AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.34
Data decisione, Autorità: 09.05.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00034
Lugano 9 maggio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 15 febbraio 1997 di
contro
la decisione 29 gennaio 1997 (no. 351) del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 12 aprile 1996 con cui il municipio di __________ ha rilasciato alla parrocchia di __________ la licenza edilizia per la costruzione di un'area sacra sul mappale no. __________ di quel Comune, in località __________;
viste le risposte:
26 febbraio 1997 del Consiglio di Stato;
3 marzo 1997 della parrocchia di __________;
5 marzo 1997 del municipio di __________;
10 marzo 1997 del Dipartimento del territorio, Sezione della pianificazione urbanistica;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La __________ è proprietaria del mappale no. __________ RF di __________. Si tratta di un fondo di all'incirca 65 mq situato in località __________, al di fuori della zona edificabile.
L'intero sedime era occupato in passato da una piccola chiesa di montagna (Chiesa di __________) di proprietà della parrocchia di __________.
La chiesa, costruita negli anni '30, è stata demolita nell'autunno del 1995 su disposizione della proprietaria, essendo ormai in avanzato stato di abbandono.
B. a) Il 20 ottobre 1995, la parrocchia di __________, rappresentata nell'occasione dall'arch. __________, ha notificato al municipio di __________ di essere intenzionata a sistemare il terreno precedentemente occupato dalla Chiesa di __________, e di volervi realizzare un'area sacra.
b) Nei termini di legge, il ricorrente __________, comproprietario di un rustico di vacanza (part. no. __________ RF di __________) situato nelle vicinanze del fondo destinato ad accogliere la nuova costruzione religiosa, si è opposto al rilascio della licenza edilizia, sollevando delle censure di natura procedurale.
c) Con decisione 30 novembre 1995, il municipio ha accolto la predetta opposizione, rilevando come nel caso di specie dovesse essere seguita la procedura edilizia ordinaria.
C. Il 14 dicembre 1995 la parrocchia di __________ ha quindi inoltrato una domanda di costruzione per la realizzazione di un'area sacra al mappale no __________ di __________.
Il progetto, identico a quello già presentato con la notifica di costruzione del 20 ottobre 1995, prevedeva l'edificazione di un muro lungo ml 12,70 e alto ml 2,80 con il pietrame della chiesa preesistente, nonché la formazione di un'area esterna per le celebrazioni religiose di circa 100 mq interamente pavimentata con lastre di granito e comprendente una grossa croce in legno alta oltre 4 m. ed una sorta di cappella/altare a forma di parallelepipedo con una base di circa 9 mq e un altezza di 4,90 m.
La domanda di costruzione è stata pubblicata dall'11 al 26 gennaio 1996.
In questo lasso di tempo, e più precisamente il 20 gennaio 1996, __________ si è opposto al rilascio del permesso in oggetto.
Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il municipio di __________ ha risolto il 12 aprile 1996 di concedere alla parrocchia di __________ la licenza edilizia richiesta, senza tuttavia entrare nel merito delle censure sollevate da __________, né pronunciarsi in modo esplicito sull'esito dell'opposizione interposta da quest'ultimo.
D. Con ricorso 25 aprile 1996, __________ ha impugnato la predetta risoluzione municipale davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.
In quell'occasione il ricorrente, dopo aver rilevato come il municipio avesse in pratica ignorato l'opposizione da lui inoltrata il 20 gennaio 1996, ha innanzitutto contestato la procedura seguita per la demolizione della vecchia chiesa. Ha quindi aggiunto che, essendo la part. no. __________ di natura boschiva, la licenza avrebbe potuto essere rilasciata solo previo ottenimento di un permesso di dissodamento dell'area. Inoltre sempre secondo il ricorrente, non sarebbero in concreto date le condizioni stabilite dal diritto federale (art. 24 LPT in particolare) e dal diritto cantonale per procedere alla realizzazione del progettato manufatto al di fuori della zona edificabile.
E. Con giudizio 29 gennaio 1997 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il predetto gravame, difettando l'insorgente della legittimazione attiva per impugnare la risoluzione municipale in oggetto.
Il Governo ha infatti ritenuto che l'insorgente, sebbene comproprietario di un fondo situato nelle vicinanze di quello che la parrocchia intende dedurre in edificazione, non appartiene a quella limitata cerchia di persone la cui situazione risulta collegata con l'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente stretto ed intenso.
