AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.47
Data decisione, Autorità: 09.05.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00047
Lugano 13 maggio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 marzo 1997 di
patrocinato da: avv. __________
Contro
la decisione 18 febbraio 1997 (no 638) con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto dal ricorrente e litisconsorti avverso l'ordinanza sulla repressione dei rumori molesti del municipio di __________ di data 18 settembre 1995;
viste le risposte:
26 marzo 1997 del Consiglio di Stato,
27 marzo 1997 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 18 settembre 1995 il municipio di __________ ha adottato un'ordinanza volta a vietare l’uso di campanacci per bestiame al pascolo e quello in stalla nel raggio di 150 m dagli edifici abitabili durante le ore notturne e precisamente dalle 2300 alle 0700.
B. Nel termine di pubblicazione all’albo __________ e litisconsorti si sono aggravati contro l'ordinanza suddetta davanti al Consiglio di Stato, sostenendo in particolare che essa viola il principio di uguaglianza poiché concerne solo gli abitanti del nucleo del borgo e non anche coloro che risiedono in altre zone residenziali del comune.
C. Con decisione 18 febbraio 1997 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso per motivi che non occorre qui illustrare.
D. Contro il succitato giudizio governativo __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, contestando l’ordinanza dal profilo della sua natura di provvedimento generale ed astratto e dal profilo della parità di trattamento.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare alcuna osservazione.
Il municipio di __________, dal canto suo, postula la reiezione del gravame con argomenti che, se del caso, verranno ripresi in seguito.
Considerato, in diritto
1.1. Giusta l'art. 208 LOC "contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti.
Deducibili davanti a questo Tribunale sono per principio soltanto le decisioni degli organi comunali, ossia i provvedimenti adottati dall'autorità in casi concreti ed individuali, medianti i quali vengono costituiti, modificati o soppressi diritti od obblighi dei cittadini amministrati (cfr. art. 5 PA per analogia; Imboden Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 35 B I seg.; Scolari, Diritto amministrativo, vol. I. N. 200).
Le ordinanze, in quanto atti normativi contenenti norme di carattere generale e astratto, non rientrano nella definizione di decisione e non possono quindi essere impugnate davanti al Tribunale cantonale amministrativo (STA 8 febbraio 1991 in re M.).
1.2. In concreto, il ricorrente contesta l’ordinanza negandone la natura generale ed astratta.
A torto, poiché le disposizioni censurate si rivolgono ad una cerchia indeterminata di persone ed hanno per oggetto una pluralità di fattispecie. Non toccano individualmente il ricorrente, né si riferiscono alla sua situazione concreta. A esse non inerisce pertanto natura di decisione impugnabile, ma di atto normativo (cfr. sulla distinzione tra atti legislativi ed atti amministrativi, cfr. Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed. N. 5 B II e Rhinow Krähenmann, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd. N. 5 B II).
Non essendo rivolto contro un provvedimento di natura concreta ed individuale, ma contro un atto normativo adottato dal municipio in veste di legislatore delegato, il ricorso va quindi respinto siccome irricevibile.
Le ripetibili seguono invece la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 207, 208 LOC; 3, 18, 28,31,60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Il ricorrente verserà al comune di __________ fr. 300.-- a titolo di ripetibili.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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