AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.149
Data decisione, Autorità: 11.08.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00149
Lugano 11 agosto 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 30 giugno 1997 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 10 giugno 1997, no. 2791, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 24 marzo 1997 del municipio di __________ relativa alla concessione di area pubblica comunale;
viste le risposte:
9 luglio 1997 del Consiglio di Stato;
11 luglio 1997 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La ricorrente è proprietaria del __________, situato a __________ in via __________. Davanti al ritrovo v'è una piazzetta di 60 circa mq di proprietà privata, ma gravata da un onere di uso pubblico, che di anno in anno il municipio ha concesso in uso speciale alla ricorrente per esporvi sedie e tavolini.
B. Già negli scorsi anni, diversi vicini del pub si sono lamentati per il disturbo della quiete arrecato dal servizio all'aperto. In seguito a questi reclami, il 24 marzo 1997 il municipio ha quindi deciso di negare alla ricorrente il rinnovo della concessione d'uso per l’anno corrente.
Contro questa decisione la __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato. Con la risposta di causa, il municipio ha parzialmente aderito al ricorso, dichiarandosi disposto a rinnovare la concessione ma con l'obbligo di cessare il servizio all'aperto alle 22.00.
C. Con giudizio 10 giugno 1997 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame nella misura in cui non era diventato privo d'oggetto. La tassa di giustizia di fr. 100.-- è stata posta a carico della ricorrente, alla quale non è stata assegnata alcuna indennità per ripetibili. In sostanza il Governo ha ritenuto che l'esigenza di tutelare la quiete pubblica giustificasse la limitazione dell'orario di apertura del servizio all'aperto imposta dal municipio.
D. Contro il predetto giudizio governativo la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che l'orario di chiusura del servizio esterno venga spostato alle 24.00 dalla domenica al giovedì, rispettivamente alla 01.00 il venerdì e il sabato.
Dopo aver censurato la mancata assegnazione di ripetibili e la condanna al pagamento dell'intera tassa di giustizia, l'insorgente nega recisamente che l 'uso della piazzetta per il servizio all'aperto sia fonte di disturbo per la quiete del vicinato e possa quindi giustificare la limitazione d'orario fissata dal municipio.
E. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal municipio di __________ con argomenti che verranno semmai ripresi nei seguenti consideranti.
Considerato, in diritto
Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 208 LOC e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell’oggetto della contestazione è peraltro nota a questo tribunale.
Nell'ambito dei suoi poteri di polizia locale il municipio disciplina l'uso accresciuto ed esclusivo dell'area pubblica (art.107 cpv. 2 lett. c LOC). In quest'ottica, l'art. 113 del Regolamento comunale di Viganello dispone che "è soggetto a concessione l'uso intenso e durevole dei beni amministrativi", precisando in particolare che è soggetta a concessione la posa prolungata "di tavolini, bancarelle e simili per l'esercizio di commerci".
Il privato non ha un diritto soggettivo al rilascio dell'autorizzazione o della concessione. Decidendo sulle domande, l'autorità non può tuttavia decidere come le pare e piace, ma deve rispettare i principi fondamentali del diritto amministrativo, segnatamente quelli riferiti alla proporzionalità ed alla parità di trattamento (Scolari, Diritto amministrativo, vol. II, N. 576), tenendo in pari tempo conto della libertà di commercio e di industria garantita dalla costituzione (DTF 108 I a 135; Scolari, op. cit., N. 577).
Al riguardo, l'art. 114 RC stabilisce che le condizioni dell'uso speciale sono fissate dal municipio, considerando “gli interessi in gioco, in particolare l'interesse pubblico all'utilizzazione del bene secondo la sua destinazione."
Nell'ambito della ponderazione degli interessi contrapposti il municipio fruisce di un margine discrezionale relativamente ampio, censurabile da parte dell'autorità di ricorso soltanto nella misura in cui integri gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso di potere.
Secondo la ricorrente, il locale non arrecherebbe alcun disturbo al vicinato.
Le censure sono infondate.
Questo Tribunale non ha invero alcun motivo per credere che i numerosi scritti di protesta inviati dai vicini al municipio già negli scorsi anni siano il frutto di un disegno preordinato mirante a colpire la ricorrente nell'esercizio della sua attività. Già nel 1993, pochi mesi dopo l'apertura del locale, una dozzina di inquilini del vicino condominio "__________" si è rivolta al municipio per denunciare il disturbo arrecato dagli avventori del __________ che facevano capo al servizio esterno. Una nuova protesta, provocata dagli schiamazzi provenienti dalla piazzetta concessa in uso speciale alla ricorrente, è giunta al municipio l'anno seguente.
Le lamentele sono proseguite e si sono rafforzate nel 1995, con l'inoltro di una protesta sottoscritta da 21 condomini, alla quale hanno fatto seguito ulteriori scritti volti a denunciare il disturbo della quiete arrecato dal servizio all'aperto del locale e da altri fattori che non occorre qui evocare.
Un leggero miglioramento sembra essere intervenuto nel 1996 grazie all'intensificazione dei controlli operati dalla polizia comunale, ma anche l'anno scorso non sono mancate le lamentele.
Di fronte a tali riscontri oggettivi non appare affatto insostenibile la decisione del municipio di concedere l'uso speciale della piazzetta soltanto sino alle 22.00. La decisione si fonda su ragioni pertinenti e procede da un esercizio sostanzialmente corretto del potere discrezionale riservato al municipio in questa materia. Essa contempera infatti in modo ragionevole l'interesse della collettività alla quiete ed al riposo notturno con gli interessi commerciali della ricorrente. Nell'ambito della ponderazione degli interessi contrapposti che precede il rilascio di una concessione come quella in esame appare in effetti del tutto corretto valutare le turbative della quiete pubblica sulla base di un metro di giudizio più severo di quello applicabile agli interventi dell'autorità destinati ad eliminare fonti di disturbo su suolo privato.
Non prestando il fianco a critiche di sorta, il limite orario fissato dal municipio va quindi senz'altro confermato.
Tenuto conto della prassi del Consiglio di Stato in tema di ripetibili, l'indennità dovuta dal comune a tale titolo può essere fissata in fr. 300.-.
Da respingere sono per contro le censure che la ricorrente solleva in relazione alla tassa di giustizia applicata dal Consiglio di Stato (fr. 100.--). Considerato che in caso di soccombenza i comuni sono condannati al pagamento di una tassa di giustizia soltanto se intervengono in difesa di loro interessi economici - ciò che non si verifica nella specie - la modica tassa addebitata dal Consiglio di Stato all'insorgente appare adeguatamente commisurata alla parziale soccombenza della __________.
La tassa di giustizia del presente giudizio è a carico della ricorrente proporzionalmente al grado di soccombenza, ritenuto che il comune ne va esente per i motivi esposti al precedente considerando. Le ripetibili di questa istanza, ragguagliate al parziale successo dell'impugnativa, sono a carico del comune resistente.
Per questi motivi,
visti gli art. 107, 208 LOC; 113, 114 RC di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza la decisione 10 giugno 1997 del Consiglio di Stato, no. 2791, è completata nel senso che il comune di __________ è condannato a rifondere alla ricorrente fr. 300.-- a titolo di ripetibili di prima istanza.
La tassa di giustizia del presente giudizio è a carico della ricorrente nella misura di fr. 600.--.
Il comune di __________ rifonderà fr. 50.- alla ricorrente a titolo di ripetibili di seconda istanza.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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