l'offerta della ricorrente.
3.2. La ricorrente contesta poi la scelta operata dal Consiglio di Stato, asserendo che disattende il principio dell’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, richiamato dall'art. 13 lett. f) CIAP e dal § 28 DirCIAP.
La censura è infondata, poiché - scartata per i motivi sopra indicati l'offerta dell’insorgente - quella della resistente risulta inferiore a quella della altre concorrenti.
Altrettanto prive di fondamento sono le censure sollevate dalla __________ in relazione all’idoneità della deliberataria. Il fatto che questa si procuri gli impianti da terzi non costituisce un valido motivo per escluderla dall’aggiudicazione. La ricorrente non agisce peraltro diversamente.
3.3. Infondati sono infine i sospetti in merito alla regolarità dell’intera procedura di concorso adombrati dalla ricorrente con riferimento alla licitazione privata per la fornitura e la posa delle guide, precedentemente promossa dal DFE. Nè questo antefatto, nè l’esecuzione dei risparmi nel betoncino dei pavimenti permettono di affermare che l’ente banditore intendesse a priori favorire ed abbia effettivamente favorito la ditta __________, alla quale è stata poi deliberata la commessa.
I suddetti risparmi sono adatti sia ai prodotti della vincitrice, sia ai sistemi commercializzati dalle altre concorrenti. Non già perché lo afferma il fornitore della deliberataria, quanto piuttosto perché tutti i concorrenti hanno proposto soluzioni che tenevano conto dei risparmi praticati dal committente. Fatta eccezione del locale 006 persino la ricorrente vi si è adeguata.
A ciò si aggiunga che non avendo contestato tale condizione al momento della pubblicazione del bando di concorso, la ricorrente è di principio malvenuta a proporre simile censura in sede di impugnativa contro l’aggiudicazione.
Nulla può d’altro canto dedurre l’insorgente dedurre in suo favore dalla data indicata dai piani di dettaglio prodotti con l’offerta.
Questi piani non sono infatti altro che una rielaborazione - non aggiornata dal profilo della datazione - dei piani presentati dalla resistente nell’ambito della licitazione ad invito promossa dal DFE per la fornitura e la posa delle sole guide delle scaffalature. Circostanza, questa, che non integra di certo gli estremi di una violazione del diritto.
Per questi motivi,
visti gli art. 13, 15 CIAP; § 17 cpv. 3, § 28 DirCIAP; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 1’500.- sono a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 2’500.- alla resistente a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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