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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.63
Data decisione, Autorità: 24.06.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00063
Lugano 24 giugno 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 18 marzo 1997 di
e __________ patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 26 febbraio 1997, no 932, del Consiglio di Stato, che rispinge l'impugnativa 20 settembre 1996 interposta dai ricorrenti contro la risoluzione 6 settembre 1996 del municipio di __________, che negava loro il rilascio del permesso per l'edificazione di una costruzione accessoria al mapp. no __________;
preso atto che in occasione dell’udienza di sopralluogo, dopo ampia discussione e con riferimento al ricorso di cui all'incarto 52.97.89 __________, il Giudice Delegato ha proposto alle parti la seguente transazione:
"1. Il signor __________ rinuncia all'ultimo elemento verso S-E, riducendo la costruzione accessoria ai primi 4, per una lunghezza totale di ca. 16.80 m.
Il signor __________ rinuncia a qualsiasi ulteriore contestazione riferita alle quote della costruzione edificata da __________ sul mapp. no. __________.
Il signor __________ si impegna a ricostruire il muro di confine verso il fondo __________ come ai piani inizialmente approvati, ovvero dotandolo di fondazioni.
Il municipio rilascerà al signor __________ la licenza edilizia per la costruzione accessoria ridotta (ritenuto che non sono dati gli estremi per una sospensione giusta l'art. 65 LALPT).
Lo Stato del Ct. Ticino rinuncia all'incasso della tassa di giustizia di fr. 300.-- applicata nelle decisioni no. 932/97 e 1509/97.
La vertenza di cui all'incarto 52.97.89 __________ è da ritenersi esaurita, nel senso che il municipio non procederà ad ulteriori atti istruttori.
I signori __________ e __________ si impegnano a non sollevare contestazioni di sorta in merito ai carpini posati lungo il confine verso il fondo di proprietà __________.
Le parti __________ e __________ accettano la proposta seduta stante. Al municipio di __________ è assegnato un termine di 15 giorni da oggi per pronunciarsi.
In caso di mancata accettazione il Tribunale cantonale amministrativo statuirà sul ricorso __________ senza ulteriori formalità.
In caso di accettazione il Tribunale cantonale amministrativo stralcerà la causa dai ruoli senza spese e senza assegnazione di ripetibili."
rilevato che anche il municipio di __________, con comunicazione 18 giugno 1997, ha aderito alla proposta transattiva;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito,
decreta:
Il ricorso è stralciato dai ruoli.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Non si assegnano ripetibili.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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