AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.116
Data decisione, Autorità: 20.08.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00116-118
Lugano 20 agosto 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a) 12 maggio 1997 di __________ e __________ patrocinati da: avv. __________
b) 13 maggio 1997 di __________ e __________ patrocinati da: avv. __________
contro
la risoluzione 23 aprile 1997 (n. 1945) del Consiglio di Stato che ha parzialmente accolto il ricorso 14 ottobre 1996 di __________ e __________ contro la decisione 26 settembre 1996 con cui il municipio di __________ ha rilasciato a favore di __________ e __________ la licenza edilizia in variante concernente l'edificazione di tre case a schiera al mapp. __________ di quel comune;
viste le risposte:
21 maggio 1997 del Consiglio di Stato;
28 maggio 1997 di __________ e __________;
6 giugno 1997 del municipio di __________;
al ricorso 12 maggio 1997 di __________ e __________;
e
21 maggio 1997 del Consiglio di Stato;
28 maggio 1997 di __________ e __________;
6 giugno 1997 del municipio di __________;
al ricorso 13 maggio 1997 di __________ e __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il 21 ottobre 1994 __________ e __________ hanno ottenuto la licenza edilizia per la costruzione di tre case a schiera al mapp. __________ di __________, di proprietà della signora . Il fondo, di mq 1001 di superficie, é assegnato dal PR alla zona residenziale estensiva ().
b) Il 7 aprile 1995 i predetti coniugi __________ hanno conseguito una ulteriore licenza edilizia sempre per l'edificazione di tre case a schiera sul menzionato fondo. L'edificio approvato, a forma di parallelepipedo rettangolo, con tetto piano e base di m 16,5 x 12,95, si elevava su tre piani abitabili per un'altezza rispetto al terreno naturale di m 8,20. L'altezza massima consentita nella zona __________, di m 7,5 giusta l'art. 16 NAPR, veniva pertanto ripristinata attraverso la realizzazione di un terrapieno circondante l'edificio di m 0,7 di altezza delimitato da un muro. Sulla facciata nord-est dell'edificio, ove erano previste le entrate degli appartamenti, il terrapieno veniva interrotto con tre varchi disposti perpendicolarmente alla facciata di m 1,20 di larghezza cadauno. Lo spigolo nord dell'edificio denunciava verso il mapp. __________, di proprietà dei ricorrenti __________, una distanza di m 6,30. L'accesso al fondo ed i posteggi previsti (tutti esterni) erano disposti sul lato nord-est del fondo, ovvero tra l'edificio (completato dal terrapieno interrotto dai camminamenti) e la proprietà dei ricorrenti __________. La domanda di costruzione indicava una SUL complessiva di mq 440,2, rettificata sulla scorta dei piani definitivi, trasmessi all'ufficio tecnico comunale il 28 luglio 1995, in mq 443,56. La proprietaria ha notificato al municipio l'inizio dei lavori di costruzione per il giorno 17 luglio 1995. L'indomani il geometra ing. __________ ha verificato i tracciamenti rilasciando il giorno 20 luglio successivo il relativo attestato di conformità con i progetti approvati.
B. a) Il 19 aprile 1996, quando oramai la costruzione grezza era ultimata (la soletta del tetto era stata gettata nel dicembre 1995), il progettista e direttore dei lavori arch. __________ ha comunicato al municipio di __________ che l'impresa esecutrice aveva commesso un errore di tracciamento, il quale aveva generato lo spostamento dell'edificio verso il mapp. __________, dal quale distava soli m 4,38. Per non pregiudicare l'accesso alla proprietà e la realizzazione dei posteggi l'arch. __________ informava che non si sarebbe più potuto realizzare il terrapieno davanti alla facciata nord-est della costruzione, con la conseguenza che l'altezza della stessa misurava di conseguenza m 8,35. In data 28 maggio 1996 il municipio ha promosso una procedura di contravvenzione per violazione dell'altezza prescritta dall'art. 16 NAPR, di m 7,5, conclusasi nell'inflizione di una multa di fr. 2'500.-- ciascuno all'arch. __________ e all'ing. __________, presidente del consiglio di amministrazione dell'impresa esecutrice dei lavori (decisione municipale 28 giugno 1996). A seguito del reiterato e deciso intervento dei coniugi __________, con decisione 23 agosto 1996 il municipio ha disposto anche la sospensione dei lavori di sistemazione esterna al mapp. __________ limitatamente al lato verso il mapp. __________ "fino al momento della presentazione della variante".
