AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.121
Data decisione, Autorità: 20.05.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00121
Lugano 20 maggio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 15 maggio 1997 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la risoluzione 9 aprile 1997 (n. 1540) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso 14 febbraio 1997 dell'insorgente contro la decisione 3 febbraio 1997 con cui il dipartimento delle istituzioni, sezione degli stranieri, le ha rifiutato il rinnovo del permesso di dimora annuale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che l'insorgente, di cittadinanza dominicana, é passata a nozze il 23 dicembre 1992 con il cittadino svizzero __________ e si é trasferita in Svizzera nel mese di gennaio successivo;
che in data 4 giugno 1993 il dipartimento delle istituzioni, sezione degli stranieri, ha rilasciato a favore dell'insorgente un permesso di dimora annuale, rinnovato tre volte, da ultimo con scadenza al 27 gennaio 1997;
che la ricorrente é in seguito stata raggiunta in Svizzera dai figli __________ e __________;
che con decisione 3 febbraio 1997 il dipartimento delle istituzioni, sezione degli stranieri, ha respinto la domanda di ulteriore rinnovo del permesso di dimora formulata dall'insorgente;
che con risoluzione 9 aprile 1997 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato presso lo stesso il 14 febbraio precedente da parte di __________ contro la predetta decisione dipartimentale;
che il dispositivo n. 4 del giudicato governativo precisava che contro lo stesso era dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di __________ nel termine di 30 giorni dall'intimazione;
che, con ricorso 15 maggio 1997, __________ insorge davanti a questo Tribunale contro la risoluzione suddetta, chiedendo l'annullamento della stessa ed il rinnovo del permesso di dimora a favore suo e dei figli; postula inoltre il beneficio dell'assistenza giudiziaria e, in via provvisionale, di esser autorizzata a dimorare nel Cantone Ticino insieme ai figli pendente causa;
che delle argomentazioni sollevate nel gravame si dirà, per quanto necessario, nel seguito;
che il Tribunale non ha proceduto allo scambio degli allegati giusta l'art. 49 cpv. 2 PAmm;
Considerato, in diritto
che prima di entrare nel merito di un ricorso o di un'istanza l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);
che, inoltre, giusta l'art. 48 PAmm l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo é dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm): la deducibilità per ricorso di una decisione al Tribunale cantonale amministrativo é quindi regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale (Rep. 1968, pag. 204, consid. 3);
che l'art. 8 del Decreto esecutivo che designa le autorità competenti in materia di polizia degli stranieri dell'11 settembre 1991 non prevede la facoltà di ricorrere al Tribunale amministrativo contro le decisioni su ricorso rese del Consiglio di Stato in questa materia;
che a torto, la ricorrente vorrebbe fondare la competenza del Tribunale amministrativo a giudicare il suo gravame sull'art. 1 della legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a OG in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997, giusta il quale:
"Contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di diritto degli stranieri suscettibili di essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale é dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo; é applicabile la legge di procedura per le cause amministrative";
che in effetti detta legge é entrata in vigore venerdì 9 maggio 1997, giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino (B. U. 1997, vol. 123, N. 18, pag. 211 segg. in particolare pag. 219 e 221);
che, a quella data, era ampiamente decorso il termine di 15 giorni istituito dall'art. 46 cpv. 1 PAmm per ricorrere innanzi a questo Tribunale contro la risoluzione 9 aprile 1997 del Consiglio di Stato, ricevuta dal patrocinatore dell'insorgente il giorno 15 aprile successivo;
che di conseguenza il ricorso si appalesa irricevibile per difetto di competenza del Tribunale a conoscere la contestazione subordinatamente per tardività dell'impugnativa;
che a questa conclusione non osta il semplice fatto che il Cantone Ticino, disattendendo la cifra 1 (disposizioni esecutive) capoverso 1 delle disposizioni finali della modificazione dell'OG del 4 ottobre 1991 (RU 1992, pag. 288 segg., pag. 300), non abbia emanato per tempo, ovvero entro il 15 febbraio 1997, le disposizioni esecutive disciplinanti la competenza, l'organizzazione e la procedura delle ultime istanze cantonali secondo l'art. 98a OG;
che in effetti, le disposizioni cantonali contrarie alla modificazione 4 ottobre 1991 dell'OG concernenti la competenza, l'organizzazione e la procedura delle autorità cantonali di ultima istanza rimangono in vigore fino al momento in cui i Cantoni avranno emanato le necessarie disposizioni esecutive (cfr. cifra 2 cpv. 2 delle disposizioni finali; abrogazione di disposizioni contrarie);
che il contenuto ritardo nell'attuazione del diritto federale da parte delle autorità cantonali e la necessità di ossequiare il principio della competenza del Tribunale cantonale amministrativo fissata secondo il cosiddetto sistema enumerativo concorrono a disconoscere a questo tribunale la competenza a giudicare quale ultima istanza cantonale un ricorso proposto contro una decisione governativa notificata un mese prima dell'entrata in vigore della legge transitoria 12 marzo 1997;
che il presente giudizio rende inutile quello sulla domanda provvisionale;
che, infine, essendo il gravame di primo acchito sprovvisto di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta (art. 30 PAmm; 157 CPC);
che la tassa di giudizio deve essere posta a carico della ricorrente (art. 28 PAmm);
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 18, 28, 30, 48, 60 PAmm, 157 CPC
dichiara e pronuncia:
Il ricorso é irricevibile.
La domanda di assistenza giudiziaria é respinta.
La tassa di giudizio, di fr. 100.--, é posta a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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