AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.75
Data decisione, Autorità: 02.03.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00075
Lugano 2 marzo 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 aprile 1997 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 12 marzo 1997, no. 1174, del Consiglio di Stato che annulla la licenza edilizia 11 novembre 1996 rilasciatagli dal municipio di __________ per la ricostruzione di un diroccato (part. no. __________ RF);
viste le risposte:
23 aprile 1997 del municipio di __________;
23 aprile 1997 del Consiglio di Stato;
28 aprile 1997 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il ricorrente __________ è proprietario di un fondo (part. no. __________ RF), situato a __________ in località __________, nella zona residenziale estensiva (R 2). Sul fondo sorgono un rustico, una tettoia ed una vecchia torre medievale, crollata in epoca remota sino ad un'altezza variante tra 3 e 5 m.
Il rudere (sub. C) forma un tutt'uno con la tettoia (sub. B) e tocca, nell'angolo SE, il confine del fondo del resistente __________ (part. no. __________ RF).
B. Il 15 luglio 1996 il ricorrente ha notificato al comune l'intenzione di innalzare la torre sino all'altezza di 7 m e di dotarla di un tetto a due falde. La notifica era corredata da piani che indicavano sommariamente i limiti della sopraelevazione prevista.
Alla domanda, pubblicata, ma non trasmessa all'autorità cantonale, si è opposto il vicino __________, che vi ravvisava fra l'altro una disattenzione delle norme sulle distanze da confine.
C. Con decisione 11 novembre 1996 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione del vicino qui resistente.
Contro questa decisione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.
D. Con giudizio 12 marzo 1997 il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa, annullando la licenza censurata.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che la licenza fosse da annullare già perché rilasciata secondo la procedura di semplice notifica anziché secondo quella ordinaria. In via abbondanziale, il Consiglio di Stato ha comunque rilevato che l'intervento non avrebbe nemmeno potuto essere autorizzato, siccome riferito ad una costruzione che non rispetta la distanza da confine prescritta dalle NAPR.
E. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della licenza rilasciatagli dal municipio di __________.
Secondo l'insorgente, l'intervento consisterebbe nel semplice ripristino del tetto e di parte dei muri. Applicabile al caso sarebbe quindi la procedura di semplice notifica. Il resistente, soggiunge, avrebbe comunque avuto la possibilità di tutelare i suoi interessi. L'annullamento della licenza sarebbe quindi ingiustificato.
Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, l'intervento sarebbe conforme al diritto. In definitiva, non si tratterebbe nè di una trasformazione, nè di una ricostruzione, ma soltanto di un intervento rientrante nei limiti degli art. 39 RLE e 9.2.3 NAPR di __________; norma, quest'ultima, che permette di sopraelevare di un solo piano gli edifici costruiti prima dell'entrata in vigore del PR ad una distanza dal confine inferiore a quella prescritta.
F. Il ricorso, condiviso dal municipio di __________, è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, e dal vicino opponente, che contesta succintamente le tesi dell'insorgente.
Considerato, in diritto
Date la natura delle questioni poste a giudizio, può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Il sopralluogo chiesto dal ricorrente non appare in effetti atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge invero chiaramente dai piani e dalle fotografie annesse all'incarto.
L’art. 4 RLE specifica che la licenza edilizia è necessaria per:
"a) la costruzione, la rinnovazione, la trasformazione anche parziale (ivi compreso il solo cambiamento di destinazione) e la ricostruzione di edifici e impianti di qualsiasi genere;
b) la demolizione parziale o totale di edifici;
c) ogni altra opera edilizia o impianto come:
muri, piscine, strade private, serre fisse, accessi stradali, posteggi per veicoli e natanti, piazzali per la vendita di automobili e di altri beni mobili;
canalizzazioni e impianti per le acque di scarico;
cisterne per il concime o il colaticcio;
serbatoi per gas, oli combustibili e carburanti;
impianti per il trasporto di merci e di persone, in quanto non soggetti a concessione federale;
d) l'apertura di cave per l'estrazione di materiali di ogni genere, scavi e colmate;
e) il deposito rifiuti, materiali e macchinari di qualsiasi natura;
f) i campeggi."
La licenza edilizia è di regola rilasciata secondo la procedura ordinaria, retta dagli art. 4 - 10 LE.
A questa procedura sfuggono soltanto i lavori di secondaria importanza, quali lavori di rinnovamento e di trasformazione senza modificazione della destinazione, del volume e dell’aspetto generale degli edifici ed impianti, che vengono autorizzati secondo la procedura di semplice notifica (art. 11 LE).
