AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.126
Data decisione, Autorità: 03.07.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00126
Lugano 3 luglio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 maggio 1997 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 7 maggio 1997 del Consiglio di Stato (n. 2680) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 6 febbraio 1997 con cui il municipio di __________ ha negato all'insorgente il permesso di ampliare un capannone artigianale/industriale sulle part. n. __________ e __________ RFD;
viste le risposte:
4 giugno 1997 del Consiglio di Stato;
5 giugno 1997 del municipio di __________;
6 giugno 1997 del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il ricorrente __________ è proprietario di un capannone artigianale-industriale, situato a __________ in località , a ridosso del terrapieno antirumore che corre lungo la A13 (part. n. __________ e __________ RFD). Nello stabile, compreso nella zona artigianale (Ar) del vigente PR, hanno attualmente sede una ditta per la lavorazione del marmo () ed un reparto per l’assemblaggio di motori elettrici (__________).
Nell’ambito della revisione generale del PR Il 22 aprile 1996 il consiglio comunale di __________ ha risolto di assegnare la fascia di terreno situata a ridosso del suddetto terrapieno alla zona residenziale-alberghiera (RA). Il nuovo PR è stato pubblicato all'albo dal 6 novembre al 5 dicembre seguenti.
B. Il 6 dicembre 1996 __________ ha chiesto al municipio il permesso di ampliare il capannone sul lato E, aggiungendovi un'ala lunga 25 m e di larghezza variante tra m 14,10 e m 17,90.
L'ampliamento servirebbe essenzialmente a mettere sotto tetto i marmi che attualmente sono depositati sul piazzale sotto un semplice tendone. La domanda non ha suscitato opposizioni. Con decisione 6 febbraio 1997 fondata sull'art. 66 LALPT, il municipio l'ha nondimeno respinta, ritenendo che l'intervento si ponesse in contrasto con la nuova funzione (residenziale-alberghiera) assegnata alla zona dal PR in itinere.
C. Con giudizio 7 maggio 1997 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________.
Posto in evidenza il contrasto esistente fra la destinazione del capannone e la nuova funzione assegnata alla zona in esame, il Governo ha in sostanza ritenuto che la questione a sapere se fossero date le premesse per accordare una licenza in base all'art. 70 cpv. 2 LALPT potesse essere esaminata soltanto dopo l'entrata in vigore del nuovo PR.
D. Contro il predetto giudizio governativo __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, sollecitandone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza richiesta.
Sottolineata la necessità dell'ampliamento, l'insorgente ritiene che nulla impedisca all'autorità di verificare se siano date le condizioni per far capo alla facilitazione prevista dall'art. 70 cpv. 2 LALPT. Condizioni che a suo avviso risulterebbero soddisfatte.
E. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato che non formula osservazioni, mentre il municipio si rimette al giudizio del Tribunale.
Considerato, in diritto
Date le circostanze, il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione è infatti perfettamente noto a questo Tribunale, che ha già dovuto occuparsi di questo insediamento al momento in cui è stata rilasciata la licenza per costruirlo.
A torto rimprovera l'insorgente al Consiglio di Stato di aver violato il suo diritto di essere sentito negandogli l'assunzione delle prove offerte (edizione di documenti, ispezione UR, sopralluogo).
La valutazione anticipata negativa operata dalla precedente istanza regge alla critica. Considerati i termini della vexata quaestio, non è invero dato di vedere quali nuovi elementi di fatto utili al giudizio avrebbero potuto essere acquisiti agli atti attraverso l'assunzione di quelle prove.
L'ampliamento è pacificamente conforme al diritto vigente. Sotto questo profilo, nulla osta al rilascio della licenza richiesta.
3.1. Giusta l'art. 66 LALPT, dalla data di pubblicazione del PR sino alla sua approvazione da parte del Consiglio di Stato non si possono attuare modifiche edilizie o altri provvedimenti contrari alle previsioni del piano.
La norma istituisce il cosiddetto blocco edilizio: un provvedimento di salvaguardia della pianificazione in corso, che si traduce nel divieto di rilasciare licenze edilizie conformi al diritto vigente, ma contrarie al PR adottato dal legislativo comunale e pubblicato giusta l'art. 34 cpv. 2 LALPT (cfr. Scolari, Commentario, II ed., N. 464 seg.). A differenza della sospensiva prevista dall'art. 65 LALPT, il blocco edilizio non presuppone un intervento suscettibile di pregiudicare il conseguimento degli obiettivi perseguiti dagli studi pianificatori in corso. E' sufficiente che vi si possa ravvisare una difformità, non emendabile, con il diritto in via di approvazione. L'applicazione del blocco edilizio presuppone quindi una verifica compiuta ed approfondita della conformità della domanda di costruzione con il PR adottato dal legislativo comunale e pubblicato all'albo in vista dell'approvazione da parte del Consiglio di Stato (art. 39 LALPT).
Contrariamente a quanto quest’ultimo assume nel giudizio censurato, tale verifica non va rinviata ad epoca posteriore all’entrata in vigore del PR. Potendosi applicare il blocco edilizio soltanto nella misura in cui la domanda di costruzione non rispetta le previsioni del PR pubblicato, è ovvio che l’esame di conformità dell’intervento previsto dev’essere in modo completo esperito prima dell’entrata in vigore del piano.
