AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.51
Data decisione, Autorità: 27.08.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00046 52.97.00051
Lugano 27 agosto 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso
a) 10 marzo 1997 di
patr. da avv. __________
b) 11 marzo 1997 di
patrocinati da: avv. __________ c/o st. leg.
contro
la decisione 9 febbraio 1997, no. 608, del Consiglio di Stato che accoglie parzialmente l'impugnativa presentata dagli insorgenti __________ e __________ contro la decisione 4 aprile 1996 con cui il municipio di __________ ha autorizzato __________ a posare una nuova canna fumaria ed un comignolo sulla sua casa d'abitazione (part. no. __________ RFD);
viste le risposte:
27 marzo 1997 del municipio di __________;
26 marzo 1997 del Consiglio di Stato;
15 aprile 1997 di __________ e __________;
al ricorso sub. a)
27 marzo 1997 del municipio di __________;
26 marzo 1997 del Consiglio di Stato;
8 aprile 1997 di __________
al ricorso sub. b)
preso atto della replica 20 maggio 1997 di __________ e __________ e delle dupliche:
20 maggio 1997 del municipio di __________;
3 giugno 1997 di __________;
4 giugno 1997 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 27 novembre 1995 il municipio di __________ ha autorizzato il ricorrente __________ a ristrutturare internamente la casa d'abitazione di cui è proprietario nella zona del nucleo (part. no. __________ RFD). Il 14 marzo 1996 il beneficiario della licenza ha notificato al municipio l'intenzione di posare una canna fumaria esterna ed un comignolo in acciaio inox in sostituzione del camino esistente. La notifica non era corredata né da piani, né da schizzi illustrativi.
Senza ulteriori formalità, il 4 aprile 1996 il municipio gli ha comunicato di "aver preso atto del complemento alla licenza edilizia 27 novembre 1995". La decisione non è stata notificata ai confinanti.
Interpretando la decisione alla stregua di un’autorizzazione, all'inizio del seguente mese di giugno __________ ha posato la canna fumaria ed il comignolo. L’intervento ha suscitato l'immediata reazione dei ricorrenti __________ e __________, proprietari di stabili confinanti, che hanno chiesto spiegazioni al municipio.
L'autorità comunale ha convocato le parti ad un sopralluogo in data 28 giugno 1996. In questa occasione ha reso nota ai reclamanti la decisione 4 aprile 1996.
B. Contro questa autorizzazione __________ e __________ sono tempestivamente insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendo che venisse annullata e postulando che venisse ordinata la rimozione della canna fumaria e del comignolo.
Con giudizio 18 febbraio 1997 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'impugnativa, confermando l'autorizzazione alla condizione che la canna fumaria ed il comignolo venissero mascherati con una costruzione in muratura tradizionale.
Accertata la tempestività delle impugnative, il Governo ha anzitutto ritenuto che l'intervento in contestazione, comportante una modifica dell'aspetto esterno dell'edificio, esigesse quantomeno una notifica soggetta a pubblicazione ed avviso ai vicini. Ha comunque escluso una ripetizione dell'intera procedura, poiché quest'ultimi avevano avuto la possibilità di salvaguardare i loro diritti di difesa nell'ambito della procedura di ricorso.
Risolti gli aspetti procedurali della vertenza, il Consiglio di Stato ha in seguito ritenuto che l'opera, in acciaio inox, disattendesse l'obbligo di utilizzare materiali tradizionali sancito dall'art 35 NAPR. Per sanare il difetto ha quindi imposto di ricoprirla con una struttura in muratura.
C. Contro questo giudizio governativo si sono aggravati davanti al Tribunale cantonale amministrativo tanto il proprietario dell'opera, quanto i vicini reclamanti.
a) __________ contesta l'obbligo di rivestire la canna fumaria ed il camino. A suo avviso, l'art. 35 NAPR non escluderebbe l'impiego di simili materiali.
L'intervento richiesto, estremamente costoso, sarebbe peraltro sproporzionato.
b) __________ e __________ sostengono anzitutto che il comignolo è da considerare come una "nuova fabbrica" a' sensi dell'art. 35 cpv. 3 lett. b NAPR. In quanto tale, esso sarebbe tenuto al rispetto delle distanze da confine, Non potrebbe di conseguenza sorgere a soli 90 cm dal balcone della casa di proprietà della ricorrente __________ che sovrasta il tetto della casa del ricorrente __________. Sorgendo a tale distanza dal balcone ed al livello di quest'ultimo, il comignolo non rispetterebbe d'altro canto nemmeno le prescrizioni antincendio, che impongono ai camini di mantenere una distanza di almeno 3 m dai fabbricati vicini o di innalzarsi fin sopra il tetto del fabbricato vicino.