Entrando abbondanzialmente nel merito delle censure sollevate dall'insorgente, l'Esecutivo cantonale ha quindi confermato la licenza edilizia, ritenuto come nel caso di specie siano date le condizioni per il rilascio di un'autorizzazione straordinaria a costruire fuori zona giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT e non si renda necessario alcun permesso di dissodamento.
F. Contro la predetta risoluzione governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento unitamente alla licenza edilizia rilasciata il 12 aprile 1996 dal municipio di __________ alla parrocchia di __________.
Afferma di essere legittimato a contestare il permesso edilizio in questione, essendo comproprietario di un rustico di vacanza ubicato a pochi metri dal mappale che la parrocchia intende dedurre in edificazione.
Sostiene che dalla costruzione del previsto manufatto potrebbero derivare degli inconvenienti e dei disturbi per la sua proprietà, in quanto l'area in questione ben si presterebbe quale luogo per il pic-nic e quale punto di ritrovo per giovani vocianti durante i periodi dell'anno con affluenza di turisti.
Per quanto concerne il merito, sostiene che la demolizione della vecchia chiesa è stata effettuata in modo abusivo, e che la part. no. __________ è di natura boschiva, ragione per la quale la costruzione della prevista area sacra non può avvenire senza il rilascio di un permesso di dissodamento.
Contesta inoltre che nel caso di specie siano dati i requisiti per concedere alla parrocchia un'autorizzazione straordinaria a costruire fuori zona giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT. Afferma in particolare che la prevista opera non adempie al requisito dell'ubicazione vincolata, dovendo semmai essa sorgere all'interno della zona edificabile.
G. La parrocchia di __________ chiede, in via principale, che il ricorso sia dichiarato irricevibile e, in via subordinata, che lo stesso venga respinto, adducendo delle argomentazioni che saranno, se del caso, riprese in seguito.
Il Consiglio di Stato e il Dipartimento del territorio chiedono la reiezione del gravame.
Dal canto suo, il municipio di __________ si rimette alle osservazioni del Dipartimento.
Considerato, in diritto
Nel caso di specie è incontestabile che il contenzioso in esame concerne un procedimento di diritto amministrativo in materia edilizia definito mediante decisione dell'autorità comunale prima e del Consiglio di Stato poi.
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è sicuramente data (art. 21 cpv. 1 LE) e il ricorso è stato inoltrato tempestivamente.
Controversa risulta per contro essere la questione relativa alla potestà ricorsuale del ricorrente. Il Consiglio di Stato, seguendo le argomentazioni addotte nel corso di causa dalla parrocchia, ha infatti dichiarato irricevibile per difetto di legittimazione l'impugnativa inoltrata da __________ avverso la licenza edilizia in parola.
1.2. L'art. 8 cpv. 1 LE, nella sua nuova versione introdotta il 15 marzo 1995, prevede che contro la concessione della licenza edilizia può fare opposizione ogni persona che dimostri un interesse legittimo, nonché le organizzazioni costituite da almeno dieci anni cui compete, in base agli statuti, la salvaguardia dei beni tutelati dalla medesima LE. I soggetti che in base al precitato articolo hanno il diritto di fare opposizione contro il rilascio della licenza sono inoltre legittimati a ricorrere davanti al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 cpv. 2 LE). Il concetto di interesse legittimo ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LE va interpretato conformemente a quello di interesse degno di protezione giusta l'art. 103 lett. a) OG.
Tra i privati è legittimato a ricorrere soltanto chi appartiene a quella limitata e qualificata cerchia di persone la cui situazione risulta collegata con l'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente stretto ed intenso. Al fine di evitare che il ricorso di diritto amministrativo si traduca in un actio popularis, il ricorrente deve inoltre apparire portatore di un interesse giuridico o fattuale, di natura personale, diretto ed attuale. In altri termini, occorre che la decisione impugnata tocchi l'insorgente in misura più marcata di quanto non incida sugli interessi degli altri membri della collettività (DTF 121 II 43 e segg.; 120 Ib 386, consid. 4b). Una situazione soggettiva d'interesse legittimo - quindi di legittimazione attiva alla proposizione di un ricorso - è data non soltanto a chi è stato concretamente leso nei suoi diritti "bensì a chiunque possa trarre una utilità pratica dall'esito favorevole del ricorso o, in altri termini, a ognuno cui l'esito favorevole del ricorso contribuisce ad ovviare un pregiudizio economico, ideale, materiale o di altra natura " (DTF 104 Ib 249, consid. 5b). Rilevante è in particolare che con l'accoglimento nel merito del gravame, il ricorrente possa impedire la verificazione di pregiudizi o menomazioni al godimento della sua proprietà.
