AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.117
Data decisione, Autorità: 26.11.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00117
26 novembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 maggio 1997 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 23 aprile 1997 (no. 1973) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 30 gennaio 1997 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, gli ha negato il rilascio del permesso di domicilio;
viste le risposte:
4 giugno 1997 del Consiglio di Stato;
10 giugno 1997 della Sezione degli stranieri;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________, cittadino italiano nato a __________ il __________, è entrato in Svizzera il __________ proveniente da __________. Il 28 agosto successivo ha sposato la cittadina svizzera __________, ottenendo un permesso di dimora annuale che è stato prorogato a più riprese, l'ultima volta nell'agosto del 1995 con scadenza 31 luglio 1996.
Dall'unione coniugale, attualmente compromessa, sono nati due figli: __________, il __________, e __________, il __________.
B. Il 17 maggio 1996 __________ ha chiesto il rilascio di un permesso di domicilio. La Sezione degli stranieri ha rigettato la domanda con decisione 30 gennaio 1997 del seguente tenore:
"Avete interessato le Autorità di polizia e giudiziarie, siete inoltre da tempo disoccupato e a carico della pubblica assistenza. Vivete separato dalla famiglia la quale ha dovuto chiedere l'intervento dei servizi sociali a causa del vostro atteggiamento, pertanto con richiamo agli art. 4, 7, 9, 10, 12, 16 LDDS nonché agli art. 8, 14, 16 ODDS il chiesto permesso non viene accordato.
Dovete lasciare il territorio del Canton Ticino al più tardi entro il 28 febbraio 1997, notificando la vostra partenza all'Ufficio regionale degli stranieri competente."
C. Con giudizio 23 aprile 1997 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________ e ordinandogli di lasciare il territorio del Canton Ticino entro il 31 luglio 1997.
In sostanza, il Governo ha ravvisato nel comportamento e nella situazione dello straniero i motivi di espulsione di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. a (precedenti penali), b (incapacità di adattarsi all'ordinamento vigente) e d (indigenza coperta da prestazioni dell'assistenza pubblica) LDDS. Ponderati gli interessi in gioco, è giunto per finire alla conclusione che in applicazione dell'art. 7 cpv. 1 terza frase LDDS il ricorrente non poteva ottenere il chiesto permesso di domicilio.
D. Contro la predetta pronunzia il soccombente si è aggravato davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio del controverso permesso di domicilio, oltre al riconoscimento dell'assistenza giudiziaria piena.
L'insorgente ha negato la sussistenza dei presupposti per l'espulsione. Le condanne subite sono minime e lontane nel tempo, mentre le procedure pendenti sarebbero dovute ai dissidi personali e particolarmente intensi in atto con la moglie. Quanto alle prestazioni dell'assistenza, vi ha fatto capo per un periodo di pochi mesi, incassando nel complesso un importo di soli 15'000.- fr. circa. Nella valutazione della fattispecie occorrerebbe d'altro canto prendere in considerazione le necessità dei figli, che sono ancora in tenera età ed abbisognano della presenza del padre. Ulteriore fatto da tener presente è il soggiorno in Svizzera della madre, impegnata nella cura di un'anziana signora.
Alla luce di tutti questi elementi, la decisione impugnata sarebbe sproporzionata e inutilmente vessatoria; in realtà, nulla osterebbe alla concessione del permesso di domicilio ex art. 7 cpv. 2 seconda frase LDDS.
E. Il Consiglio di Stato e la Sezione degli stranieri si sono opposti all'accoglimento del ricorso, formulando puntuali osservazioni che saranno riprese - ove occorresse - nei considerandi che seguono.
F. In fase istruttoria il Tribunale ha compulsato d'ufficio tutto l'incarto no. OA.96.00857 della Pretura di ______ sezione 6 relativo alla causa di divorzio attualmente pendente tra i coniugi __________, estraendone numerose fotocopie che sono state allegate agli atti. Ha pure richiesto informazioni all'Ufficio dell'assistenza sociale circa la natura e l'ammontare delle prestazioni erogate al ricorrente.
Delle risultanze emergenti dai suddetti accertamenti e delle riflessioni proposte a riguardo dall'interessato si dirà - per quanto necessario - in appresso.
Considerato, in diritto
Giusta l'art. 100 lett. b) cifra 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce alcun diritto. Il ricorrente ha tuttavia diritto, di principio, al permesso postulato; in effetti, ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 seconda frase LDDS il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al permesso di domicilio dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni. Il quesito a sapere se esista un motivo di espulsione e se, di conseguenza, il permesso possa essergli rifiutato attiene al merito (DTF 118 Ib 151; RDAT I-1994 N. 55). Assodato che per le ragioni dianzi esposte la fattispecie potrebbe essere dedotta in giudizio innanzi al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, la competenza di questo Tribunale è quindi data.
Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze degli accertamenti esperiti nel corso dell'istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Quest'ultimo si realizza, tra l'altro, quando uno straniero è stato punito dall'autorità giudiziaria per un crimine o un delitto (art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS), quando la sua condotta in generale e i suoi atti permettono di concludere che non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel paese che lo ospita (art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS), o quando ancora egli stesso o una persona a cui deve provvedere cade in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica (art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS).
L'espulsione può tuttavia essere pronunciata solo a condizione che dall'insieme delle circostanze essa sembri adeguata (art. 11 cpv. 3 LDDS). Ai fini di un simile giudizio occorre tener conto in particolare della gravità della colpa dello straniero, della durata del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero a seguito dell'espulsione (art. 16 cpv. 3 ODDS); come ripetutamente sottolineato nelle più recenti sentenze rese in materia dal Tribunale federale, è insomma necessario procedere ad un'approfondita ponderazione di tutti gli interessi in gioco.
Il ricorrente ha ripetutamente violato l'ordine pubblico svizzero. Nel 1988 gli è stata revocata la licenza di condurre a tempo indeterminato (misura di sicurezza) per consumo di sostanze stupefacenti. Nel 1989 è stato condannato a 90 giorni di arresto sospesi condizionalmente per un periodo di prova di un anno a seguito di ripetute contravvenzioni alla LStup (DA 23.2.1989 della Procura pubblica sottocenerina) e lo stesso anno è stato ammonito formalmente ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 ODDS (risoluzione 11.7.1989 del Dipartimento di polizia). Sempre nel 1989 gli è stata inflitta una multa di fr. 500.- per aver circolato alla guida di un'autovettura nonostante la revoca di sicurezza pendente nei suoi confronti (DA 2.10.1989 della Procura pubblica sottocenerina). L'anno successivo gli è stata applicata una multa di fr. 150.- per sottrazione di lieve entità (DA 24.4.1990 della Procura pubblica sottocenerina). Nel 1992 è stato dapprima punito con 3 giorni di arresto sospesi condizionalmente in relazione ad un'altra sottrazione di lieve entità (DA 20.2.1992 della Procura pubblica) e poi ammonito giusta l'art. 16 cpv. 3 ODDS (decisione 29.4.1992 del Dipartimento di polizia). Attualmente è oggetto di inchiesta da parte del Ministero pubblico per titolo di vie di fatto, ricettazione, ingiurie, minacce, violazione di domicilio, furto e disobbedienza a decisioni dell'autorità. La conflittualità che contraddistingue la causa di divorzio promossa dalla moglie e la separazione in essere tra i coniugi possono scusare solo in parte gli atti di violenza di cui si è reso autore in questi ultimi tempi.
Pur essendo lontane negli anni e di entità tutto sommato modesta, le ripetute condanne subite dall'interessato dimostrano come egli sia incapace di adattarsi all'ordinamento giuridico del nostro paese. Le prime sanzioni pronunciate nei suoi confronti e l'ammonimento delle autorità di polizia degli stranieri non hanno saputo trattenerlo dal commettere nuovi reati; in simili evenienze, il rischio di ulteriori recidive è reale e non può essere sottovalutato, prova ne siano i più recenti accadimenti di rilevanza penale.
__________ è entrato in Svizzera nel __________, all'età di __________ anni. Malgrado una permanenza relativamente lunga nella Confederazione, peraltro interrotta da un soggiorno negli USA di circa in anno (dal settembre 1990 all'agosto 1991), non sembra che egli sia riuscito ad integrarsi: lo confermano i provvedimenti adottati in passato e le odierne inchieste aperte a suo carico, l'instabilità dei numerosissimi posti di lavoro da lui occupati e non da ultimo il fatto che ha ricominciato a consumare regolarmente ed in forti dosi sostanze stupefacenti di ogni genere (derivati dalla cannabis, eroina, morfina, metadone, cocaina; cfr. verbale d'interrogatorio 26.11.1996, analisi tossicologiche 23.10.1996 e 24.12.1996). Quest'ultima circostanza, sottaciuta in sede amministrativa ed emersa solo in fase istruttoria, può contribuire a sminuire la colpa del ricorrente, ma non consente di esprimere una prognosi positiva sul suo comportamento futuro e sulle sue capacità di condurre un'esistenza onesta. Né può certamente giovargli, nel contesto della discussione circa la sua mancata integrazione, il fatto di aver beneficiato per lunghi periodi delle indennità dell'AD, di aver ottenuto aiuti per quasi 47'000.- fr. dall'assistenza sociale e di aver abbandonato repentinamente l'ultimo posto di lavoro offertogli dal comune di __________ per completare il periodo di carenza contributiva nell'ambito della LADI (cfr. scritto 8.9.1997 Ufficio dell'assistenza sociale e allegati).
