AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.130
Data decisione, Autorità: 15.09.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00130
Lugano 15 settembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 4 giugno 1997 di
e __________
contro
la decisione 14 maggio 1997 (no. 2312) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa interposta dagli insorgenti avverso la risoluzione 10 febbraio 1997 con la quale il municipio di __________ ha loro negato la licenza edilizia in sanatoria per la costruzione di un grill sul mappale no. __________ RFP di quel comune, ordinando nel contempo la demolizione dell'opera abusiva;
viste le risposte:
13 giugno 1997 del municipio di __________,
18 giugno 1997 di __________ in rappresentanza degli eredi fu __________;
19 giugno 1997 di __________;
18 giugno 1997 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) La ricorrente __________ è proprietaria della part.no. __________ RFP di __________, in località __________.
Si tratta di un fondo di 52 mq situato in zona nucleo tradizionale (NV), sul quale sorge un edificio abitativo.
b) Il 10 maggio 1996 il municipio di __________ ha concesso a __________ e al di lei marito __________ la licenza edilizia per la riattazione del suddetto stabile.
Tra gli interventi autorizzati vi era pure quello relativo alla costruzione di un muretto perimetrale destinato, su di un lato del fondo, a contenere le infiltrazioni d'acqua provenienti dalla sovrastanti part. n.ri __________ e __________ RFP e, sull'altro lato, a sottomurare e delimitare il sentiero comunale (part. no. __________ RFP) che transita a confine con la proprietà __________.
Distanziandosi dai piani approvati, i ricorrenti hanno però fatto costruire lungo il lato del fondo confinante con il suddetto sentiero comunale una nicchia terminale al muro di cinta in cemento dell'altezza massima di 95 cm.
B. a) Preso atto della divergenza esistente tra l'opera eseguita e il progetto approvato, il municipio di __________ ha invitato i coniugi __________ a voler inoltrare una domanda per il rilascio di una licenza edilizia in sanatoria.
b) Dando seguito a tale richiesta, il 16 dicembre 1996 __________ ha quindi provveduto a notificare la formazione di un grill esterno sul piazzale della part. no. __________ RFP di __________.
La domanda di costruzione è stata pubblicata all'albo comunale nel periodo tra il 20 gennaio 1997 e il 4 febbraio 1997.
In questo lasso di tempo, e più precisamente il 3 e il 4 febbraio 1997, sono pervenute al municipio le opposizioni degli eredi fu __________, proprietari della vicina part. no. __________ RFP, nonché della signora __________, proprietaria delle contigue part. n.ri __________ e __________ RFP.
Con decisione 10 febbraio 1997 il municipio di __________ ha risolto di non concedere ai coniugi __________ la licenza di costruzione in sanatoria per il succitato grill, ritenendo quest'ultimo manufatto in contrasto con le distanze da confine e verso l'area pubblica previste dagli art. 14, rispettivamente 16 NAPR. Con la medesima risoluzione, l'esecutivo locale ha pure ordinato la demolizione del fabbricato abusivo entro 30 giorni dall'intimazione della stessa agli interessati.
C. Con giudizio 14 maggio 1997, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato da __________ e __________ contro la predetta pronuncia municipale.
L'Esecutivo cantonale, rilevato come la procedura seguita dal municipio nel caso concreto non presti il fianco a critiche, ha considerato che il manufatto in questione deve essere equiparato ad una costruzione accessoria e che come tale esso non rispetta le distanze previste dall'art. 22 NAPR verso gli edifici principali situati sui fondi contigui alla proprietà __________.
Inoltre, sempre secondo il Governo, l'intervento edilizio in rassegna non si inserirebbe convenientemente nel tessuto tradizionale del nucleo vecchio, violando in tal modo quanto disposto dall'art. 7 NAPR in materia di estetica delle costruzioni. Tenuto conto di tutto ciò il Consiglio di Stato ha quindi confermato pure l'ordine di demolizione, ritenendolo del tutto giustificato e proporzionato alle circostanze.
D. Contro il predetto giudizio governativo __________ e __________ insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Deducono in sostanza che:
l'opera controversa va considerata come parte integrante del muro di cinta regolarmente approvato dal municipio, fatto salvo un suo utilizzo saltuario quale grill: in entrambe i casi comunque la stessa non soggiacerebbe neppure a licenza edilizia in virtù di quanto previsto dall'art. 3 cpv. 1 lett. e) ed m) RLE (nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 1996);
il manufatto litigioso non può affatto essere considerato come una costruzione accessoria, ragione per la quale non tornerebbe applicabile l'art. 22 NAPR;
la decisione del municipio di __________ è chiaramente discriminatoria, visto che al proprietario di un fondo vicino è stato concesso di fare eseguire degli interventi edilizi in aperta violazione delle norme sulle distanze, invocate nel giudizio impugnato;
l'ordine di demolizione impartito dal municipio deve in ogni caso essere annullato, in considerazione della loro buona fede, nonché per motivi di proporzionalità.
