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Numero d'incarto:
52.1997.131
Data decisione, Autorità:
28.10.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00131
Lugano
28 ottobre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 5 giugno 1997 della
patrocinata
da: avv. __________
contro
la
decisione 14 maggio 1998, no. 2305, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 7 ottobre
1996 con cui il municipio di __________ ha sospeso per due anni l'esame della
domanda di costruzione inoltrata dalla stessa ricorrente per la posa di una
pensilina a copertura del piazzale d'accesso all'aeroporto di __________
(part. no. __________, __________ e __________ RFD);
ritenuto
che il municipio di __________, con risoluzione 7 ottobre 1996, aveva sospeso
per due anni l'esame della domanda di costruzione inoltrata dalla __________,
concernente la posa di una pensilina, in quanto in contrasto con gli studi pianificatori;
rilevato
che durante le more del procedimento il termine di sospensione previsto dall'art.
65 LALPT è nel frattempo spirato;
considerato
pertanto che il ricorso è così divenuto privo di oggetto;
decreta:
- Il ricorso è stralciato dai
ruoli in quanto divenuto privo di oggetto.
§. Gli atti sono rinviati al municipio di __________ affinché statuisca
sulla domanda di costruzione.
- Non si prelevano né tasse,
né spese.
Non si assegnano
ripetibili.
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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