AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.107
Data decisione, Autorità: 26.11.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00107
Lugano 26 novembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 6 maggio 1997 di
contro
la decisione 23 aprile 1997 (no. 2023) del Consiglio di Stato mediante la quale è stata dichiarata irricevibile in quanto tardiva l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 24 dicembre 1996 con cui il municipio di __________ ha risolto di non eseguire il servizio di sgombero della neve sulla strada che conduce in località "__________";
viste le risposte:
28 maggio 1997 del municipio di __________;
28 maggio 1997 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il ricorrente __________, di professione agricoltore, è proprietario di un'azienda agricola situata ai __________, in territorio del comune di __________, dove risiede tutto l'anno con la famiglia.
Per raggiungere la propria azienda e abitazione, l'insorgente è costretto a percorrere una strada comunale che dal convento del __________ conduce ad un posteggio situato in località "__________", da dove poi si possono raggiungere i __________ attraverso un sentiero percorribile a piedi.
B. Il 21 novembre 1994 il ricorrente ha chiesto al municipio di __________ di provvedere durante la stagione invernale allo sgombero della neve lungo la predetta strada comunale che conduce in località "__________".
Con scritto 29 novembre 1994 l'esecutivo comunale ha respinto la richiesta.
Con lettera 7 dicembre 1996 __________ ha nuovamente formulato identica istanza al municipio di __________.
Quest'ultimo con risoluzione 24 dicembre 1996 ha ancora una volta respinto la domanda, adducendo motivi di ordine tecnico e finanziario.
C. Con ricorso datato 21 gennaio 1997, ma inoltrato solo il 30 gennaio successivo, __________ ha impugnato la suddetta determinazione municipale davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.
D. Con decisione 23 aprile 1997 il Governo ha dichiarato irricevibile il gravame in quanto tardivo. A titolo abbondanziale, visto il rischio di ripetizione futura della contestazione, l'Esecutivo cantonale è comunque entrato nel merito della vertenza, confermando in sostanza le tesi ricorsuali propugnate dall'insorgente e evidenziando come il comune di __________ sia tenuto dalla vigente legislazione cantonale a garantire la manutenzione del tratto di strada in rassegna anche in caso di nevicate.
E. Contro tale decisione governativa __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che il ricorso a suo tempo inoltrato al Consiglio di Stato venga considerato tempestivo e che sia fatto ordine al comune di __________ di provvedere regolarmente allo sgombero della neve e allo spargimento del sale lungo la strada che conduce in località "__________". Afferma che la decisione 24 dicembre 1996 del municipio non era provvista dell'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso. Aggiunge che egli svolge ai __________ un attività agricola di interesse generale per la zona, ragione per la quale necessita di disporre durante tutto l'anno di una via d'accesso carrozzabile.
F. All'accoglimento del gravame si oppone il municipio di __________ ribadendo quanto già osservato a suo tempo davanti all'istanza di ricorso inferiore.
Anche il Consiglio di Stato chiede la reiezione dell'impugnativa, senza tuttavia formulare alcuna osservazione particolare.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva del ricorrente è pacificamente data (art. 209 LOC).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
Tale conclusione non può essere condivisa per le ragioni che seguono.
2.1. L'art. 26 cpv. 2 PAmm, applicabile anche alle risoluzioni emesse dagli organi comunali, stabilisce che le decisioni delle autorità amministrative devono essere munite di precisi ragguagli circa i mezzi e i termini di ricorso.
Di principio la mancanza di simili indicazioni non deve comportare per il destinatario della decisione pregiudizio alcuno in conformità alla prassi di questo Tribunale e per analogia a quanto stabiliscono sul piano federale gli art. 107 cpv. 3 OG e 38 PA. L'esistenza di un vizio di questo genere non legittima tuttavia l'interessato a procrastinare l'inoltro del rimedio di diritto: le regole della buona fede e la sicurezza del diritto esigono infatti che egli assuma le informazioni necessarie e, una volta ottenutele, agisca con tempestività. In caso contrario il termine per interporre l'impugnativa si considera decorso (DTF 111 Ia 283).
2.2. Nella fattispecie in esame la decisione municipale litigiosa è stata intimata al ricorrente durante le ferie giudiziarie natalizie.
Il termine quindicinale per impugnare la stessa ha quindi preso a decorrere a partire dal 2 gennaio 1997 ed è venuto a scadenza venerdì 17 gennaio 1997, non dovendo essere computato il primo giorno che fa seguito alle ferie (DTF 122 V 60).
Ora, è ben vero che il gravame inoltrato da __________ al Consiglio di Stato è di 13 giorni successivo a suddetta data, ma è altresì vero che, come ha sottolineato lo stesso insorgente, il municipio di __________ non lo aveva reso attento circa i rimedi di diritto a sua disposizione per impugnare la decisione intimatagli. In siffatte circostanze, l'inoltro dell'impugnativa a poco più di un mese dalla notifica della decisione municipale viziata quo all'indicazione dei mezzi e dei termini di impugnazione permette senz'altro di tutelare il comportamento dell'insorgente sotto il profilo della buona fede. Pertanto, considerato per l'appunto che, secondo la giurisprudenza sopra esposta, dall'errata intimazione di un atto amministrativo non deve derivare in principio alcun pregiudizio per il suo destinatario, si deve concludere a favore della tempestività del gravame in rassegna. Ciò vale a più forte ragione se si considera che __________ è persona che non possiede una specifica formazione giuridica e quindi, in assenza di indicazioni al proposito, poteva senz'altro ignorare le modalità e i termini per impugnare la decisione resa dal municipio di __________.
Tale quesito va risolto negativamente, dovendosi nel caso di specie ritornare gli atti al Consiglio di Stato affinché statuisca formalmente sulla fattispecie. Tale soluzione si rende necessaria benché l'Esecutivo cantonale si sia già espresso a titolo abbondanziale sulla questione, al fine di preservare i diritti ricorsuali delle parti, e in particolare quelli del comune, il quale, posto di fronte ad una decisione di irricevibilità del gravame presentato da __________, si è venuto in pratica a trovare nell'impossibilità di impugnare le considerazioni di merito a lui sfavorevoli sviluppate in quella stessa sede dal Governo. Solo attraverso il rinvio degli atti all'autorità inferiore per la formulazione di un giudizio che evada formalmente il merito della vertenza è infatti possibile ripristinare un corretto sviluppo della procedura, che garantisca anche al comune di __________ la facoltà di aggravarsi davanti ad un'istanza dotata di pieno potere cognitivo tanto sui fatti che sul diritto (quale è il Tribunale cantonale amministrativo) per censure le conclusioni a cui è pervenuto il Consiglio di Stato a proposito dell'obbligo per l'ente pubblico di provvedere alla manutenzione invernale della strada in oggetto.
Visto l'esito si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia e delle spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 18, 26 cpv. 2, 28, 43, 60, 61, 65 PAmm; 208 e 209 LOC;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 23 aprile 1997 (no. 2023) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono ritornati al Governo cantonale affinché questo entri nel merito del ricorso inoltrato il 30 gennaio 1997 da __________ avverso la decisione 24 dicembre 1996 del municipio di __________.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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