D'altro canto, lo straniero sottolinea la necessità di continuare a risiedere nel nostro Paese per mantenere i contatti con la madre e la giovane prole. La madre del ricorrente non abbisogna tuttavia della presenza del figlio; per quanto è dato di sapere, essa provvede autonomamente alle proprie esigenze e non le occorre aiuto di terzi. Quanto alle relazioni tra __________ ed i propri figli, la situazione si presenta in termini alquanto delicati. Il genitore non versa i contributi alimentari fissati dal giudice che si occupa della causa di divorzio. I bambini sono stati posti sotto curatela, sono oggetto di un collocamento diurno e vengono seguiti dal Servizio sociale di __________, il quale ha chiesto l'intervento del Pretore poiché il padre "si rifiutava di vederli presso la __________ ... non rispettava nessuna decisione di autorità e polizia ... importunava la moglie e i figli facendo violenza psicologica e morale ai bambini e violenza materiale, morale e fisica alla moglie" (cfr. scritto 23.10.1996 Ufficio sociale/Pretore di __________). Attualmente, il padre esercita un diritto di visita limitato e sotto sorveglianza; una modifica di siffatto assetto non pare auspicabile (cfr. perizia 13.8.1997 psichiatra Dr. __________). I legami che il ricorrente intrattiene con i propri figli non sono di un'intensità tale da giustificare una rinuncia al suo allontanamento dalla Svizzera per ragioni d'ordine pubblico; le difficoltà e le tensioni insite nelle relazioni tra padre e figli potrebbero addirittura far apparire siccome opportuna una limitazione forzata dei loro contatti personali e questo nell'interesse stesso della prole.
Neppure il sostegno che l'insorgente riceve dall'__________ (centro di consulenza per tossicodipendenti) consente di approdare a conclusioni diverse, atteso che simili prestazioni vengono fornite anche all'estero, segnatamente in Italia.
Ponderate tutte le circostanze e i contrapposti interessi in gioco, la decisione impugnata non si avvera sproporzionata e resiste alle critiche dell'insorgente segnatamente laddove considera che l'interesse pubblico volto all'allontanamento dello straniero sia preponderante rispetto a quello privato dell'interessato di trattenersi in Svizzera.
Secondo l'art. 30 PAmm "gli istanti od i ricorrenti privati possono essere dispensati dal pagamento delle spese e dalla prestazione di anticipi, qualora giustifichino di non possedere mezzi sufficienti per sopperirvi e l'istanza o il ricorso non siano manifestamente infondati. Inoltre qualora le circostanze di fatto e di diritto lo giustifichino, essi possono ottenere il gratuito patrocinio".
In procedura amministrativa e civile (cfr. art. 155 e 157 CPC), colui che richiede l'assistenza giudiziaria deve dunque comprovare di trovarsi in uno stato di indigenza e rendere verosimile che la causa presenta possibilità di esito favorevole; queste condizioni sono cumulative. Il requisito dell'indigenza è adempiuto quando il richiedente non è in grado di provvedere con i propri mezzi (sia reddito che sostanza) alla spese giudiziarie e legali senza intaccare il proprio mantenimento e quello della sua famiglia. Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona ragionevole e di condizione agiata rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese a cui si esporrebbe.
Nella fattispecie, quest'ultima premessa risulta insoddisfatta. La chiara sussistenza di diverse cause suscettibili nel loro complesso di legittimare l'espulsione non consentiva al ricorrente di sperare nel rilascio del chiesto permesso di domicilio né di ottenerlo in via ricorsuale. Ne consegue che la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta, il gravame appalesandosi fin dall'inizio sprovvisto di possibilità di successo.
Data la precaria situazione finanziaria del ricorrente, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; 98a, 100 OG; 7, 10, 11 LDDS; 16 ODDS; 18, 30, 43, 46 e 28 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza __________, cittadino italiano, è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 31 gennaio 1998 notificandone la partenza al competente Ufficio regionale degli stranieri.
L'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria è respinta.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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