AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.138
Data decisione, Autorità: 24.07.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00138
Lugano 24 luglio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 giugno 1997 di
contro
la decisione 27 maggio 1997, no. 2536, del Consiglio di Stato che lo sospende dall'impiego per la durata di 5 giorni a titolo di sanzione disciplinare;
vista la risposta 4 luglio 1997 dello Stato del Canton Ticino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il ricorrente __________ lavora da cinque anni alle dipendenze dello Stato quale cuoco responsabile di mensa scolastica;
che dal 2 settembre 1993 è responsabile della mensa del Liceo __________;
che l'8 novembre 1995 il Consiglio di Stato ha aperto un'inchiesta disciplinare nei suoi confronti, avendo riscontrato ammanchi per un totale di fr. 13'200.-- nella gestione dei buoni per i pasti;
che l'inchiesta ha permesso di evidenziare gravi lacune nella gestione della cassa e del movimento dei buoni per i pasti; in particolare, è stata riscontrata la mancanza di un registro di cassa e di un controllo sistematico di tali buoni; omissione, questa, che ha impedito al ricorrente di accorgersi tempestivamente della scomparsa dell'invio di buoni per fr. 13'200.-- effettuato dall'Ufficio refezione e trasporti scolastici in data 26 settembre 1994;
che in seguito all'apertura dell'inchiesta il ricorrente non è stato promosso alla classe alternativa superiore di stipendio;
che il 16 aprile 1996 il ricorrente ha giustificato gli addebiti mossigli, asserendo di non possedere una formazione di contabile o d'impiegato d'ufficio;
che con risoluzione 27 maggio 1997 il Consiglio di Stato ha sospeso __________ dall'impiego e dallo stipendio per un periodo di 5 giorni a titolo di sanzione disciplinare;
che contro questa risoluzione __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, contestando l'adeguatezza della sanzione inflittagli; a suo avviso, la sospensione del passaggio alla classe alternativa superiore di stipendio costituirebbe un provvedimento sufficiente per la mancanza addebitatagli;
che all'accoglimento del ricorso si oppone l'autorità cantonale, allegando che la tenuta della contabilità dei buoni pasto giornalieri costituisce il più importante dei compiti affidati al ricorrente;
considerato, in diritto
che il ricorso, benché telegraficamente motivato, è ricevibile in ordine giusta gli art. 67 cpv. 1 lett. c LOrd e 68 seg. PAmm; la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono invero pacifiche;
che giusta l'art. 32 LOrd le trasgressioni ai doveri di servizio sono punite con l'ammonimento (lett. a), la multa sino a fr. 500.- (lett. b), la sospensione per un periodo determinato dell'assegnazione degli aumenti ordinari di stipendio (lett. c), la sospensione dall'impiego con privazione totale o parziale dello stipendio fino a tre mesi (lett. d), l’assegnazione temporanea ad una classe inferiore dell’organico (lett. e) o con la destituzione (lett. f);
che nella commisurazione delle sanzioni disciplinari occorre tener conto della colpa, dei motivi, della condotta precedente, del grado e della responsabilità del dipendente, come pure dell’estensione e dell’importanza degli interessi di servizio lesi o compromessi (art. 33 LOrd);
che le sanzioni disciplinari mirano essenzialmente a ristabilire l'ordinato andamento dell'amministrazione e la fiducia in essa riposta dai cittadini (Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed. N. 54);
che il ricorrente non contesta gli addebiti mossigli dall'autorità cantonale; non si sottrae in particolare alle sue responsabilità, negando che il mancato, tempestivo accertamento della scomparsa di buoni per un valore di fr. 13'200.-- sia da attribuire alla negligente tenuta della contabilità;
che il ricorrente si limita in sostanza a contestare l'adeguatezza della sanzione inflittagli, asserendo che la sospensione dell'avanzamento alla classe di stipendio superiore basterebbe a sanzionare l'omissione di cui si è reso colpevole;
che la tesi difensiva non può essere accolta: non solo perché la sospensione dell'avanzamento nella scala degli stipendi non costituisce una sanzione disciplinare, ma anche perché tale conseguenza non costituirebbe comunque una sanzione sufficiente per sanzionare in modo credibile le mancanze imputabili al ricorrente;
che valutata liberamente la gravità tutt'altro che trascurabile della violazione ascritta all'insorgente e tenuto debitamente contro della colpa di quest'ultimo, questo Tribunale ritiene del tutto corretta la sanzione disciplinare pronunciata dal Consiglio di Stato;
che la perdita di buoni per un importo di tale entità non può in effetti essere bagatellizzata;
che il ricorrente non può d’altro canto sottrarsi alle sue responsabilità dirigenziali, asserendo di non disporre di una formazione di contabile; le semplici registrazioni che gli si chiede di tenere non richiedono alcuna particolare formazione;
che, così stando le cose, il ricorso va senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia, contenuta nei minimi termini, segue la soccombenza;
visti gli art. 32, 33, 67 LOrd; 3, 18, 28, 68-70 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 200.-- è a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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