b) La domanda di costruzione in variante é stata inoltrata il 23 agosto 1996. Per quanto può interessare ai fini del presente giudizio essa non faceva altro che confermare quanto anticipato dall'arch. __________. L'edificio era infatti spostato di 2,30 m verso il mapp. __________ e pertanto distava da questo soli m 4,38. Per comunque permettere l'esecuzione dell'accesso e dei posteggi su quel lato della particella i progetti indicavano la rinuncia all'esecuzione del terrapieno in corrispondenza della facciata nord-est: donde una sua altezza di m 8,35.
c) __________ ed __________ si sono opposti al rilascio della licenza edilizia a motivo di violazione delle disposizioni sull'indice di sfruttamento, delle altezze e delle distanze verso il mapp. __________ e __________, chiedendo di conseguenza l'abbassamento dell'edificio, in via subordinata l'esecuzione del terrapieno innanzi allo stesso, in via ancor più subordinata il suo arretramento. Con decisione 27 settembre 1996 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza edilizia a favore di __________ e __________, respingendo nel contempo l'opposizione dei coniugi __________. Esso ha anzitutto considerato che la SUL fosse di mq 444,36, per cui l'indice di sfruttamento effettivo sarebbe ammontato a 0,504: il superamento dello 0,004 dell'indice concesso doveva pertanto essere tollerato. Per quanto riguardava la maggior altezza della facciata nord-est dello stabile rispetto a quanto prescritto dal PR, di m 0,85, una demolizione appariva sproporzionata. Il municipio non ha però nemmeno imposto agli istanti l'esecuzione del terrapieno per far rientrare quella facciata entro l'altezza prescritta, poiché ciò avrebbe reso impossibile la realizzazione dell'accesso e dei posteggi su quel lato della proprietà. Lo spostamento di queste opere sul lato opposto (sud-ovest) della particella, destinato ad ospitare il giardino e che costituiva dunque la parte più pregiata della proprietà, non entrava infatti in linea di conto. In conclusione l'Esecutivo ha considerato che l'eccedenza in altezza dell'edificio doveva essere considerata sanata con la multa inflitta a progettista e impresario il 28 giugno 1996. Secondo il municipio, da ultimo, la violazione delle distanze da confine riguardava il solo mapp. __________, verso cui l'edificio si spingeva fino a m 4,38, anziché a m 5 come prescritto per stabili di altezza compresa tra m 7,5 e m 10,5 (art. 29 lett. a NAPR). Dal momento che questa disattenzione concerneva in realtà solo da un pilastro sporgente di m 0,7 sullo spigolo nord dell'edificio, l'Esecutivo ha considerato che essa doveva essere tollerata.
d) A quanto sopra detto va aggiunto che, interpretando alla lettera l'ordine di sospensione dei lavori 23 agosto 1996, il giorno 27 agosto successivo sono ripresi i lavori di sistemazione dell'accesso e dei posteggi, che sono stati portati a termine verso la fine del mese di settembre. Da quella data le case a schiera sono abitate. Con scritto 29 agosto 1996 il patrocinatore dei ricorrenti __________ aveva sollecitato, senza esito, al municipio di __________ l'emanazione di un nuovo ordine di sospensione dei lavori.
