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Numero d'incarto:
52.1997.71
Data decisione, Autorità:
26.05.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00071
52.97.00072
Lugano
26 maggio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 7 aprile 1997 di
patr.
dallo: Studio legale __________
contro
le
decisioni 18 febbraio 1997, no. 647 e 5 marzo 1997, no. 1057, del Consiglio
di Stato, con le quali è stata confermata la decisione 4 novembre 1996 del
Dipartimento del territorio che ordinava la demolizione del portico esistente
al mapp. no. __________ e della baracca edificata sul mapp. no. __________
RFP di __________;
preso
atto che in occasione dell’udienza di sopralluogo del 22 maggio 1997 il Giudice
delegato ha sottoposto alle parti la seguente transazione:
"1. I signori __________
ritirano il ricorso 12.3.1997 alla condizione di poter spostare la baracca in
contestazione nell'angolo S-W della part. n. __________ RFP __________.
-
I signori __________ concedono
alla signora __________ il diritto di passare sul loro terreno (part. n.
__________) con una canalizzazione (di 15/20 cm di diametro).
Le spese di raccordo della canalizzazione sono a carico della signora __________
che si impegna a ripristinare il fondo a regola d'arte.
-
Il Dipartimento del territorio
e il municipio di __________ danno il consenso alle opere suindicate senza
particolari formalità.
4 Il Dipartimento del territorio
rinuncia ad esigere l'esecuzione degli ordini di demolizione delle baracche
realizzate dalla signora __________ sulle part. n. __________ e __________ RFP
__________.
5 Lo
spostamento della baracca verrà eseguita entro il 31.12.1997.
- Le parti si impegnano
reciprocamente ad astenersi dall'avvio di ulteriori procedure e contestazioni
concernenti le baracche e la canalizzazione.
7 Il Tribunale cantonale
amministrativo procederà allo stralcio delle cause senza spese e senza assegnazione
di ripetibili."
ritenuto
che le parti hanno accettato seduta stante la transazione sopra descritta;
considerato
pertanto che i procedimenti sono così esauriti,
decreta:
-
I ricorsi sono stralciati
dai ruoli.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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