D. All'accoglimento dei ricorsi si sono opposti il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ senza formulare particolari osservazioni.
__________ si è opposto all'impugnativa dei vicini e viceversa.
Con la replica i ricorrenti __________ e __________ hanno precisato alcuni aspetti della vertenza, che la controparte __________ ha dal canto suo contestato in sede di duplica.
Considerato, in diritto
I ricorsi, tempestivi, sono dunque ricevibili in ordine.
Per i motivi che verranno esperiti in seguito, possono essere decisi sulla base degli atti con un unico giudizio (art. 51 PAmm).
Le considerazioni sviluppate al riguardo dal Consiglio di Stato, che l'autorità comunale non si prende nemmeno la briga di contestare in questa sede, meritano di essere pienamente confermate siccome del tutto corrette.
3.1. Edifici ed impianti possono per principio essere costruiti e trasformati solo con la licenza edilizia (art. 22 LPT ed 1 cpv. 1 LE, Scolari, Commentario, II ed. N. 635 seg.; DFGP, Commento alla LPT, ad art. 22 N. 7 seg.; Mäder, Das Baubewilligungsverfahren, Zürcher Schriften zum Verfahrensrecht, N. 177 seg.).
La licenza è in particolare necessaria per la costruzione, ricostruzione, trasformazione rilevante (ivi compreso il cambiamento di destinazione) e demolizione di edifici ed altre opere, nonché per la modificazione importante della configurazione del suolo (art. 1 cpv. 2 LE). L’art. 4 RLE specifica che la licenza edilizia è necessaria per:
la costruzione, rinnovazione, trasformazione anche parziale e la ricostruzione di edifici ed impianti di qualsiasi genere, senza modifica sostanziale dell'aspetto esterno o della destinazione e dell'aspetto generale degli edifici o impianti;
la demolizione totale o parziale di edifici;
ogni altra opera edilizia o impianto, come:
canalizzazioni ed impianti per le acque di scarico;
cisterne per il concime o il colaticcio;
impianti per i trasporto di merci e persone...
muri, piscine, strade private, serre fisse accessi stradali...;
....
apertura cave ...;
La licenza edilizia non è invece necessaria per i progetti di costruzione disciplinati in dettaglio da altre leggi, i lavori di manutenzione, le piccole costruzioni e le costruzioni provvisorie, nonché per i lavori che sono sottratti alla sovranità cantonale in virtù del diritto federale (art. 1 cpv. 3 lett. a - c LE). Interventi, questi, che l'art. 3 RLE precisa ulteriormente.
Nell'evenienza concreta, la costruzione di una nuova canna fumaria e di un comignolo non configura di certo un intervento esente dall'obbligo del permesso. Che si tratti di un intervento soggetto a tale obbligo è incontestabile. Anche se si tratta di opere di portata limitata, essenzialmente sostitutive di un impianto preesistente, è pacifico che non si è in presenza nè di un intervento di manutenzione, nè di un lavoro di minima entità ai sensi dell'art. 3 RLE, per i quali non è richiesta alcuna autorizzazione. Nemmeno il ricorrente __________ del resto lo pretende.
3.2. Accertato che si tratta di un lavoro soggetto all'obbligo del permesso, occorre ancora stabilire se questo dovesse essere rilasciato secondo la procedura ordinaria o secondo la procedura semplificata della notifica (art. 11 LE).
3.2.1. La distinzione è di rilievo dal profilo del coinvolgimento dell'autorità cantonale, che nelle procedure di semplice notifica non viene chiamata ad esprimere alcun preavviso sulla conformità dell'intervento con le disposizioni di diritto federale o cantonale ad essa demandate per l'applicazione (Scolari, op. cit., N. 839).
