AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.134
Data decisione, Autorità: 28.08.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00134
Lugano 28 agosto 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 giugno 1997 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la risoluzione 21 maggio 1997 (n. 2419) del Consiglio di Stato che ha evaso ai sensi dei considerandi il ricorso 7 marzo 1997 dell'insorgente contro la deliberazione 26 febbraio 1997 con cui il consiglio comunale di __________ ha approvato i conti preventivi del comune relativi all'anno 1997;
viste le risposte:
18 giugno 1997 del Consiglio di Stato;
23 giugno 1997 del municipio di __________;
7 luglio 1997 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nella seduta del 26 febbraio 1997 il consiglio comunale di __________ ha approvato i conti preventivi del comune relativi all'anno stesso. Aderendo alle suggestioni della commissione della gestione, la quale si era ispirata alle misure di risparmio adottate a livello cantonale in sede di preventivo 1997, il legislativo ha deciso di negare alla segretaria comunale l'aumento annuale sullo stipendio sollecitato dal municipio, confermando di conseguenza lo stesso stipendio del 1996.
B. Con risoluzione 21 maggio 1997 il Consiglio di Stato ha evaso ai sensi dei considerandi il ricorso inoltratogli il 7 marzo 1997 della segretaria comunale di __________ e qui insorgente, __________, la quale eccepiva l'incompetenza del consiglio comunale a modificare il suo stipendio. Il Governo ha condiviso la censura. Poiché tuttavia, in assenza di una regolamentazione comunale, alla ricorrente erano sempre state applicate le disposizioni salariali relative ai dipendenti dello Stato, esso ha considerato che la sospensione per l'anno 1997 circa l'applicazione dell'art. 8 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato, che istituisce il principio dell'aumento annuale di stipendio, decretata dal Gran Consiglio fosse direttamente ed imperativamente applicabile allo stipendio della ricorrente.
C. Con ricorso 9 giugno 1997 __________ é insorta contro il giudicato governativo 21 maggio 1997 innanzi a questo Tribunale, al quale ha domandato di annullarlo. L'insorgente contesta l'assunto secondo cui le decisioni adottate dal Gran Consiglio volte a comprimere la spesa per il personale alle dipendenze dello Stato possano incidere sulla definizione del suo stipendio in quanto impiegata comunale. Una decisione in merito spetta invece alle sole autorità comunali: più precisamente al municipio, ad esclusione quindi del legislativo.
Il Consiglio di Stato ha postulato la reiezione del gravame, il municipio di __________ il suo accoglimento. Il Presidente del consiglio comunale si é rimesso al giudizio del Tribunale.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data (art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 209 lett. a e b LOC). L'impugnativa é pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere decisa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.1. I rapporti di impiego dei dipendenti del comune devono essere disciplinati dal regolamento comunale o dal regolamento organico dei dipendenti (art. 135 cpv. 1 LOC). Oltre alle disposizioni della LOC il regolamento (comunale od organico) deve stabilire le funzioni, i requisiti per la nomina, gli stipendi, gli obblighi e i doveri di servizio, le prestazioni sociali e la prestazione di cauzioni (art. 135 cpv. 2 LOC). In deroga alle disposizioni del titolo III della LOC, i comuni possono adottare le disposizioni della LORD che disciplinano la durata e lo scioglimento del rapporto di impiego (art. 135 cpv. 3 LOC).
2.2. Per quanto concerne la determinazione dello stipendio e delle prestazioni sociali a favore dei segretari comunali, il legislatore cantonale ha promulgato anche una legge cantonale, la legge concernente l'organico dei segretari comunali del 5 novembre 1984 (Losc). La Losc é volta ad assicurare al segretario comunale delle prestazioni minime: lo si deduce dall'art. 16 Losc, che riserva ai comuni la facoltà di prevedere delle condizioni più favorevoli per il dipendente. L'art. 1 Losc stabilisce di conseguenza lo stipendio annuo minimo. Per i segretari comunali occupati a tempo pieno esso corrisponde a quello della classe 8 prevista dall'art. 3 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato del 5 novembre 1954 (Lstip): classe che corrisponde attualmente alla classe 23 della nuova scala adottata a seguito della modifica 24 novembre 1987 della Lstip, in vigore dal 1 gennaio 1988. Analogamente all'art. 8 cpv. 1 e 2 Lstip l'art. 3 Losc stabilisce inoltre che i segretari comunali hanno diritto ad un aumento ordinario di stipendio per ogni anno civile sino al raggiungimento del massimo della rispettiva classe.