C. a) Con ricorso 14 ottobre 1996 __________ ed __________ sono insorti innanzi al Consiglio di Stato contro la decisione municipale 26 settembre 1996, ribadendo le contestazioni già sollevate in sede di opposizione ed eccependo inoltre una violazione dell'art. 54 cpv. 4 NAPR, secondo cui i locali seminterrati possono essere destinati all'abitazione solamente se emergono completamente dal terreno per almeno la quarta parte del loro perimetro. Essi hanno pertanto domandato che fosse annullata la licenza edilizia, che fossero dichiarati inabitabili i locali a pianterreno posti sul lato sud-ovest dell'edificio ed inoltre che fosse fatto ordine agli istanti di ridurre di mq 4,59 la SUL di ogni casa e di abbassare l'altezza dell'edificio di m 0,85. In via subordinata, nell'ipotesi in cui non fosse stato ordinato l'abbassamento dell'edificio, che fosse ordinato il suo arretramento: di m 0,62 rispetto al confine con la loro proprietà, e di m 0,25 rispettivamente m 0,10 dal confine con la part. 1567.
b) Con giudizio 23 aprile 1997 il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l'impugnativa. Esso ha in primo luogo rimproverato al municipio di aver commesso una grave negligenza nell'aver ignorato il vistoso spostamento della costruzione rispetto ai piani approvati ed inoltre di aver aggravato la situazione di illegalità attraverso l'emanazione di un ordine di sospensione dei lavori decadente prima dell'approvazione dei lavori sospesi. Il Governo ha pertanto incaricato la sezione degli enti locali di esperire un'indagine volta a verificare l'operato del municipio in questa pratica edilizia (dispositivo 1d). Relativamente all'impugnativa l'autorità di ricorso di prima istanza ha ritenuto fondata l'affermazione secondo cui la SUL massima concessa era superata di mq 4,59 per unità abitativa, poiché il calcolo presentato ed approvato deduceva indebitamente la superficie delle scale che conducevano al piano camera (corrispondente appunto a mq 4,59 per appartamento): trattandosi di errore già contenuto nella domanda di costruzione approvata il 7 aprile 1995, la relativa censura doveva tuttavia essere considerata irricevibile. Stessa sorte é toccata, per identici motivi, alla violazione dell'art. 54 cpv. 4 NAPR relativa all'abitabilità dei locali seminterrati. Richiamandosi al principio della proporzionalità il Consiglio di Stato ha indi tutelato la decisione del municipio di prescindere dalla demolizione dello stabile per ricondurlo entro l'altezza prescritta così come dall'esigere l'esecuzione del terrapieno davanti alla facciata nord-est dell'edificio, volta allo stesso fine, la quale avrebbe reso impraticabile l'accesso al fondo e l'utilizzazione del piazzale antistante quella facciata quale posteggio. Ha tuttavia disposto il rinvio degli atti al municipio affinché avesse a pronunciare una sanzione pecuniaria per la fissazione del cui ammontare dovevano essere prese in considerazione "oltre alla cifra relativa all'esecuzione dell'opera quella relativa al pagamento di contributi sostitutivi per la formazione di 7 posteggi ed il minor valore che subirebbe lo stabile privo di posteggi" (dispositivo 1c). Il Governo ha infine ribadito che la sola distanza disattesa fosse quella verso il mapp __________, pari a m 0.62, ad opera della lesena posta sullo spigolo nord dell'edificio: trattandosi di elemento con finalità puramente architettoniche, ha retrocesso gli atti al municipio di __________ affinché ordinasse la sua demolizione per quella profondità fino al livello del terreno naturale oltre alla "conseguente demolizione ed arretramento con risistemazione con arretramento del muro di sostegno del terrapieno della facciata nord" (dispositivo 1 b). Al dispositivo n. 1a il Consiglio di Stato ha anche decretato l'annullamento della licenza edilizia municipale 27 settembre 1996: alla luce delle motivazioni addotte e delle disposizioni adottate questo annullamento deve essere ricondotto alla violazione delle disposizioni concernenti l'altezza degli edifici. La tassa di giudizio, di fr. 800.--, é stata posta a carico degli istanti in ragione di fr. 600.-- e dei ricorrenti per il rimanente. __________ e __________ sono inoltre stati condannati a versare a favore dei ricorrenti __________ un importo di fr. 200.-- per ripetibili.
D. Tanto i coniugi __________ che i coniugi __________ sono insorti contro il giudicato governativo. I primi, con gravame 12 maggio 1997, postulano il suo annullamento ed il ripristino puro e semplice della licenza edilizia rilasciata loro dal municipio di __________ il 27 settembre 1996. I secondi hanno ribadito le domande formulate davanti al Consiglio di Stato, tranne che quella (subordinata) di arretramento dell'edificio (soddisfatta, per quanto concerneva il mapp. __________, nel giudizio impugnato), ed hanno inoltre postulato un aumento delle ripetibili loro assegnate da quest'ultima autorità.