Ai fini del presente giudizio occorre pertanto esaminare se il controverso ampliamento sia conforme al PR in via di adozione non solo dal profilo dell’art. 70 cpv. 1 LALPT, ma anche dal profilo del capoverso seguente di tale disposizione. In altri termini, allo stadio attuale del processo pianificatorio, non basta esaminare se l’ampliamento è conforme alla funzione assegnata alla zona di utilizzazione, ma occorre anche verificare - in caso negativo
3.2. Secondo l'art. 22 cpv. 2 lett. a) LPT, l'autorizzazione a costruire presuppone che l'intervento sia conforme alla funzione assegnata alla zona di utilizzazione (principio della conformità di zona). Eccezioni a questa regola fondamentale del diritto pianificatorio ed edilizio sono previste dall'art. 70 LALPT (all’interno delle zone edificabili), rispettivamente dall’art. 24 LPT (fuori delle zone edificabili).
In base all’art. 70 LALPT, edifici o impianti la cui destinazione non è conforme alla funzione prevista per la zona di utilizzazione possono di principio essere soltanto oggetto di interventi conservativi. In ossequio alla garanzia costituzionale della proprietà, intesa come tutela delle situazioni acquisite, sono ammessi unicamente i lavori di manutenzione indispensabili.
Ampliamenti e migliorie tecniche del processo produttivo possono tuttavia essere eccezionalmente autorizzati a condizione che la destinazione non sia di grave pregiudizio alla zona di utilizzazione e che siano rispettate le altre disposizioni del piano (indici, distanze, altezze, ecc.). Avvalendosi della facoltà concessagli dall’art. 23 LPT, con questa eccezione al principio della conformità di zona, il legislatore cantonale ha inteso permettere non solo il mantenimento, ma anche l'adeguamento e la rivalutazione di quelle costruzioni che pur non rispettando compiutamente il precetto sancito dall'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT non pregiudicano in misura apprezzabile il conseguimento delle finalità perseguite da quest'ultimo (cfr. Scolari, op. cit., ad art. 70 LALPT, N. 513 seg.).
3.3. In occasione dell'adozione del nuovo PR il legislatore comunale si è scostato dalle proposte del municipio che in quel comparto territoriale prevedevano il mantenimento dell’attuale assetto pianificatorio. Ha quindi assegnato i fondi del ricorrente alla zona residenziale/alberghiera, sottraendoli alla zona artigianale in cui risultavano sinora inclusi. In base all'art. 45 NAPR in itinere, nella zona residenziale alberghiera è ammessa l'edificazione di costruzioni a più appartamenti, nonché l'edificazione di costruzioni con contenuti parzialmente o esclusivamente alberghieri.
Non rientrando fra gli insediamenti ammessi dal diritto in formazione, il capannone del ricorrente, a vocazione artigianale/ industriale, configurerà un edificio non conforme alla funzione prevista per la zona di utilizzazione: un edificio, quindi, che dal profilo dell'art. 70 cpv. 1 LALPT, potrebbe essere soltanto oggetto di interventi conservativi, ad esclusione qualsiasi lavoro di trasformazione sostanziale.
Nell'ottica della norma succitata, questa conclusione porta di per sé a negare il rilascio di autorizzazioni per l'ampliamento in discussione ed a giustificare pertanto il blocco edilizio applicato al municipio.
Il presente giudizio non può tuttavia esaurirsi nell'accertamento della difformità dell'intervento con la funzione assegnata alla zona di utilizzazione, ma deve necessariamente verificare se non siano date le premesse per il rilascio di una licenza in deroga fondata sull'art. 70 cpv. 2 LALPT. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, non occorre affatto attendere l’entrata in vigore del nuovo PR per stabilire se il contrasto fra la destinazione artigianale/industriale del capannone e la nuova funzione residenziale/alberghiera che verrebbe assegnata alla zona in esame sia tale da precludere il rilascio di un’autorizzazione eccezionale per un ampliamento retto dalla norma suddetta. Essendo date tutte le premesse per valutare l’incidenza della difformità sulla nuova zona di utilizzazione prevista dal PR in itinere, questa verifica deve essere fatta già nell’ambito dell’applicazione dell’art. 66 LALPT.
Orbene, a mente di questo tribunale, l’ampliamento in contestazione risponde alle condizioni poste dall’art. 70 cpv. 2 LALPT e può quindi beneficiare di una licenza in deroga al divieto di praticare interventi eccedenti la semplice manutenzione su costruzioni esistenti in contrasto la funzione introdotta dal nuovo diritto. Considerata la particolare situazione dei fondi del ricorrente, ben si può in effetti ammettere che la destinazione artigianale/industriale dello stabilimento esistente non sia di grave pregiudizio alla zona residenziale/alberghiera prevista dal nuovo PR. L’ubicazione dello stabilimento, la sua struttura e le caratteristiche dei processi lavorativi sono tali da assicurare il contenimento delle ripercussioni ambientali entro limiti compatibili con la futura vocazione della zona. La messa sotto tetto dei depositi di materiale attualmente posti sotto un semplice tendone non risponde peraltro soltanto alle esigenze di spazio delle aziende che vi operano, ma collima con gli interessi della pianificazione stessa che già attualmente vieta l’allestimento di depositi di materiale all’aperto.
Gli atti vanno quindi rinviati al municipio di __________, affinchè rilasci all’insorgente la licenza edilizia richiesta.
Dato l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia a carico del comune. Le ripetibili seguono invece la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE, 66, 70 LALPT, 45 nuove NAPR di __________, 3, 18, 28 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. di conseguenza:
1.1. sono annullate:
la decisione 7 maggio 1997 del Consiglio di Stato (n. 2680);
la decisione 6 febbraio 1997 del municipio di __________;
1.2. gli atti sono rinviati al municipio di __________, affinchè rilasci al ricorrente la licenza per ampliare il capannone esistente sulla part.n. __________ RFD;
3 Il comune di __________ rifonderà al ricorrente fr. 1’200.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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