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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.141
Data decisione, Autorità: 21.07.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00141 52.97.00148
Lugano 21 luglio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a) 17 giugno 1997 di
b) 27 giugno 1997 di __________ e __________
contro
la decisione 10 giugno 1997 del Consiglio di Stato (n. 2786) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 2 febbraio 1997 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ per insediare uno stabilimento per la produzione e lo spaccio di pizza al trancio nello stabile posto sulla part. n. __________ RFD;
viste le risposte:
24 giugno 1997 della __________;
9 luglio 1997 del Consiglio di Stato;
15 luglio 1997 del Municipio di __________;
al ricorso di cui sub a)
8 luglio 1997 della __________;
9 luglio 1997 del Consiglio di Stato;
15 luglio 1997 del Municipio di __________;
al ricorso di cui sub b)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che l'11 novembre 1996 la __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di insediare uno stabilimento per la produzione e lo spaccio di pizza al trancio nei locali sinora occupati da due negozi (moda ed apparecchi radio-TV) al PT del condominio __________, situato in via al __________ a __________ (part. n. __________ RFD; zona R7);
che la prevista ristrutturazione comportava fra l'altro l'installazione di un forno elettrico e di due lavelli, nonché la posa di tavoli di lavoro e di un bancone di vendita;
che alla domanda si sono opposti diversi vicini, fra cui i ricorrenti, sollevando contestazioni riferite alla conformità di zona dell'intervento, alle turbative che ne deriverebbero ed ai posteggi;
che raccolto il preavviso cantonale il 3 febbraio 1997 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta;
che il Consiglio di Stato l'ha confermata con giudizio 10 giugno 1997, respingendo, per motivi che verranno semmai ripresi più avanti, le impugnative contro essa inoltrate da numerosi opponenti;
che contro il predetto giudizio governativo i soccombenti menzionati in epigrafe insorgono davanti il Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone più o meno esplicitamente l'annullamento;
che le generiche censure, succintamente sollevate dai ricorrenti, sono in sostanza riconducibili alla conformità di zona ed alla compatibilità ambientale del previsto insediamento; i ricorrenti contestano in particolare per gli orari di apertura dello spaccio (16.30 - 21.30);
che all'accoglimento dei ricorsi si oppongono il Consiglio di Stato, il municipio di __________ e la __________ senza formulare particolari osservazioni;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE;
che i ricorrenti, agenti in qualità o per conto dei condomini dello stabile interessato del controverso intervento, sono legittimati ad agire in giudizio;
che i ricorsi, tempestivi, sono ricevibili in ordine, anche se risultano motivati al limite dell'insufficienza;
che le impugnative possono essere evase con un unico giudizio (art. 51 PAmm), sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, la licenza edilizia è rilasciata solo se l'intervento è conforme alla funzione prevista per la zona di utilizzazione;
che tale principio esige che l'opera non solo non si ponga in contrasto con la funzione prevista per la zona di utilizzazione, ma vi si integri convenientemente (cfr. Commento alla LPT, ad art. 22 N. 29);
che le NAPR di __________ non definiscono in modo preciso la funzione prevista per le singole zone di utilizzazione; tantomeno definiscono gli insediamenti ammissibili mediante limitazioni riferite al grado di molestia;
che nella zona R7, in cui verrebbe aperto il controverso spaccio, sono comunque ammessi anche insediamenti commerciali: lo attestano in modo inequivocabile, non tanto le specifiche disposzioni di zona (art. 21 NAPR), quanto piuttosto la situazione dei luoghi che vede insediamenti residenziali coesistere con negozi, uffici ed altre attività estranee alla mera funzione abitativa;
che visto il carattere misto della zona in discussione lo spaccio in esame può senz’altro essere considerato rispettoso del principio della conformità di zona;
che in assenza di precise disposizioni pianificatorie disciplinanti il grado di molestia ammissibile delle attività estranee alla funzione abitativa, la prevista apertura serale (16.30 - 21.30), contenuta entro limiti del tutto ragionevoli, non è circostanza atta a smentire questa conclusione;
che dal profilo della conformità di zona i ricorsi vanno quindi disattesi;
che, per quanto ha invece tratto alla compatibilità ambientale del previsto insediamento, questo Tribunale si limita a far proprie le deduzioni del Consiglio di Stato; deduzioni, che i ricorrenti non si sono peraltro nemmeno dati la pena di contestare;
che, da questo profilo, non v'è invero alcun motivo che induca a ritenere insufficienti od inappropriate le misure imposte dal Dipartimento del territorio (SPAA) in applicazione della LPAmb e delle relative ordinanze;
che così stando le cose i ricorsi, palesemente infondati, vanno senz'altro respinti, addebitando ai ricorrenti la relativa tassa di giustizia;
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 21 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
I ricorsi sono respinti.
La tassa di giustizia di fr. 600.-- è a carico dei ricorrenti in ragione di metà ciascuno.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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