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Numero d'incarto:
52.1997.41
Data decisione, Autorità:
04.04.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00041
Lugano
4 aprile 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso del 3 marzo 1997 di
e __________
contro
la
decisione 18 febbraio 1997, no. 645, del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli
atti;
ritenuto, in fatto
ed in diritto
A. Il
3 marzo 1997 i signori __________ e __________ hanno inoltrato al Tribunale
cantonale amministrativo un ricorso contro la decisione 18 febbraio 1997 del
Consiglio di Stato.
B. Il
4 marzo 1997 questo Tribunale ha scritto ai ricorrenti quanto segue:
"In
possesso del vostro scritto citato a margine, vi comunichiamo che, conformemente
alle norme stabilite dell'art. 46 della Legge di procedura per le cause amministrative:
"Il
ricorso deve essere insinuato per iscritto all'Autorità di ricorso in tante
copie quante sono le parti più una per il giudice, entro 15 giorni
dall'intimazione, e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione
impugnata. Sono riservati i termini previsti da altre leggi.
Esso
deve contenere:
-
la
menzione della decisione querelata;
-
una
concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;
-
una
breve motivazione;
-
le
conclusioni del ricorrente.
Al
ricorso devono essere allegati la decisione querelata ed ogni altro documento.
Richiamato
l'art. 9 PAmm. vi assegniamo un termine di 10 (dieci) giorni per presentare il
ricorso nella forma di legge, con l'avvertenza che scaduto infruttuosamente
tale termine, lo stesso sarà dichiarato irricevibile.”
C. Il
termine assegnato al ricorrente è scaduto infruttuosamente.
D. Nel
caso concreto i ricorrenti non hanno redatto, malgrado la comminatoria il
ricorso nelle forme di legge. Ne consegue che lo stesso deve essere dichiarato
irricevibile.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 9, 28, 43, 48 PAmm,
dichiara
e pronuncia:
-
Il
ricorso è irricevibile.
-
La
tassa di giustizia di fr. 50.-- è a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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