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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.140
Data decisione, Autorità: 24.07.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00140
Lugano 24 luglio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 16 giugno 1997 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 28 maggio 1997, no. 2587, del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 3 luglio 1996 con cui il Consiglio parrocchiale di __________ ha deliberato alla ditta __________ i lavori di riattazione dell'impianto elettrico della chiesa parrocchiale;
viste le risposte:
25 giugno 1997 del Consiglio di Stato;
27 giugno 1997 della Parrocchia di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che su richiesta del Consiglio parrocchiale di __________ il 31 gennaio 1996 la ditta __________ ha inoltrato un'offerta di fr. 11'712.75 per i lavori da elettricista previsti nell’ambito della riattazione della chiesa di __________;
che la ditta __________, sollecitata successivamente dallo stesso Consiglio, ha a sua volta presentato un'offerta di data 5 giugno 1996 per l'importo di fr. 10'892.70;
che con risoluzione 3 luglio 1996 il Consiglio parrocchiale ha deliberato i lavori alla ditta __________; dell'avvenuta delibera avrebbe dato comunicazione all'insorgente con scritto del 9 luglio 1996 inviato come lettera semplice;
che copia di tale scritto sarebbe stata inviata alla ricorrente il 20 del mese successivo, sempre per lettera semplice;
che nei mesi seguenti la ricorrente ha ripetutamente interpellato il parroco per sapere quale seguito fosse stato dato all'offerta inoltrata;
che il 9 dicembre 1996 la __________ ha formalmente chiesto al Consiglio parrocchiale di conoscere l'esito della licitazione esperita;
che il 22 dicembre 1996 il Consiglio parrocchiale ha notificato all'insorgente - a mezzo raccomandata - copia della lettera 9 luglio 1996 con cui comunicava che i lavori erano stati deliberati ad altra ditta;
che contro l'aggiudicazione dei lavori alla ditta __________ la __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;
che con giudizio 28 maggio 1997 il Governo ha dichiarato irricevibile il ricorso siccome tardivo;
che il Consiglio di Stato ha in sostanza ritenuto che la ricorrente avesse tardato eccessivamente a sollecitare formalmente il Consiglio parrocchiale a notificarle la decisione di delibera dei lavori;
che contro la predetta risoluzione governativa la soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio della causa al Consiglio di Stato, affinché la esamini nel merito;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal Consiglio parrocchiale, che non formulano particolari osservazioni;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 28 cpv. 2 LLCC in relazione all'art. 208 LOC;
che la legittimazione attiva della ricorrente, partecipante ad una licitazione sui generis promossa dall'autorità parrocchiale, è certa (art. 43 PAmm);
che il ricorso, tempestivo (art. 43 PAmm), è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 46 PAmm, il ricorso deve essere insinuato dall'autorità di ricorso entro 15 giorni dall'intimazione e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata;
che le decisioni vanno per principio notificate a mezzo raccomandata (art. 14 PAmm e 120 seg. CPC);
che nella misura in cui la notifica viene fatta per lettera semplice, incombe all'autorità l'onere di provare la data in cui l'atto è effettivamente pervenuto al destinatario (DTF 101 Ia 8; Imboden Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung V ed N 84 B V);
che nel caso concreto, il Consiglio parrocchiale afferma di aver notificato alla ricorrente la decisione di delibera a due riprese nel corso dei mesi di luglio ed agosto del 1996: non è tuttavia stato in grado di provarlo, perché l'intimazione non è stata fatta mediante raccomandata;
che la decisione di delibera è stata comunque notificata all'insorgente il 22 dicembre 1996, a mezzo raccomandata;
che sulla scorta di questa notifica si deve quindi ammettere che il termine quindicinale di ricorso abbia iniziato a decorrere a partire da quel giorno, a meno che venga dimostrato che prima di tale data la ricorrente abbia avuto o avrebbe dovuto avere - secondo le regole della buona fede - conoscenza della decisione impugnata;
che, contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, la presa di conoscenza della delibera da parte della ricorrente non può essere semplicemente dedotta dal fatto che i lavori si siano svolti nei mesi di settembre/ottobre e che un amministratore sia domiciliato a __________;
che tali circostanze non permettono nemmeno di sostenere con successo che la ricorrente abbia colpevolmente tardato a prendere conoscenza del provvedimento impugnato;
che il giudizio richiamato dal Consiglio di Stato a sostegno della propria tesi (RDAT 1991 II n 14), non si attaglia alla fattispecie in esame, poiché in quel caso si trattava di stabilire se una decisione notificata senza l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso potesse ancora essere impugnata a distanza di anni dalla sua intimazione;
che così stando le cose, il ricorso va accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e rinviando gli atti al Consiglio di Stato affinché esamini il merito dell'impugnativa;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; le ripetibili sono invece a carico della soccombente;
visti gli art. 28 LLCC; 208 LOC; 3, 18, 28, 31, 46, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 28 maggio 1997, no. 2587, del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinchè statuisca nel merito del ricorso 7 gennaio 1997 inoltratogli dalla __________.
La Parrocchia di __________ rifonderà alla ricorrente fr. 300.-- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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