AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.137
Data decisione, Autorità: 24.07.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00137
Lugano 24 luglio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 giugno 1997 di
Circolo
Parrocchia Cattolica di __________ Prebenda Parrocchiale di __________ (tutti rappr. dall'arch. __________)
contro
la decisione 21 maggio 1997, no. 2436, del Consiglio di Stato che annulla le decisioni 18 marzo 1996 del municipio di __________ in tema di restituzione della quota parte della tassa di fognatura prelevata negli anni 1974-77;
viste le risposte:
18 giugno 1997 del Consiglio di Stato;
28 giugno 1997 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che l'art. 34 del regolamento fognatura del comune di __________, approvato dal Consiglio di Stato il 6 agosto 1975 con effetto retroattivo al 1° gennaio 1974, prevedeva il prelievo di una "tassa di utilizzazione" destinata a coprire i costi "per l'esercizio e la manutenzione delle canalizzazioni pubbliche, come pure l'ammortamento, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di depurazione";
che in base a questa disposizione, la cui validità era limitata al 31 dicembre 1975, il municipio di __________ ha prelevato le tasse di utilizzazione relative agli anni 1974-1977;
che nel 1978 è entrato in vigore un nuovo regolamento, che separava le tasse di utilizzazione dai contributi di costruzione;
che con mozione 13 ottobre 1980 diciotto consiglieri comunali hanno chiesto al municipio di conteggiare le tasse di utilizzazione prelevate tra il 1974 ed il 1977 come acconto sui contributi di costruzione che avrebbero dovuto essere prelevati; alla mozione non è stato dato alcun seguito;
che in seguito alla pubblicazione del prospetto provvisorio dei contributi di costruzione, il 14 settembre 1992 nove consiglieri comunali hanno inoltrato una nuova mozione di analogo tenore;
che nel corso della seduta del 16 novembre 1992 del consiglio comunale l'allora presidente della commissione della gestione ha reso noto che la commissione aveva invitato il municipio "a procedere alla restituzione di questi contributi nel corso dell'esercizio 1993";
che il 25 ottobre 1995 il municipio di __________ ha notificato ai proprietari qui ricorrenti gli importi che avrebbe restituito sulle "tasse di fognatura" prelevate negli anni 1974-1977: la notifica specificava che sarebbe stata "restituita senza interessi la quota di partecipazione ai costi di costruzione delle canalizzazioni", mentre sarebbe stata "trattenuta unicamente la quota parte relativa alla tassa d'uso;
che la notifica riportava unicamente gli importi versati e gli importi che sarebbero stati restituiti, senza precisare le modalità di calcolo;
che contro questa determinazione i ricorrenti hanno interposto reclamo, chiedendo la restituzione dell'88 % delle tasse versate negli anni 1974-77, oltre agli interessi composti del 5 %;
che con risoluzioni del 18 marzo 1996 il municipio di __________ ha respinto i reclami senza entrare nel merito, facendo presente che l'ente pubblico non era di per sé tenuto a restituire le tasse prelevate tra il 1974 ed il 1977;
che contro queste risoluzioni i reclamanti sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendo che le tasse prelevate in quegli anni venissero loro restituite nella misura dell'88 % con gli interessi del 5 %;
che con giudizio 21 maggio 1997 il Consiglio di Stato ha annullato le predette risoluzioni, retrocedendo gli atti al municipio, affinché avesse ad emanare nuove decisioni, riportanti anche le modalità di calcolo degli importi da restituire;
che dei motivi addotti dal Consiglio di Stato a sostegno di tale giudizio si dirà semmai nei seguenti considerandi;
che contro questo giudizio i ricorrenti citati in epigrafe si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo che venga stabilito che le tasse prelevate tra il 1974 ed il 1977 vengano loro restituite nella misura dell'88 % con interessi composti del 5 % a far tempo dal 1° gennaio 1978;
che in sostanza i ricorrenti ripropongono e sviluppano in questa sede le argomentazioni svolte davanti al Consiglio di Stato a sostegno delle loro tesi;
che il Consiglio di Stato postula il rigetto dell'impugnativa senza formulare osservazioni;
che il municipio di __________ chiede invece la reiezione del gravame, l'annullamento della decisione impugnata e la conferma delle risoluzioni 18 marzo 1996 statuenti sui reclami inoltrati dai ricorrenti;
considerato, in diritto
che trattandosi di provvedimenti adottati al di fuori della procedura di prelievo dei contributi di costruzione retta dagli art. 96 LALIA la competenza del Tribunale cantonale amministrativo può essere ammessa in base all’art. 208 LOC;
che la legittimazione attiva dei ricorrenti, direttamente e personalmente toccati dalle censurate risoluzioni municipali, è certa (art. 43 PAmm);
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che inaccoglibile è la domanda di annullamento del giudizio governativo impugnato formulata dal municipio di __________ in sede di risposta: nella procedura amministrativa non esiste in effetti il ricorso adesivo;
che l’impugnativa in esame è proposta contro il giudizio con cui Consiglio di Stato ha annullato le decisioni 18 marzo 1996 del municipio di __________ sulla restituzione parziale di tasse d’uso prelevate quasi vent’anni orsono, rinviando gli atti all'autorità comunale, affinché avesse "ad emanare delle formali decisioni che riportino anche il calcolo degli importi da restituire";
che oggetto della vertenza sono comunque sempre ancora le determinazioni 25 ottobre 1995 con cui il municipio di __________ ha disposto la retrocessione di parte delle tasse di fognatura pagate dai ricorrenti negli anni 1974-77;
che, giusta l'art. 59 PAmm, se il Consiglio di Stato annulla la decisione impugnata esso decide nel merito o rinvia gli atti all'istanza inferiore per una nuova decisione";
che nella scelta fra le due alternative il Consiglio di Stato dispone di un ampio potere d’apprezzamento, sindacabile da parte di questo tribunale unicamente nella misura in cui vi siano ravvisabili gli estremi di una violazione del diritto;
che in linea di massima, il rinvio all’istanza inferiore si giustifica soprattutto nei casi in cui questa non è entrata nel merito, ha accertato la fattispecie in modo incompleto o ha violato norme essenziali di procedura (cfr. in tal senso art. 65 cpv. 2 PAmm);
che nel caso in esame il Consiglio di Stato ha ritenuto che la mancata indicazione dei criteri sui quali si fonda il calcolo degli importi da restituire ai ricorrenti giustificasse un rinvio degli atti al municipio con l'invito ad emanare nuove decisioni formali menzionanti anche detto calcolo;
che, pur dando atto ai ricorrenti che il difetto di motivazione avrebbe potuto essere sanato dal Consiglio di Stato assumendo presso l'autorità comunale le informazioni mancanti, la decisione di rinviare gli atti al municipio non integra gli estremi di una violazione del diritto a’sensi dell’art. 61 PAmm;
che nel giudizio di rinvio non è in particolare ravvisabile un esercizio scorretto della libertà di decisione che l’art. 59 cpv. 2 PAmm riserva al Consiglio di Stato nella scelta fra le alternative che la legge gli mette a disposizione in caso di annullamento del provvedimento impugnato;
che il giudizio di rinvio non pregiudica peraltro minimamente la situazione giuridica dei ricorrenti, che potranno nuovamente e liberamente impugnare davanti al Consiglio di Stato le ulteriori decisioni che il municipio è chiamato a rendere;
che, così stando le cose, il ricorso va senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti gli art. 208 LOC; 3, 18, 28, 59, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è a carico dei ricorrenti in solido.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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