Il Consiglio di Stato ha sollecitato le reiezione di entrambe le impugnative. Alla stessa conclusione addivengono i coniugi __________ per l'impugnativa dei coniugi __________ e questi ultimi per il gravame dei primi. Il municipio di __________ si é invece rimesso al giudizio del Tribunale.
Delle rispettive ragioni si dirà, per quanto necessario, nel seguito.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data (art. 21 cpv. 1 LE), i ricorsi sono tempestivi (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione degli insorgenti certa (art. 21 cpv. 2 LE). I ricorsi sono dunque ricevibili in ordine, tranne che per quanto concerne il dispositivo n. 1d della risoluzione impugnata, che il Consiglio di Stato ha adottato in veste di autorità di vigilanza sui comuni e ha pertanto carattere definitivo (art. 48 cpv. 4 e 5 LE, 207 LOC). Con questa eccezione i gravami, che vengono congiunti per un unico giudizio (art. 51 PAmm), sono ricevibili in ordine. Possono inoltre essere decisi sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Per dirimere la vertenza non appare invece necessario esperire un sopralluogo, come sollecitato dai ricorrenti __________, tanto più che i ricorrenti __________ hanno versato agli atti innanzi al Consiglio di Stato una precisa documentazione fotografica attestante i luoghi e l'avanzamento dei lavori nel periodo critico agosto/settembre 1996.
L'altezza massima delle costruzioni ubicate nella zona __________ é di m 7,50 (art. 16 NAPR). La facciata nord-est dell'edificio al mapp. __________ sporge invece dal terreno naturale m 8,35: e questo per il motivo che gli istanti non hanno prolungato innanzi alla stessa il terrapieno di m 0,85 che hanno eseguito attorno alle altre facciate. A ragione quindi il Consiglio di Stato ha concluso che la domanda di costruzione in variante inoltrata dagli istanti il 23 agosto 1996 non poteva essere approvata sotto questo aspetto. Il Governo ha tuttavia ritenuto nel contempo sproporzionato il ripristino della legalità, rinviando gli atti al municipio per l'inflizione a carico dei coniugi __________ di una sanzione pecuniaria. Anche questa conclusione merita di essere condivisa. L'abbassamento dell'edificio, segnatamente sottoforma di demolizione della parte superiore, non entra infatti in linea di conto già per il motivo che, oltre ad interessare una sola facciata, la violazione potrebbe essere sanata con il completamento del terrapieno innanzi alla stessa. Avuto riguardo a tutte le circostanze del concreto caso merita però di essere tutelata anche la decisione del Governo di prescindere da quest'ultima misura. In effetti, come risulta dall'esposizione dei fatti, sulla porzione nord-est del mapp. __________ sono stati eseguiti, com'era nelle previsioni (licenza edilizia 7 aprile 1995), l'accesso alla proprietà ed i posteggi. L'esecuzione del terrapieno innanzi alla controversa facciata, che deve avere una profondità di m 3 per contenere il superamento dell'altezza (art. 41 cpv. 2 LE; 51 cpv. 2 NAPR), pregiudicherebbe l'accesso veicolare e le manovre sul piazzale. Ne conseguirebbe la necessità di dover spostare quella struttura sul lato opposto del fondo (sud-ovest), ovvero verso il mapp. __________, ove é stato ricavato (su terrapieno) il giardino, il quale
Per quanto concerne invece la disattenzione delle distanze dai confini il giudicato impugnato merita conferma, fatta salva una minima precisazione. In applicazione dell'art. 41 cpv. 1 RLE lo spigolo nord dell'edificio al mapp. 683 risulta distare soli m 4,38 dal confine con il mapp. __________ anziché m 5, come impone l'art. 29 lett. a NAPR per costruzioni di altezza compresa tra m 7,5 e 10,5: e questo limitatamente alla lesena che sporge di m 0,62 rispetto al parapetto dei balconi posti al primo piano. Invano i ricorrenti __________ tentano dimostrare il contrario attraverso l'interpretazione degli art. 41 cpv. 2 e 3 RLE, secondo cui se i confini sono irregolari si può prendere in considerazione una distanza media (cpv. 2) ed i balconi chiusi ai lati devono essere considerati corpi sporgenti (cpv. 2). Dal momento che il confine tra il mapp. __________ e __________ é rettilineo appare anzitutto corretta - ma comunque non discendente da un eccesso od un abuso del potere d'apprezzamento che l'art. 41 cpv. 2 RLE conferisce all'autorità e che limita di conseguenza il potere cognitivo del Tribunale (art. 61 PAmm) - la decisione del Consiglio di Stato di non prendere in considerazione la distanza media tra l'edificio ed il confine con il mapp. __________. Il fatto che la facciata nord-est dello stabile non sia parallela al confine non permette ancora di mutare questa conclusione. In secondo luogo dall'art. 41 cpv. 3 RLE non si può certo dedurre che la distanza verso i confini del fondo vicino deve essere misurata a partire dal parapetto dei balconi chiusi, se questi sono oltrepassati in quella direzione da altri corpi sporgenti: tantomeno se, come nella fattispecie, simili corpi hanno funzione di chiusura dello stabile. A seguire la tesi dei coniugi __________ la lesena in discussione non sarebbe in sostanza soggetta ad alcuna restrizione di distanza: conclusione che non può di tutta evidenza essere condivisa. Ferma questa premessa deve pure essere tutelata la decisione impugnata nella misura in cui retrocede gli atti al municipio di __________ affinché ordini la demolizione della lesena in rassegna per un profondità di m 0,62. Trattandosi di un elemento a carattere decorativo senza funzione statica l'ordine non appare per nulla sproporzionato né conduce ad un risultato esteticamente inaccettabile: se i ricorrenti persistono nell'avviso contrario nulla impedisce loro di rasare anche le altre lesene ai fini di un loro allineamento. Essi potrebbero del resto evitare l'esecuzione di questa sanzione conseguendo una deroga a norma dell'art. 29 lett. c NAPR: questo beneficio presuppone tuttavia l'impegno dei vicini __________ ad assumere a loro carico la maggior distanza dal confine per costruzioni da erigere su loro fondo. A torto tuttavia il Governo ha esatto la demolizione del manufatto fino al livello del terreno naturale: a partire dalla quota del muro di sostegno esso può infatti già essere considerato parte integrante di quest'ultima opera e non deve essere demolito poiché non deve ossequiare la distanza di m 5 dal confine.
Il Consiglio di Stato ha infine dichiarato irricevibili, sebbene fondate nel merito, le ulteriori due censure sollevate dai coniugi __________, la prima concernente la violazione dell'indice di sfruttamento, dello 0,5 secondo l'art. 16 NAPR, la seconda relativa alla disattenzione dell'art. 54 cpv. 4 NAPR, che subordina la possibilità di destinare all'abitazione dei locali seminterrati alla condizione di emergere completamente dal terreno per almeno la quarta parte del loro perimetro. E questo per il motivo che le rispettive violazioni sussistevano già in sede di domanda di costruzione 1 marzo 1995, approvata il 7 aprile 1995. Il Tribunale condivide senz'altro la conclusione di inaccoglibilità quo alla seconda censura. Poiché la presente procedura edilizia concerne una variante di progetti precedentemente approvati (cfr. sul concetto Scolari, op. cit., ad art. 16 N. 895 con rinvii alla prassi di questo Tribunale), nella stessa sono ricevibili solo contestazioni relative alle parti modificate del progetto. Ora, la circostanza secondo cui non solo il lato sud-ovest bensì tutto il pianterreno dell'edificio, destinato all'abitazione (due camere per appartamento), non sporgesse completamente dal terreno sistemato praticamente in nessun punto (facevano eccezione i varchi d'accesso ai singoli appartamenti) costituiva un fatto facilmente desumibile già dagli atti annessi alla domanda di costruzione 1 marzo 1995, approvata il 7 aprile successivo. Quanto all'indice di sfruttamento la domanda approvata in data 7 aprile 1995 indicava una SUL di mq 440,2, corrispondente esattamente ad un indice dello 0,5, la superficie edificabile del