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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.91
Data decisione, Autorità:
10.06.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00091
Lugano
10 giugno 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 28 aprile 1997 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 10 aprile 1997, no 3, del Dipartimento delle istituzioni, che non
accordava all'insorgente la licenza di porto d'armi per difesa personale;
preso
atto che con comunicazione 15 maggio 1997, l'Ufficio dei permessi e dei passaporti,
ha rilasciato a __________ la licenza di porto d'armi con validità per la
durata di 5 anni;
rilevato
che tale decisione rende pertanto privo d' oggetto il ricorso 28 aprile 1997;
ritenuto
comunque che all'insorgente, patrocinato da un legale, vanno corrisposte congue
ripetibili;
considerato
pertanto che il procedimento è così esaurito,
decreta:
-
Il ricorso è stralciato dai
ruoli.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
Lo Stato del Canton Ticino
verserà a __________, l'importo di fr. 400.-- a titolo di ripetibili.
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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