All’interno della zona edificabile definita dal PR approvato dal Consiglio di Stato sono in particolare soggetti a questa procedura:
"
i lavori di rinnovazione e di trasformazione, senza modifica sostanziale dell'aspetto esterno o della destinazione e dell'aspetto generale degli edifici o impianti;
la sostituzione dei tetti con modificazioni della carpenteria o del tipo dei materiali di copertura;
le costruzioni accessorie, le costruzioni elementari e le pergole;
le opere di cinta e i muri di sostegno;
la demolizione parziale o totale di edifici;
la costruzione di muri, piscine familiari, strade private, accessi alle strade pubbliche degli enti locali o private aperte al pubblico, posteggi per veicoli per edifici abitativi mono e bifamilairi, in quanto tutte queste opere non ingenerino ripercussioni sostanzialmente nuove sull'uso ammissibile del suolo, sulle opere di urbanizzazione o sull'ambiente;
l'allacciamento degli edifici di abitazione alle canalizzazioni;
il deposito di materiali e macchinari;
gli scavi e le colmate con materiale terroso fino all'altezza di m. 1.50 e una superficie di mq 1000;
l'apertura di porte, finestre o vetrine ,nonché la formazione di balconi senza modifica sostanziale dell'aspetto;
il tinteggio di edifici e impianti."
In quanto non siano esplicitamente soggetti alla procedura semplificata, tutti gli interventi edilizi soggiacciono alla procedura ordinaria (art. 5 RLE). In altri termini, la procedura ordinaria è applicabile per clausola generale, mentre per la procedura di notifica vale il cosiddetto sistema enumerativo.
2.2. In concreto, non si può ragionevolmente negare che l'intervento in contestazione soggiaccia alla procedura ordinaria.
Contrariamente a quanto assume l'insorgente, che ne minimizza a torto la portata, non si tratta in effetti soltanto di coprire la vecchia torre con un tetto, ma di ricostruire ampie porzioni delle mura perimetrali, crollate in epoca remota.
3.2. Nel caso in esame, la domanda di costruzione, presentata dall'insorgente sotto la forma irrita della semplice notifica, risulta gravemente ed irrimediabilmente carente anche dal profilo formale. I piani annessi indicano infatti soltanto sommariamente i limiti e le modalità dell'intervento divisato. Basti al riguardo considerare che la sopraelevazione prevista è raffigurata con un semplice disegno a tratteggio, privo di qualsiasi indicazione atta a rendere comprensibile l’opera non solo dal profilo della volumetria, ma anche nei suoi aspetti estetici.
Poco importa che il resistente abbia potuto esercitare i suoi diritti di difesa. Questa circostanza non permette ancora di ritenere sanati i difetti che contrassegnano la domanda di costruzione e la procedura seguita dal municipio.
5.1. A torto assume l’insorgente che si tratti di un intervento rientrante nei limiti dell’art. 39 RLE.
Riallacciandosi alla garanzia della proprietà, intesa come tutela della situazioni acquisite, questa norma permette invero di riparare e mantenere gli edifici esistenti in contrasto con il diritto entrato successivamente in vigore, esclusi i lavori di trasformazione sostanziali. L’intervento in discussione non è tuttavia configurabile come un semplice lavoro di riparazione. Considerato l’avanzato stato di deperimento in cui versa la vecchia torre e tenuto conto dell’estensione dei lavori previsti, l’intervento deve necessariamente essere qualificato alla stregua di una nuova costruzione (o di una ricostruzione qualora fosse dimostrato che riproduce l’edificio originario).
5.2. Ferma questa conclusione, si deve pure negare che l’intervento possa essere autorizzato in applicazione dell’art. 9.2.3 NAPR di __________, richiamato dall’insorgente.
Questa norma permette di sopraelevare di un unico piano gli edifici sorti prima dell’entrata in vigore del PR ad una distanza dal confine o tra edifici inferiore a quella prescritta dalle NAPR alla condizione che siano rispettate tutte le altre prescrizioni di zona e che la distanza tra edifici sia di almeno 6 m.
La disposizione rappresenta un’eccezione alla regola sancita dall’art. 39 RLE. Essa non si limita in effetti ad assicurare la possibilità di mantenere le situazioni acquisite prima dell’entrata in vigore del PR, ma va oltre, concedendo un aumento verticale della volumetria allo scopo di agevolare l’utilizzazione della sostanza edilizia esistente.
Analogamente a quanto dispone l’art. 39 RLE, anche la concessione dell’agevolazione prevista dall’art. 9.2.3. NAPR presuppone comunque l’esistenza di una costruzione che non abbia raggiunto un grado di deperimento tale da non poter più beneficiare della tutela delle situazioni acquisite (cfr. Zimmerlin, Baurecht des Kt. Aargau, II ed., § N. 4d). L’agevolazione può quindi essere accordata soltanto nel caso di edifici che possono ancora essere riparati e mantenuti in base all’art. 39 RLE.
Orbene, non potendosi ravvisare nel diroccato in esame gli estremi di un’opera edilizia suscettibile di formare ancora oggetto di interventi di riparazione o di manutenzione, si deve necessariamente ammettere che non sono nemmeno date le premesse per autorizzare una sua sopraelevazione in applicazione dell’art. 9.2.3. NAPR.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 11, 21 LE; 4-12 RLE; 9.2.3. NAPR di __________, 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 500.-- al resistente a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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