fondo corrispondendo a mq 881. Quella qui contestata fa invece riferimento alla verifica effettuata sulla base dei piani esecutivi definitivi, che indicavano una SUL di mq 443,56, controllata da parte dell'ufficio tecnico di __________ e rettificata in mq 444,36. La variante denota pertanto un aumento della SUL rispetto ai progetti precedentemente approvati: aumento che conduce ad un indice dello 0,504. Questo minimo scarto (di nemmeno 4 mq rispetto ad una SUL massima concessa di 440,5 mq) rientra tuttavia pacificamente nei limiti di tolleranza concessi dalla prassi. Aderendo acriticamente al calcolo proposto dai ricorrenti di quella sede il Consiglio di Stato ha tuttavia ancora addizionato alla SUL verificata dall'ufficio tecnico di __________ una superficie di mq 4,59 per appartamento costituita dalla superficie dalla scala che conduce al piano camere. Come obiettano i ricorrenti __________, ciò facendo il Governo ha però contemporaneamente dimenticato di dedurre l'identica superficie relativa alle scale di accesso al piano cantina, non computabile nella SUL (art. 38 cpv. 1 LE). Contrariamente quindi a quanto ha assunto il Governo non é data una violazione dell'indice di sfruttamento. Del resto una superficie di 120 mq del mapp. __________, di mq 1001 di superficie complessiva, non é stata conteggiata ai fini del calcolo degli indici in quanto soggetta ad esproprio per la sistemazione di via Industrie: anche quell'area avrebbe potuto essere conteggiata, se necessario, alle condizioni poste dall'art. 38 cpv. 2 § LE.
I ricorrenti innanzi al Consiglio di Stato chiedono infine un aumento delle ripetibili loro assegnate in quella sede. Quella domanda può senz'altro essere accolta. Sebbene solo parzialmente vittoriosi l'indennità loro assegnata dall'istanza inferiore, di fr. 200.--, appare insufficiente a coprire in misura equa e ragionevole i costi di patrocinio degli stessi sopportati (art. 31 PAmm; RDAT I-1993 N. 21 e rinvii). Il Tribunale ne aumenta l'importo a fr. 600.--.
Sulla scorta di quanto precede i ricorsi, nella misura in cui sono ricevibili, devono essere parzialmente accolti. La tassa di giudizio viene ripartita tra gli insorgenti in ragione di metà ciascuno (art. 28 PAmm). Le ripetibili si ritengono compensate (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 43, 44, 48 LE, 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. I dispositivi n. 1. e 2. della risoluzione 23 aprile 1997 (n. 1945) del Consiglio di Stato sono annullati, tranne il dispositivo n. 1d, e sostituiti come segue:
"1. Il ricorso é parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza la licenza edilizia 26 settembre 1996 é confermata tranne che nella misura in cui approva:
a) il superamento di m 0,85 da parte della facciata nord-est dell'edificio dell'altezza prescritta dall'art. 16 NAPR;
b) la violazione di m 0,62 delle distanze da confine prescritte dall'art. 29 lett. a NAPR in corrispondenza dello spigolo nord dell'edificio;
1.2. Gli atti vengono ritornati al municipio di __________ affinché:
a) pronunci nei confronti della proprietaria del mapp. __________ una sanzione pecuniaria ex art. 44 LE per superamento dell'altezza dell'edificio;
b) ordini la demolizione della lesena posta sullo spigolo nord dell'edificio, per una profondità di m 0,62, fino alla quota del muro di sostegno;
La tassa di giudizio, di fr. 800.--, é posta a carico di __________ ed __________ in solido per fr. 200.-- e di __________ e __________ in solido per fr. 600.--. Questi ultimi rifonderanno a favore di __________ ed __________ un importo di fr. 600.-- per ripetibili."
La tassa di giustizia, di fr. 1'200.--, é posta a carico dei ricorrenti __________ e __________, con vincolo di solidarietà tra di loro, e dei ricorrenti __________ e __________, parimenti con vicolo di solidarietà tra di loro, in ragione di metà per parte. Le ripetibili sono compensate.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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