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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.114
Data decisione, Autorità: 11.08.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00114
Lugano 11 agosto 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 maggio 1997 di
contro
la risoluzione 23 aprile 1997 (n. 1977) con cui il Consiglio di Stato ha respinto il gravame 3 marzo 1997 dell'insorgente in merito alla vendita di mq 85 di terreno di proprietà del patriziato di __________ ubicato in località __________ a __________;
viste le risposte:
28 maggio 1997 del Consiglio di Stato;
30 maggio 1997 dell'Amministrazione patriziale __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con deliberazione 21 febbraio 1997 l'assemblea parziale di __________ ha risolto di vendere una porzione di mq 85 di terreno di proprietà del patriziato, ubicato in località __________, a __________ per il prezzo di fr. 40.--/mq;
che, con ricorso 3 marzo 1997, __________ é insorta innanzi al Consiglio di Stato "contro la procedura irregolare e la differenza di trattamento dei membri del patriziato";
che, in quella memoria, dopo aver evidenziato come una sua analoga richiesta di cessione di terreno, precedente a quella formulata da __________, fosse ancora pendente innanzi all'ufficio patriziale e come il cittadino patrizio __________ aveva proposto il rinvio della trattanda, successivamente accettata dall'assemblea senza che la proposta di rinvio fosse ritirata o messa ai voti, l'insorgente ha formalmente concluso come segue l'atto ricorsuale:
"Non sono contraria alla decisione presa dall'onoranda assemblea di vendere il terreno di cui alla trattanda no. 7, ma chiedo che l'amministrazione patriziale sospenda la procedura per l'allestimento degli atti inerenti alla vendita fintanto che la sottoscritta non sarà in possesso della documentazione atta a permettermi di iscrivere a registro fondiario la cantina di mia proprietà situata sul territorio patriziale regione __________, vicino al mappale no. __________."
che con risoluzione 23 aprile 1997 il Consiglio di Stato ha disatteso il ricorso: dopo aver confermato la validità della deliberazione assembleare (prima della votazione il presidente dell'assemblea aveva chiesto se vi fossero delle altre proposte: __________ non ha ribadito la sua proposta di rinvio ed ha anzi votato a favore della cessione), il Governo ha respinto - per quanto ricevibile - la richiesta di sospensione del perfezionamento della cessione (quest'ultima non poteva essere paragonata a quella sollecitata dalla ricorrente, per la quale l'ufficio patriziale aveva frattanto licenziato un messaggio chiedente all'assemblea l'autorizzazione alla vendita del terreno in suo favore);
che con impugnativa 12 maggio 1997 __________ é insorta davanti a questo Tribunale contro il giudizio governativo chiedendo il suo annullamento oltre che quello della deliberazione assembleare 21 febbraio 1997, sviluppando le censure già sostenute innanzi all'istanza ricorsuale inferiore;
che l'anzidetta memoria esordiva come segue:
"Premetto che il ricorso che ho inoltrato al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, l'ho effettuato per richiamare l'Amministrazione patriziale al rispetto dell'art. 4 della Costituzione Federale nelle procedure adottate dall'amministrazione nella vendita di terreno patriziale. Tutte le richieste hanno il diritto, in un tempo ragionevole, di essere proposte all'assemblea con un messaggio favorevole o negativo; importante è un trattamento di uguaglianza."
che l'ufficio patriziale ha sollecitato la reiezione del gravame;
Considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale é data (art. 146 LOP), il ricorso tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dell'insorgente certa (art. 147 LOP);
che nella procedura di ricorso al Tribunale amministrativo non sono ammesse nuove domande (art. 63 cpv. 2 PAmm);
che la ricorrente non ha domandato al Consiglio di Stato di annullare la deliberazione assembleare 21 febbraio 1997: vi ha anzi espressamente rinunciato, limitandosi a chiedere un differimento della sua esecuzione ad opera dell'ufficio patriziale;
che pertanto la richiesta di annullamento della deliberazione assembleare 21 febbraio 1997, formulata per la prima volta davanti al Tribunale amministrativo, si appalesa inammissibile;
che nulla muta alla conclusione anzidetta il fatto che, andando indebitamente oltre l'oggetto della lite, nel giudizio impugnato il Consiglio di Stato abbia comunque voluto verificare e confermare la validità della deliberazione in rassegna (cfr. considerando 3 della stessa);
che il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato irricevibile;
che la tassa di giudizio deve essere posta a carico dell'insorgente (art. 28 PAmm);
visti gli art. 146, 147 LOP, 3, 18, 28, 63 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso é irricevibile.
La tassa di giudizio, di fr. 300.--, é posta a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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