1.3. Nel caso in esame, contrariamente a quanto deciso dal Consiglio di Stato, sono dati i presupposti per riconoscere a __________ la qualità per agire in giudizio contro il rilascio della licenza edilizia in oggetto: la sua posizione di comproprietario di un immobile di vacanza ubicato nella località di __________, in prossimità del fondo che la parrocchia di __________ intende dedurre in edificazione, risulta collegata con l'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente stretto ed intenso.
Come emerge dagli atti, ed in particolare dalla planimetria in scala 1:1000 allegata alla domanda di costruzione, il controverso intervento concerne in effetti un sedime distante poco più di 20 metri dal mappale no. __________ dell'insorgente. I due fondi, seppur non confinanti, sono separati unicamente da un tratto di terreno prativo non edificabile, di proprietà patriziale: la nuova area sacra verrebbe dunque realizzata in un luogo poco distante e ben visibile dal rustico del ricorrente (cfr. documentazione fotografica in atti).
Il mappale no. __________ risulta inoltre essere, tra i vari fondi edificati della zona di __________, quello maggiormente vicino all'area interessata dal provvedimento impugnato.
In simili circostanze si deve ammettere che dalla realizzazione del previsto manufatto sulla part. no __________ potrebbero derivare per il ricorrente dei pregiudizi al godimento della sua proprietà, soprattutto per quanto concerne la quiete. Vista l'ubicazione del suo rustico, si deve dunque riconoscere che egli è toccato dal provvedimento litigioso con un'intensità certamente maggiore rispetto agli altri membri della collettività e agli altri proprietari d'immobili della zona.
Il semplice fatto che il ricorrente, secondo quanto (erratamente) considerato dal Consiglio di Stato, avrebbe sollevato davanti alle istanze precedenti unicamente delle censure non connesse con la sua condizione di confinante, è in ogni caso del tutto irrilevante ai fini della determinazione della sua legittimazione. Giova infatti sottolineare come la potestà ricorsuale non dipenda dalla natura degli interessi tutelati dalle norme cui viene eccepita la violazione, bensì - come si è detto in precedenza - esclusivamente dall'intensità con cui l'oggetto del provvedimento impugnato tocca la posizione anche semplicemente fattuale dell'insorgente (in tal senso: DTF 120 Ib 386, consid. b, all'inizio).
Neppure il fatto che __________ non sia proprietario unico della part. no. __________ basta a privarlo della legittimazione ricorsuale. Infatti, per giurisprudenza, nel ricorso di diritto amministrativo ogni singolo comproprietario o proprietario comune che dimostra un interesse legittimo ha di regola il diritto di impugnare una decisione che concerne anche gli altri proprietari collettivi senza che si renda necessario l'accordo di quest'ultimi (RDAT 1984 no. 77; STA inedita 30 marzo 1992 in re M.).
Si deve dunque ritenere che __________ è senz'altro persona legittimata ad agire in giudizio contro il rilascio del permesso edilizio in oggetto.
A torto dunque il Consiglio di Stato ha respinto in ordine il suo gravame.
1.4. Risolto positivamente il quesito relativo alla legittimazione attiva del ricorrente, si deve concludere che, per quanto attiene al ricorso in esame, lo stesso risulta ricevibile in ordine e va esaminato nel merito, essendosi già pronunciato il Consiglio di Stato a titolo abbondanziale sulla legittimità della licenza edilizia rilasciata alla parrocchia di __________.
La licenza edilizia va concessa solo se i progetti presentati sono conformi alle disposizioni legali in materia di polizia delle costruzioni, di pianificazione del territorio nonché alle altre norme di diritto pubblico applicabili (art. 2 cpv. 1 LE).
Giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT, al di fuori delle zone edificabili possono eccezionalmente essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione soltanto se la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e se non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b). I due requisiti devono essere adempiuti cumulativamente.
Il diritto cantonale può inoltre permettere la rinnovazione, la trasformazione parziale o la ricostruzione di edifici o di impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, in quanto compatibili con le importanti esigenze della pianificazione territoriale (art. 24 cpv. 2 LPT).
Ne consegue pertanto che il previsto intervento edilizio potrebbe essere ammesso unicamente nei limiti concessi dall'art. 24 LPT.
L'opera in oggetto va senz'altro considerata come una nuova costruzione ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 LPT, visto che il progettato manufatto religioso, se realizzato, presenterebbe caratteristiche sostanzialmente differenti rispetto a quelle dell'edificio un tempo esistente sul mappale no. __________. Il previsto intervento edilizio non può in particolare essere considerato alla stregua di una ricostruzione ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 LPT e 76 LALPT, in quanto con tale termine si intende generalmente un intervento volto a riedificare un'opera edilizia demolita o andata distrutta, riproducendone fedelmente le caratteristiche quantitative (dimensioni), qualitative (forma e funzione) e situazionali (ubicazione), ossia un intervento inteso a costruire ex-novo un'opera sostanzialmente identica a quella esistente (L. Schürmann/P. Hänni, Planungs, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 3. ed., pagg. 70-71 e giurisprudenza ivi menzionata). Ciò che non è certamente il caso nella fattispecie in esame.
5.1. Il requisito dell'ubicazione vincolata ha carattere oggettivo ed è soddisfatto se l'edificio o l'impianto, per la sua destinazione, può essere realizzato solamente in un luogo ben preciso (ubicazione vincolata in senso positivo) oppure non può essere realizzato all'interno delle zone edificabili in quanto non sono previste zone speciali per l'insediamento previsto (ubicazione vincolata in senso negativo).
Per contro il citato requisito non è adempiuto quando la scelta del luogo fuori dalla zona edificabile è dettata unicamente da ragioni finanziarie, famigliari, personali o di mero comodo (cfr. DTF 118 Ib 19 consid. 2b, 117 Ib 267 consid.2; RDAT II-1994 No. 82; II-1992 No. 40 e riferimenti ivi menzionati).
Stante quanto precede, si deve ritenere che nel caso in esame tale requisito non è adempiuto, non sussistendo ragioni oggettive tali da giustificare la realizzazione del previsto manufatto all'esterno della zona edificabile prevista dal PR di __________.
È senz'altro vero che la realizzazione di costruzioni sacre avviene usualmente in luoghi in cui, secondo la credenza o la tradizione popolare, si sono verificati determinati eventi carichi di significato religioso; non risulta tuttavia dagli atti che il mappale in questione presenti particolari caratteristiche in tal senso. Non basta certo a conferire sacralità al luogo il semplice fatto che a partire dalla prima metà di questo secolo sia esistita sul mappale no. __________ una piccola chiesa; neppure la presenza di una serie di cappelle votive lungo il sentiero che da __________ conduce sino a __________ permette di per sé di dedurre alcunché a favore della pretesa ubicazione vincolata dell'opera in oggetto, trattandosi quelle di costruzioni religiose che nulla hanno a che vedere con la prevista area sacra.
Anzi, il grave stato di abbandono in cui versava la Chiesa di __________ prima della sua demolizione (cfr. documentazione agli atti), nonché la decisione della parrocchia di sopprimere il predetto edificio sono semmai segnali indicativi dello scarso interesse del luogo dal punto di vista delle tradizioni religiose. D'altra parte, se effettivamente il fondo al centro della presente vertenza avesse avuto una qualche importanza in tal senso, non si vede per quali ragioni lo stesso non sia mai stato adeguatamente tutelato a livello pianificatorio, analogamente a quanto è avvenuto per la chiesa esistente nel nucleo di __________ (mappale no. __________).
Le considerazioni contenute nella decisione impugnata, secondo cui l'ubicazione dell'opera in questione sarebbe dettata da particolari esigenze di natura storica e religiosa, non risultano pertanto confortate da alcun riscontro oggettivo agli atti.
La scelta del luogo al di fuori della zona edificabile per la realizzazione dell'opera in oggetto è dunque dettata essenzialmente da scelte di carattere personale, ma comunque di natura soggettiva, non certo dalla destinazione che verrebbe assegnata all'opera.
Visto quanto precede si deve concludere che il progettato manufatto religioso non soddisfa il requisito dell'ubicazione vincolata; di conseguenza, contrariamente a quanto deciso dalle precedenti istanze, non sono attualmente date le premesse per concedere alla parrocchia di __________ il permesso di costruire al di fuori della zona edificabile.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 22, 24 LPT; 76 LALPT; 1 cpv. 1 e 2; 2 cpv. 1, 8 cpv. 1, 21 LE; 3, 18, 28, 43, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza sono annullate sia la decisione 29 gennaio 1997, no. 351, del Consiglio di Stato, sia la decisione 12 aprile 1996 con cui il municipio di __________ ha rilasciato alla parrocchia di __________ la licenza edilizia per l'edificazione di un'area sacra sul mappale no. __________ RF di __________.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.-- (ottocento) sono a carico della parrocchia di __________.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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