La ricorrente é stata assunta quale segretaria a tempo pieno del comune di __________ con risoluzione n. 145 del 27 maggio 1986. In assenza di regolamentazione comunale relativa al suo stipendio - il regolamento comunale essendo silente in merito e non sussistendo inoltre un regolamento organico dei dipendenti comunali - alla predetta é stato corrisposto il salario minimo della classe 8 previsto dall'art. 3 Lstip: classe che, come detto, corrisponde attualmente alla classe 23 della nuova scala degli stipendi. A partire dall'anno 1988 e fino all'anno 1996 compreso l'insorgente ha beneficiato degli aumenti annuali di stipendio previsti per la predetta classe: in totale quindi 9 aumenti. In assenza di una regolamentazione alla stessa più favorevole la ricorrente deve dunque essere considerata assoggetta al regime retributivo minimo istituito dalla Losc: donde il suo diritto - in applicazione dell'art. 3 della stessa - di conseguire un aumento di stipendio anche per l'anno 1997, che le permette di raggiungere il massimo della classe 23. Le motivazioni addotte dalle istanze inferiori, che sono approdate alla conclusione opposta, non possono essere tutelate. In primo luogo, contrariamente a quanto ha assunto il Consiglio di Stato, per la definizione dello stipendio e relativi aumenti della segretaria comunale non fa stato la Lstip ma la Losc. Per questo semplice motivo viene a cadere l'ulteriore deduzione operata dal Governo secondo cui la sospensione per l'anno 1997 degli aumenti di stipendio di cui all'art. 8 Lstip decretata dal Gran Consiglio il 19 dicembre 1996 (B.U. 1997, pag. 61) esplichi direttamente lo stesso effetto sullo stipendio della ricorrente. Del pari, sempre per questo motivo é escluso che il legislativo comunale potesse sospendere l'applicazione di una normativa cantonale, tale l'art. 3 Losc.
Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere accolto e la risoluzione governativa impugnata annullata. La deliberazione 26 febbraio 1997 con cui il consiglio comunale di __________ ha approvato il preventivo 1997 deve quindi essere modificata nel senso che il conto n. __________, stipendi amministrazione, viene aumentato da fr. 72'100.-- a fr. 73'640.--; i risultati del preventivo dipendenti dall'addizione di questo conto così modificato verranno adeguati direttamente a cura del municipio di __________.
La tassa di giudizio deve essere posta a carico del comune di __________, intervenuto in lite a tutela di interessi economici propri (art. 28 PAmm). Il comune deve inoltre essere condannato a rifondere alla ricorrente, assistita da un avvocato iscritto all'albo, delle ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 208, 209 LOC, 2, 3, 8 Lstip, 1, 3, 16 Losc, 3, 18, 28, 31, 46, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. La risoluzione 21 maggio 1997 (n. 2419) del Consiglio di Stato é annullata.
§§. La deliberazione 26 febbraio 1997 con cui il consiglio comunale di __________ ha approvato il preventivo 1997 é modificata nel senso che il conto n. __________, stipendi amministrazione, viene aumentato da fr. 72'100.-- a fr. 73'640.--; i risultati del preventivo dipendenti dall'addizione di questo conto così modificato verranno adeguati direttamente a cura del municipio di __________.
La tassa di giudizio, di fr. 100.--, è posta a carico del comune di __________, il quale é inoltre condannato a rifondere alla ricorrente fr. 400.-- per ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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