E. Il municipio di __________ e gli opponenti chiedono per contro che il gravame sia respinto adducendo ciascuno degli argomenti di cui si dirà per quanto necessario in seguito.
All'accoglimento dell'impugnativa si oppone pure il Consiglio di Stato, senza tuttavia formulare particolari osservazioni in proposito.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva dei ricorrenti è data (art. 21 cpv. 2 LE; art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere all'assunzione delle prove richieste dagli insorgenti, le quali non appaiono atte a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi ai fini del giudizio (art. 18 PAmm). In particolare un sopralluogo non si rende necessario, poiché la situazione del fondo dedotto in edificazione emerge chiaramente dalle planimetrie e dalla documentazione fotografica agli atti.
2.2. Ora, la questione di sapere se nel caso di specie la costruzione dell'opera litigiosa soggiacesse o meno all'obbligo della licenza edilizia è questione che può rimanere indecisa in quanto ormai superata dagli eventi e come tale del tutto ininfluente sull'esito della presente vertenza. Infatti, indipendentemente dall'esistenza o meno per i ricorrenti di tale obbligo, ciò che conta è che quest'ultimi hanno chiesto il rilascio di un permesso edilizio in sanatoria per la formazione del grill, adeguandosi in tal modo volontariamente alla procedura suggerita dal municipio: qualora i coniugi __________ non fossero stati d'accordo con questo modo di procedere, essi avrebbero dovuto immediatamente rivolgersi al Dipartimento del territorio per far valere le loro contestazioni in proposito, giusta quanto previsto dall'art. 11 cpv. 2 LE.
Vista la domanda di costruzione inoltrata dagli insorgenti e la relativa decisione negativa del municipio di __________, resta in questa sede unicamente da esaminare la legittimità materiale di quest'ultimo atto.
A titolo puramente abbondanziale è utile comunque ricordare che anche nel caso in cui la costruzione del manufatto in questione fosse ricaduta tra gli interventi esentati dall'obbligo della licenza, tale circostanza non avrebbe comunque dispensato i ricorrenti da un esecuzione dei lavori conforme alla legge, alle regole dell'arte e della sicurezza (art. 3 cpv. 3 RLE 1996, divenuto dal 1. gennaio 1997 art. 3 cpv. 2 RLE). In altri termini la pretesa esenzione dall'obbligo di ottenere una licenza edilizia non avrebbe comunque liberato __________ e __________ dall'obbligo di costruire il grill rispettando le disposizioni edilizie in concreto applicabili, né tantomeno tale circostanza avrebbe impedito al municipio di esercitare le proprie funzioni di polizia edilizia e d'intervenire in caso di irregolarità per far ripristinare lo stato di legalità.
3.1. L'opera litigiosa è stata notificata al municipio di __________ quale grill esterno per la cottura delle vivande: le fattezze della stessa confermano d'altra parte la destinazione che i ricorrenti le hanno inteso conferire.
Il semplice fatto che il predetto manufatto non sia munito di una griglia di cottura fissa e che quindi esso potrebbe a seconda delle circostanze venire utilizzato per altri scopi, non basta ancora a qualificarlo diversamente da ciò che effettivamente rappresenta.
In particolare è da escludere che tale fabbricato, benché fisicamente collegato al muretto costruito a confine con il sentiero pubblico, possa essere considerato come una semplice opera di recinzione.
Nella sua qualità di grill esterno fisso, l'opera in questione va considerata come una piccola costruzione che chiama distanza da confine, dagli edifici situati su fondi contigui e dall'area pubblica: ciò vale indipendentemente dal fatto che lo stesso sia considerato come un corpo edilizio accessorio o meno.
3.2. Fatta questa premessa, va quindi rilevato che, per quanto concerne le distanze dall'area pubblica, l'art. 16 cpv. 2 NAPR prevede che:
"2) La distanza verso piazze e strade senza linee di arretramento è:
ml 10,00 dall'asse delle strade principali ritenuto un minimo di ml 4,00 dal ciglio stradale o marciapiede;
ml 4,00 dal ciglio stradale o marciapiede;
ml 3,00 dal ciglio dei sentieri pedonali.
Questa distanza può essere derogata dal municipio in casi eccezionali.
Deroghe alle distanze di cui sopra possono essere concesse per riattamenti, ricostruzioni e ampliamenti di edifici esistenti nei nuclei tradizionali."
