AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.135
Data decisione, Autorità: 11.08.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00135
Lugano 11 agosto 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 giugno 1997 di
contro
la decisione 21 maggio 1997, no. 2423, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 20 novembre 1996 con cui il Dipartimento del territorio l'ha radiata dall'albo delle imprese di costruzioni;
viste le risposte:
25 giugno 1997 del Consiglio di Stato;
25 luglio 1997 del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che la ricorrente __________ di __________ è un'impresa di costruzione iscritta all'albo delle imprese di costruzione istituito in base all’art. 1 della legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore del 19 aprile 1989 (LEPIC; RU 7.1.5.3);
che con decisione 28 giugno 1994 il Dipartimento del territorio ha inflitto alla ricorrente un ammonimento per inosservanza dell'obbligo di inoltrare la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento degli oneri sociali relativi all'esercizio 1994; obbligo sancito dall’art. 3 RLEPIC;
che con decisione 20 settembre 1994 il Dipartimento del territorio ha inflitto alla ricorrente una multa di fr. 1'000.-- per violazione dello stesso obbligo;
che il 30 agosto 1995 l'Ufficio lavori sussidiati ed appalti (ULSA) ha inflitto a __________, amministratore della società una multa di fr. 2'000.-- per violazione dell'obbligo di pagare i contributi sociali sancito dall'art. 4 lett. e) ed f) LEPIC;
che il 15 maggio 1996 l'ULSA ha richiamato alla __________ l'obbligo di presentare la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento degli oneri sociali relativi all'esercizio 1995, assegnandole un termine sino alla fine di quel mese per provvedervi ed avvertendola che in caso di inosservanza sarebbe stata stralciata dall'albo delle imprese;
che, non avendo l'insorgente dato seguito all'ingiunzione, il Dipartimento del territorio l'ha stralciata dall'albo delle imprese con decisione 20 novembre 1996;
che con giudizio 21 maggio 1997 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla __________;
che in sostanza il Governo ha ritenuto che le ripetute infrazioni degli obblighi sanciti dall’art. 4 lett. e) ed f) LEPIC commesse dall'insorgente giustificassero l'adozione della più grave delle sanzioni previste dall'art. 10 LEPIC;
che contro il predetto giudizio governativo la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa sanzione disciplinare;
che in sostanza l'insorgente contesta il provvedimento dal profilo dell'adeguatezza, rilevando:
· che molte imprese di costruzione versano in situazioni difficili a causa della crisi strutturale che colpisce l'intero settore dell'edilizia;
· di aver sempre operato con l'obbiettivo di salvare i posti di lavoro esistenti;
· di incontrare serie difficoltà nell'incasso dei suoi crediti;
· di disporre di un parco immobiliare non trascurabile che a causa della stagnazione del mercato non riesce ad alienare per procurarsi liquidità;
· che l'amministratore __________ ha sacrificato buona parte del suo patrimonio personale per salvare la ditta;
· che le attuali difficoltà sarebbero da ascrivere alle malversazioni di cui si è reso autore un azionista, a carico del quale è pendente un procedimento penale;
· che la radiazione dall'albo non servirebbe comunque a sanare l'attuale situazione;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal Dipartimento del territorio che non formulano particolari osservazioni;
Considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 13 cpv. 2 LEPIC;
che, date le circostanze, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che la LEPIC si ripropone di garantire un corretto esercizio della professione d’impresario costruttore attraverso l’istituzione di un albo professionale, al quale hanno diritto ad essere iscritte soltanto le imprese dirette da persone in possesso di determinati titoli di studio (cfr. art. 1 e 2 LEPIC);
che, giusta l'art. 4 LEPIC, alle imprese iscritte all'albo professionale incombe fra l'altro l’obbligo di pagare “i contributi AVS/AI/ /IPG alle istituzioni sociali previste dai contratti collettivi di lavoro” (lett. e), rispettivamente “i contributi INSAI e le trattenute d’imposta alla fonte” (lett. f);
che l’inosservanza di questi obblighi, soggiunge la norma in questione, comporta, a dipendenza della gravità dell’infrazione, l’ammonimento, la multa o la radiazione dall’albo (cfr. art. 10 LEPIC);
