AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.67
Data decisione, Autorità: 09.05.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00067
Lugano 9 maggio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3 aprile 1997 di
Comune di __________
contro
la decisione 5 marzo 1997, no. 1063, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 20 settembre 1996 con cui il Dipartimento delle istituzioni si è rifiutato di ratificare la risoluzione 28 settembre 1995 dell'assemblea comunale di __________ stanziante un credito di fr. 150'000.- per la progettazione di un edificio scolastico;
viste le risposte:
10 aprile 1997 della Sezione degli enti locali;
16 aprile 1997 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 6 luglio 1973 il Consiglio di Stato ha ratificato una convenzione sottoscritta dai comuni di __________, __________ e __________ "per amministrare una scuola elementare consortile", con sede a __________ (I. ciclo) e __________ (II. ciclo);
che verso la fine degli anni '80 i comuni di __________, __________, __________ e __________ hanno elaborato un progetto di statuto per istituire un nuovo consorzio scolastico;
che tra la fine del 1990 e l'inizio del 1991, la proposta è stata ratificata dai legislativi di __________, __________ e __________; l'Assemblea comunale di __________ l'ha invece respinta con risoluzione del 28 marzo 1991, dissentendo dalla prospettiva di ubicare il nuovo centro a __________;
che su suggerimento del Dipartimento dell'istruzione e della cultura, i tre comuni favorevoli si sono comunque accordati per costituire un consorzio fra loro, rinunciando alla partecipazione di __________;
che con decisioni del 13 giugno, del 30 giugno e del 29 settembre 1994 i legislativi dei comuni di __________, __________ e __________ hanno approvato lo statuto del nuovo consorzio;
che il 6 marzo 1995 il Dipartimento delle istituzioni ha ratificato lo statuto del Consorzio scolastico dell'__________;
che contro le predette risoluzioni dell'autorità cantonale e dei legislativi comunali il comune di __________ è insorto senza successo sin davanti al Tribunale Federale, obiettando che prima di istituire un nuovo consorzio scolastico si sarebbe dovuto sciogliere quello esistente;
che con risoluzione 28 settembre 1995 l'assemblea comunale di __________ ha nel frattempo stanziato un credito di fr. 150'000.-- per la progettazione di un edificio scolastico destinato ai comuni dell’__________, comprendente 3 sezioni di scuola elementare, 2 di scuola dell’infanzia, una palestra, il tutto per un costo preventivato in 8,5 milioni di franchi;
che l'8 novembre 1995 il comune qui ricorrente, versante in regime di compensazione, ha chiesto al Dipartimento delle Istituzioni di ratificare il credito in questione;
che, raccolto il preavviso negativo dell'Ispettorato dei comuni e della Commissione per la compensazione intercomunale, il Dipartimento delle istituzioni ha respinto l'istanza con risoluzione 20 settembre 1996;
che contro quella risoluzione dipartimentale il comune di __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento e postulando la ratifica del credito in questione,
che con giudizio 5 marzo 1997 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, ritenendo che l'opera - sovradimensionata per rapporto alle esigenze della popolazione scolastica locale - avrebbe potuto semmai essere giustificata soltanto con la partecipazione dei comuni viciniori: condizione, questa, che per il momento risultava insoddisfatta;
che contro il predetto giudizio governativo il comune di __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo la ratifica del credito in oggetto;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dalla Sezione enti locali, che non hanno presentato osservazioni;
Considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 12 LCint, pacifiche essendo la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva dell'insorgente;
che, date le circostanze, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che secondo l'art. 8 cpv. 1 LCint il Consiglio di Stato può versare aiuti particolari per il finanziamento di spese di investimento o per la copertura degli oneri che ne derivano suscettibili di causare un carico finanziario eccessivo, tale - in particolare - da provocare un aumento del moltiplicatore di imposta oltre il limite del 100%;
che pari criterio può essere adottato per casi particolari non contemplati dagli art. 7, 9a e 10 (art. 8 cpv. 2 LCint);
che l'art. 9 LCint (marginale "poteri del Consiglio di Stato") dispone che nei comuni che richiedono l'aiuto finanziario di cui all'art. 7 il Consiglio di Stato ha il diritto di approvare i preventivi ed i consuntivi nonché le risoluzioni assembleari concernenti le spese straordinarie;
che ove i conti del comune rispettivamente le risoluzioni concernenti uscite di investimento eccedessero i bisogni del comune - precisa l'art. 9 cpv. 1 2.a frase RLCint - la loro approvazione può essere negata: i conti e le risoluzioni possono essere rinviati al comune per la loro modificazione oppure essere modificati d'ufficio, secondo l'apprezzamento del Consiglio di Stato (art. 9 cpv. 1 3.a frase RLCint);
che, nell’evenienza concreta, la decisione del Consiglio di Stato di negare l’approvazione del credito di 150’000.- fr., stanziato dall’assemblea comunale di __________ per la progettazione di un centro scolastico destinato anche ai comuni di __________, __________ e __________ regge perfettamente alla critica dell’insorgente;
che sintanto che i comuni suddetti non dovessero modificare i loro orientamenti, mostrandosi interessati a trasferire il centro scolastico a __________, appare in effetti del tutto irragionevole affrontare spese di progettazione di un’opera sovradimensionata per rapporto alle necessità effettive del comune ricorrente;
che la decisione governativa impugnata appare pertanto del tutto conforme al diritto: non solo perché procede da un esercizio corretto del potere d’apprezzamento che la legge riserva al Consiglio di Stato, ma addirittura perché si appalesa come l’unica oggettivamente sostenibile;
che il fatto che la scelta del comune di __________ quale sede del centro scolastico possa risultare meno conveniente ed opportuna è del tutto insuscettibile di modificare questa conclusione: sintanto che i comuni vicini perseverano nei loro intendimenti appare contrario ai principi che reggono la gestione della cosa pubblica investire somme di denaro nella progettazione di un centro scolastico destinato a soddisfare anche le necessità di questi comuni;
che immune da violazioni del diritto la decisione governativa impugnata va quindi senz’altro confermata;
che, date le circostanze, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;
visti gli art. 8, 9, 12 LCint; 9 RLCint; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né spese, né tasse di giustizia.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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