Ora, nel caso in esame, è pacifico che il grill, costruito a confine con il sentiero comunale, non rispetta la distanza di 3 ml prevista dalla suddetta norma.
Si deve inoltre rilevare che, benché tale manufatto sia stato realizzato nell'ambito di una serie di lavori di ristrutturazione dello stabile esistente sul mappale no. __________ RFP, esso va considerato alla stregua di una nuova costruzione e come tale non potrebbe neppure beneficiare di una deroga sulle distanze, potendo questa essere rilasciata dal municipio solo in caso di riattamento, ricostruzione o ampliamento di opere già esistenti.
È pertanto a giusta ragione che l'esecutivo di __________ ha negato ai ricorrenti il rilascio della licenza, facendo riferimento alla suddetta disposizione delle NAPR.
Non potendo dunque l'opera essere autorizzata già per i motivi appena esposti, diviene del tutto superfluo esaminare se la stessa sia conforme o meno alle rimanenti disposizioni edilizie concretamente applicabili.
La censura è infondata e come tale non può essere accolta.
Di principio infatti, la parità di trattamento nell'illegalità non è tutelata (cfr. J.P. Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, II ed., pagg. 223 e 224). Ciò significa che una precedente violazione della legge o una sua applicazione scorretta non attribuiscono di regola il diritto di pure beneficiare dello stesso trattamento contrario alla legge: nessuno può quindi prevalersi del fatto che una disposizione legale sia stata altre volte disattesa per poter chiedere che la stessa venga pure violata a suo vantaggio.
Di conseguenza, anche nell'ipotesi in cui si volesse ammettere che in un singolo caso il municipio abbia rilasciato una licenza edilizia in contrasto con quanto previsto dall'art. 16 NAPR, ciò non basterebbe comunque a giustificare l'accoglimento dell'istanza inoltrata dai ricorrenti, essendo in simili circostanze il principio della legalità preminente rispetto a quello della parità di trattamento (A. Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, no. 121).
5.1. Giusta l'art. 43 cpv. 1 LE, il municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti edilizi o i piani regolatori, tranne il caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per l'ordine pubblico.
I provvedimenti di ripristino presuppongono l'esistenza di una violazione materiale delle disposizioni edilizie concretamente applicabili. Nell'opera realizzata senza permesso o in contrasto con il permesso ricevuto devono essere ravvisati gli estremi di una disattenzione insanabile dell'ordinamento edilizio.
Tali provvedimenti, volti a ristabilire una situazione conforme al diritto, devono rispettare il principio di proporzionalità. Difformità insignificanti legittimano un intervento dell'autorità soltanto se pregiudicano gli interessi dei vicini tempestivamente insorti a difesa dei loro diritti.
Il principio di proporzionalità può essere invocato anche dal costruttore in mala fede: questi deve tuttavia attendersi che l'autorità attribuisca un peso accresciuto all'interesse per il ripristino di una situazione conforme al diritto.
5.2. In concreto, i motivi addotti dagli insorgenti per giustificare l'opera abusiva non permettono di prescindere da un'azione di ripristino.
La buona fede non può essere ammessa. I ricorrenti (uno dei quali tra l'altro è architetto e come tale persona cognita di questioni edilizie) non potevano infatti ignorare che la costruzione del grill avrebbe modificato sensibilmente la configurazione del muretto di cinta approvato con la licenza edilizia del 10 maggio 1996 e che pertanto in simili circostanze si rendeva per lo meno necessario di interpellare il municipio al fine di chiedere delucidazioni circa la procedura da seguire.
L'importanza dell'opera litigiosa, benché di dimensioni piuttosto contenute, non può essere trascurata dal profilo degli interessi pubblici e privati coinvolti. Tanto meno quando si consideri che contrasta chiaramente con le distanze dall'area pubblica prescritte dall'art. 16 cpv. 2 NAPR di __________. Non si può dunque imputare all'autorità comunale di aver violato il principio di proporzionalità, ordinando la demolizione di un manufatto costruito in mala fede e in contrasto insanabile con il diritto materialmente applicabile. Il peso che l'autorità attribuisce all'interesse pubblico per il ripristino di una situazione conforme al diritto prevale senz'altro sull'interesse dei ricorrenti al mantenimento della costruzione abusiva.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 4 Cost.; 1, 11 cpv. 2, 21, 25, 43 LE; 3 cpv. 1 lett. m) e cpv. 3, 6 lett. a) cifra 4 RLE 1996; 16 cpv. 2 NAPR di __________; 3, 18, 28, 43, 60, 61 LE;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.-- sono a carico dei ricorrenti in solido.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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