AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.33
Data decisione, Autorità: 29.04.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00033
Lugano 29 aprile 19997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 febbraio 1997 di
e __________
contro
la decisione 29 gennaio 1997 del Consiglio di Stato (n. 305) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 3 settembre 1996 con cui il municipio di __________ ha inflitto loro una sanzione pecuniaria di fr. 5'625.-- per opere abusive;
viste le risposte:
26 febbraio 1997 del Consiglio di Stato;
17 marzo 1997 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 17 ottobre 1995 il municipio di __________ ha autorizzato i ricorrenti __________ e __________ a costruire una tettoia per due posti auto accanto alla loro casa d'abitazione (part. n. __________ RFD);
che il 30 ottobre 1995 i ricorrenti hanno inoltrato una variante per modificare il tetto e posare un cancello scorrevole e telecomandato, destinato a chiudere l'accesso verso la retrostante strada comunale;
che con decisione dell'8 novembre 1995, notificata per lettera semplice, il municipio ha autorizzato la modifica del tetto, negando per contro il permesso per la posa del cancello: opera contraria all'art. 36 NAPR, che impone una distanza di m 5,50 dal ciglio della strada;
che i ricorrenti hanno comunque posato il cancello previsto;
che, accortosene, il municipio di __________ li ha posti in contravvenzione;
che, esperito un sopralluogo e consegnata ai ricorrenti una copia della decisione 8 novembre 1995, che costoro sostenevano di non aver mai ricevuto, il 3 settembre 1996 il municipio di __________ ha inflitto a __________ e __________ una sanzione pecuniaria di fr. 5'625.-- ed una multa di fr. 500.--;
che contro questa decisione __________ e __________ sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;
che con giudizio 29 gennaio 1997 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso, confermando la sanzione pecuniaria, ma annullando la multa in quanto inflitta ai ricorrenti con vincolo di solidarietà;
che dei motivi addotti dal Governo a sostegno del proprio giudizio si dirà per quanto necessario nei considerandi di diritto;
che contro il predetto giudizio governativo __________ e __________ si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa sanzione, da ridurre (semmai) a fr. 687.50;
che i ricorrenti allegano:
· di non aver mai ricevuto la decisione 8 novembre 1995 con cui il municipio ha negato loro il permesso di posare il cancello,
· che impellenti esigenze di sicurezza (bambini) giustificherebbero la concessione di una deroga alla distanza di m 5,50 dal ciglio delle strade prescritta dall'art. 37 NAPR per la posa di cancelli,
· che la sanzione pecuniaria sarebbe esorbitante ed ingiustificata,
· di essere trattati in modo discriminatorio, avendo il municipio autorizzato il vicino a posare un cancello automatico ad una distanza dalla strada inferiore a quella prescritta,
che l'impugnativa è avversata dal Consiglio di Stato e dal municipio di __________, che contesta succintamente le tesi dei ricorrenti;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm): il sopralluogo chiesto dai ricorrenti è perfettamente inutile, stante che la situazione dei luoghi e dell'opera in contestazione emerge con estrema chiarezza dai piani e dalla copiosa documentazione fotografica versata agli atti;
che giusta l'art. 37 lett. a NAPR di __________, i cancelli d'accesso alle autorimesse e ad aree di posteggio devono essere arretrati di almeno m 5,50 dal ciglio della strada;
che la norma, chiara ed univoca, non prevede la possibilità di accordare deroghe;
che il cancello posato dai ricorrenti lungo il ciglio della strada si pone in contrasto palese con la prescrizione suddetta; nemmeno i ricorrenti lo negano
che la decisione 8 novembre 1995 con cui il municipio si è rifiutato di autorizzare la posa del cancello resiste a qualsiasi critica; l’opera, palesemente contraria al diritto vigente, non può in nessun caso essere autorizzata;
che inaccoglibili sono le eccezioni sollevate dai ricorrenti con riferimento ad una carente notifica di tale decisione: il 2 febbraio 1996 hanno pagato la relativa tassa di cancelleria; non possono quindi pretendere di non averla ricevuta;
che prive di fondamento sono pure le censure che i ricorrenti sembrano sollevare in relazione al pregiudizio che l'asserita carente notifica avrebbe procurato ai loro diritti di difesa: contro questa decisione i ricorrenti non sono insorti nemmeno dopo averne preso (ulteriormente) visione in occasione del sopralluogo del 27 marzo 1996 indetto dall'autorità comunale;
che, comunque, la licenza in sanatoria non avrebbe potuto essere loro rilasciata nemmeno se avessero tempestivamente impugnato davanti al Consiglio di Stato la decisione con cui il municipio di __________ respingeva la loro domanda di costruzione;
che questa conclusione non può essere sovvertita neppure dalle informazioni che i ricorrenti affermano di aver ricevuto dal tecnico comunale circa la possibilità di ottenere il permesso per posare un cancello senza rispettare la distanza dalla strada prescritta dall'art. 37 lett. a NAPR;
che sin dall’epoca del rilascio della licenza per la casa i ricorrenti sapevano infatti benissimo che il municipio non era disposto a transigere su questo punto (cfr. l'esplicita condizione in tal senso inserita nella licenza 28.11.1994);
che la licenza in sanatoria non può essere rilasciata nemmeno per motivi di parità di trattamento nell’illegalità: la licenza rilasciata al vicino per la posa di un cancello ad una distanza inferiore a quella prescritta dall'art. 3 lett. a NAPR non costituisce invero una prassi difforme atta a giustificare una deroga al principio di legalità;
che le opere eseguite abusivamente in contrasto insanabile con il diritto materialmente applicabile devono per principio essere demolite o rettificate (art. 43 LE): eccezioni si giustificano solo nel caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico;
che, eccezionalmente, ove il ripristino di una situazione conforme al diritto risulti impossibile o sproporzionato, il municipio impone il pagamento di una sanzione pecuniaria (art. 44 LE);
che l’ammontare della sanzione pecuniaria deve superare di almeno un quarto il vantaggio di natura economica che può derivare al contravventore;
che nel caso in esame il cancello posato abusivamente in contrasto con il chiaro tenore dell’art. 37 lett. a NAPR richiamava senz’ombra di dubbio un provvedimento di ripristino; la violazione, commessa in perfetta malafede, è infatti importante, stante che i ricorrenti hanno disatteso completamente la distanza minima di m 5.50 prescritta dalla norma in questione;
che con opinabile e mal ripagata magnanimità, il municipio ha nondimeno ritenuto date le premesse per sostituire la misura del ripristino con una sanzione pecuniaria di fr. 5’625.-, calcolata in base alla superficie che avrebbe dovuto essere ulteriormente pavimentata a seguito dell’arretramento del cancello (30 mq a 150.- fr./mq);
che l’ammontare della sanzione regge alla critica dei ricorrenti sia che lo si rapporti ai costi sostenuti per posare il cancello (fr. 9’700.-), sia che lo si ragguagli alla prevedibile spesa per arretrarlo a m 5.50 dal ciglio della strada;
che così stando le cose, il ricorso va respinto siccome palesemente infondato;
che ai ricorrenti va comunque riservata la possibilità di sottrarsi alla sanzione censurata rimuovendo il cancello in discussione;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 44 LE; 37 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. E’ data facoltà ai ricorrenti di sottrarsi alla sanzione pecuniaria inflitta loro dal municipio di __________ rimuovendo il cancello.
La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico dei ricorrenti in solido.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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