Per principio, tutti gli interventi edilizi soggiacciono alla procedura ordinaria di rilascio del permesso. Lo stabilisce in modo chiaro ed inequivocabile l'art. 5 RLE. Soggetti alla procedura di notifica sono soltanto gli interventi esaustivamente elencati dall'art. 6 RLE. In particolare, nella zona edificabile:
i lavori di rinnovazione e di trasformazione, senza modifica sostanziale dell'aspetto esterno o della destinazione e dell'aspetto generale degli edifici o impianti;
la sostituzione dei tetti con modificazioni della carpenteria o del tipo dei materiali di copertura;
le costruzioni accessorie, le costruzioni elementari e le pergole;
le opere di cinta e i muri di sostegno;
la demolizione parziale o totale di edifici;
la costruzione di muri, piscine familiari, strade private, accessi alle strade pubbliche degli enti locali o private aperte al pubblico, posteggi per veicoli per edifici abitativi mono e bifamiliari, in quanto tutte queste opere non ingenerino ripercussioni sostanzialmente nuove sull'uso ammissibile del suolo, sulle opere di urbanizzazione o sull'ambiente;
l'allacciamento degli edifici di abitazione alle canalizzazioni;
il deposito di materiali e macchinari;
gli scavi e le colmate con materiale terroso fino all'altezza di m 1.50 e una superficie di mq 1000;
l'apertura di porte, finestre o vetrine, nonché la formazione di balconi senza modifica sostanziale dell'aspetto;
il tinteggio di edifici e impianti.
Determinante, ai fini della scelta della procedura applicabile, non è tanto l’importanza dell’intervento, quanto piuttosto l’applicabilità di norme rimesse al giudizio dell’autorità cantonale (cfr. al riguardo STA 27.10.95 in re M. e llcc).
3.2.2. In concreto, la posa di una nuova canna fumaria e di un nuovo comignolo non rientrano nel novero degli interventi soggetti a semplice notifica. L’opera non è riconducibile a nessuna delle categorie elencate dall’art. 6 RLE. Anche se destinata a sostituire un impianto preesistente, si tratta in effetti pur sempre di un'opera nuova, sostanzialmente diversa per foggia, materiali e posizione da quella esistente in origine. Non si è in presenza di un semplice lavoro di rinnovazione del precedente impianto. Né si tratta di un intervento di mera trasformazione, che non introduce alcuna modifica di rilievo dell'aspetto esterno. La nuova canna fumaria ed il nuovo comignolo non hanno in effetti molto in comune con il vecchio impianto.
Incontestabilmente, l'opera andava quindi autorizzata secondo la procedura ordinaria di rilascio della licenza edilizia, che - come detto - implica necessariamente una verifica della sua conformità da parte dell'autorità cantonale. Esigenza, questa, che - vista la particolare ubicazione del comignolo - si imponeva con la forza dell’evidenza sotto il profilo della legislazione in materia di protezione dell'ambiente (LPAmb, OLA) e di quella in materia di prevenzione degli incendi.
Considerando che i vicini avevano comunque potuto esercitare i loro diritti di difesa, il Consiglio di Stato ha tuttavia ritenuto di poter prescindere dall'ossequio delle formalità prescritte dalla procedura ordinaria di rilascio della licenza.
Dal profilo dell’economia di giudizio, la tesi governativa non è sicuramente priva di un certo pregio, stante che un rinvio all'autorità comunale non è di certo atto a produrre risultati diversi. Nella misura in cui avalla la totale mancanza di indicazioni sulle caratteristiche dell'impianto e nella misura in cui sottrae l’intervento a qualsiasi verifica da parte dei competenti servizi del Dipartimento del territorio in ordine alla sua conformità con le leggi demandate all’autorità cantonale per l'applicazione, siffatta tesi non può tuttavia essere accreditata.
Se da un lato appare ragionevole prescindere dalla procedura di pubblicazione di un intervento ormai realizzato da tempo, dall’altro non si può rinunciare ad esigere dal costruttore la presentazione di tutte le indicazioni necessarie all’autorità cantonale per la resa del preavviso di sua competenza.
Così stando le cose, non essendo compito specifico di questo Tribunale quello di porre rimedio a tali difetti, i ricorsi dei vicini __________ e __________ vanno parzialmente accolti, annullando siccome lesivo del diritto il giudizio con cui del Consiglio di Stato ha confermato sub condicione l'autorizzazione 4 aprile 1996 rilasciata in modo irrito dal municipio di __________ al ricorrente __________. Gli atti vanno retrocessi all'istanza inferiore, affinché renda un nuovo giudizio, previa acquisizione e delle indicazioni mancanti sulle caratteristiche dell'impianto e del preavviso del Dipartimento del territorio.
Il ricorso di __________ va invece respinto.
Data la natura interlocutoria del presente giudizio si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili seguono invece la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 22 LPT, 1, 11, 21 LE, 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è di __________ è respinto.
I ricorsi di __________ e __________ sono parzialmente accolti.
§. di conseguenza:
1.1. la risoluzione 18 febbraio 1997, n. 608, del Consiglio di Stato è annullata.
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Il ricorrente __________ rifonderà a __________ e __________ fr. 800.- a titolo di ripetibili di questa istanza.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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