che le norme succitate si ripropongono in sostanza di tutelare i committenti, assicurando un adeguato livello di preparazione professionale dei dirigenti ed escludendo dal mercato quelle imprese di costruzione che a causa della loro precaria situazione economica non sono in grado di fornire sufficienti garanzie di affidabilità in punto ad una corretta esecuzione dei lavori ricevuti in appalto (cfr. Messaggio Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente la LEPIC, in VGC sess ord. prim. 1989 pag. 507 seg.);
che l’art. 10 LEPIC affida al Dipartimento del Territorio il compito di sanzionare la violazione degli obblighi sanciti dall’art. 4 attraverso “misure disciplinari” che vanno dal semplice ammonimento, alla radiazione dall'albo, passando attraverso la multa;
che nella scelta e nella commisurazione della sanzione da infliggere al trasgressore l'autorità deve tener debitamente conto "della rilevanza del fatto, dell'intensità del dolo, del grado di colpevolezza, nonché del comportamento in genere del denunciato, come pure del tempo trascorso dal compimento dell'infrazione” (art. 12 LEPIC); deve insomma rispettare il principio di proporzionalità;
che delle tre sanzioni previste dall’art. 10 LEPIC quella della radiazione costituisce indubbiamente il provvedimento più grave, poiché esclude dall'esercizio della professione l'impresa che ne è colpita;
che, costituendo l'ultima ratio, questa misura va di principio adottata soltanto quando altri provvedimenti, meno incisivi, non sono in grado di produrre gli effetti auspicati;
che, nell'evenienza concreta, l'autorità cantonale addebita all'insorgente una significativa, perdurante ed irreversibile violazione dell'obbligo di pagare i contributi sociali sancito dall'art. 4 lett. e) ed f) LEPIC;
che la ricorrente non contesta la materialità dei rimproveri che le vengono rivolti; non nega, in particolare, di essere in arretrato con il pagamento delle seguenti somme:
· fr. 315'530.- nei confronti della Cassa di compensazione AVS/SSIC per contributi AVS/AI/IPG;
· fr. 471'750.- nei confronti della Fondazione istituto collettore LPP per contributi previdenziali;
· fr. 330'000.- nei confronti dell'INSAI per contrbuti assicurativi;
· fr. 113'821.- nei confronti dell'ACC per trattenute d'imposta alla fonte;
· fr. 19'228.- nei confronti della Commissione paritetica cantonale dell'edilizia per contributi dovuti in base al CCL;
che questa preoccupante situazione di insolvenza, insorta anni orsono e consolidatasi con il passare del tempo, presenta unicamente prospettive di costante, progressivo deterioramento;
che a nulla sono d’altro canto valse le precedenti sanzioni inflitte all'insorgente od al suo amministratore per le inadempienze che hanno per finire indotto l'autorità a radiare l’__________ dall’albo;
che, in tali circostanze, la radiazione dell'albo professionale si appalesa ormai come l'unica misura atta a tutelare il pubblico dai rischi derivanti dall'attività di un'impresa che a causa della sua disastrosa situazione economica non è più in grado di offrire sufficienti garanzie di affidabilità in punto ad una corretta esecuzione dei lavori ricevuti in appalto;
che né il difficile momento economico, né i lodevoli sforzi che la ricorrente ed il suo amministratore avrebbero intrapreso per porre rimedio a questo stato di cose, né la preoccupazione di salvaguardare i posti di lavoro, né le malversazioni che sarebbero all'origine del dissesto permettono di giungere a diversa conclusione;
che, anzi, il difficile momento economico e l'insuccesso dei tentativi intrapresi per risanare la situazione lasciano presagire che le inadempienze su cui si fonda il provvedimento censurato sono destinate ad aggravarsi ulteriormente;
che d’altra parte il mantenimento dell’iscrizione della ricorrente all’albo delle imprese di costruzione è atto a perpetuare ingannevoli apparenze, ingenerando nei committenti aspettative suscettibili di venir deluse in punto ad una corretta esecuzione dei lavori ad essa affidati;
che, così stando le cose, la decisione di radiare la ricorrente dall'albo appare adeguatamente ragguagliata alla “rilevanza del fatto”, ovvero alla gravità oggettiva delle inadempienze addebitatele;
che la decisione governantiva impugnata va quindi confermata, siccome immune da violazioni del diritto riferibili al principio di proporzionalità;
visti gli art. 1, 4 LEPIC; 3 RLEPIC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster