AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.23
Data decisione, Autorità: 24.03.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00023
Lugano 24 marzo 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 febbraio 1997 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 22 gennaio 1997 (n. 159) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 5 settembre 1996 rilasciata dal municipio di __________ ad __________ e __________ per l'edificazione di una casa d'abitazione monofamiliare sulla part. n. __________ RFD;
viste le risposte:
18 febbraio 1997 del Consiglio di Stato;
24 febbraio 1997 del municipio di __________;
3 marzo 1997 di __________ e __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 22 aprile 1996 i resistenti __________ e __________ hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire una casa d'abitazione monofamiliare in località "__________" , su un terreno in pendio (part. n. __________ RFD; zona RP2). I piani presentati prevedono l'edificazione di uno stabile a forma di "L", strutturato su due livelli e dotato di un tetto a due falde, con i colmi orientati da E ad W, rispettivamente da N a S. Per la sistemazione del terreno è prevista la formazione di un terrapieno alto sino a m 2,80 in corrispondenza del ciglio a valle.
Alla domanda si è opposta la ricorrente __________, proprietaria di due fondi (part. n. __________ e __________ RFD), confinanti con quello dedotto in edificazione. L’opponente contestava in particolare l'estetica e l'altezza dell'edificio.
B. Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 5 settembre 1996 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione della vicina.
Contro questa decisione __________ si è aggravata davanti al Consiglio di Stato, riproponendo in quella sede le censure sollevate senza successo con riferimento all'altezza della costruzione.
C. Con giudizio 22 gennaio 1997 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, confermando la licenza all'unica condizione di assicurare l'inabitabilità del sottotetto, riducendo ad una sola le finestre previste in corrispondenza del timpano delle facciate.
Riconosciuta all'insorgente la qualità per agire in giudizio, il Governo ha in sostanza ritenuto che l'altezza della costruzione, misurata senza prendere in considerazione né il frontone (timpano) della facciata S, né la sistemazione del terreno, rientrasse nel limite di m 7.50 prescritto dalle norme di zona.
D. Contro il predetto giudizio governativo, la soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa licenza.
Richiamandosi all'art. 21 cpv. 3 NAPR di __________, che stabilisce i criteri di misurazione dell’altezza degli edifici dotati di mansarde e di attici, la ricorrente pretende che l'altezza dello stabile in contestazione venga misurata tenendo conto anche dell'ingombro costituito dal timpano (frontone) formato dalle falde del tetto sulla facciata S. Ai fini della misurazione dell'altezza - soggiunge l'insorgente - occorrerebbe poi ancora tener conto dell'altezza del terrapieno, superiore al limite di m 1,50 fissato dall'art. 41 LE.
Misurata in questo modo, l’altezza della costruzione supererebbe il limite fissato dall’art. 41 NAPR ed osterebbe irrimediabilmente al rilascio della licenza edilizia.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________, che non formulano particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i beneficiari della licenza, che contestano partitamente le tesi dell'insorgente.
Considerato, in diritto
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Le generiche prove chieste dalla ricorrente non appaiono in effetti suscettibili di procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2.1. L'altezza degli edifici, dispone l'art. 40 LE, è misurata dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda (nel caso di tetti a falde) o del parapetto ( nel caso di tetti piani).
Determinante ai fini della misurazione dell'altezza delle costruzioni è quindi il limite superiore dell'ingombro verticale.
Nel caso di edifici muniti di tetti a falde, il legislatore non ha tuttavia preso in considerazione il colmo del tetto, ma il filo superiore del cornicione di gronda. Ciò significa che per il diritto cantonale l'altezza del colmo del tetto è irrilevante. Poco importa che il tetto sia a due o quattro falde. L'ingombro che oltrepassa la quota del cornicione di gronda non incide sull'altezza della costruzione. Assume rilevanza solo se altre norme (NAPR, RE) pongono limiti all'altezza del colmo od alla pendenza delle falde del tetto.
Escluso dal computo dell’altezza è quindi anche il timpano formato dagli spioventi dei tetti a due falde sulle facciate perpendicolari alla direzione del colmo.
2.2. A norma dell'art. 30 NAPR di __________, i tetti non devono di regola avere una pendenza superiore al 50 % (cifra 1). Sopra i tetti possono sorgere unicamente i corpi tecnici e le condotte di aerazione come previsto dall'art. 21 NAPR.
Quest’ultima disposizione stabilisce che i corpi tecnici possono superare di m 2,50 al massimo l'altezza della gronda (cifra 1) e che gli attici e le mansarde non sono computati nell'altezza a condizione che l'ingombro massimo della costruzione sia contenuto nella pendenza massima teorica di un tetto a falde con un'inclinazione del 50 % (cifra 3) e meglio come al seguente schizzo:
2.3. Appellandosi all'art. 21 cifra 3 NAPR, la ricorrente pretende in concreto di includere nella misurazione dell'altezza dell’edi-ficio anche l'ingombro costituito dal frontone (timpano) formato dalle due falde del tetto sulla facciata S.
Manifestamente a torto tuttavia, poiché la pendenza del tetto della costruzione non supera il limite del 50 % fissato dall'art. 30 cifra 1 NAPR e nulla, salvo un piccolo comignolo, sporge oltre questo limite.
Invano si affanna la ricorrente a cercare di dimostrare il contrario richiamandosi al fatto che il sottotetto è definito come mansarda. Dal profilo della misurazione delle altezze, l'uso previsto per questi spazi è irrilevante. Decisivo è il fatto che il legislatore non ha imposto di coprire le costruzioni con tetti a tante falde quante sono le facciate dell'edificio. Né ha vietato la formazione di tetti a due falde. Omissione, questa, che porta necessariamente a concludere che nel caso di tetti a due falde debba essere ammessa anche la formazione di timpani (frontoni) non computabili ai fini della misurazione dell'altezza delle costruzioni (cfr. In senso conforme STA 30.7.91 in re comune di __________).
Da questo profilo il ricorso è quindi infondato.
3.1. Punto inferiore di misurazione dell'altezza degli edifici è il terreno sistemato (art. 40 LE).
La sistemazione del terreno può aver luogo mediante escavazione del suolo o mediante formazione di terrapieni. In quest'ultima ipotesi, la maggior altezza conseguita attraverso l'innalzamento del terreno naturale viene conteggiata soltanto nella misura in cui supera il limite di m 1,50 ad una distanza di 3 m dal piede della facciata (cfr. art. 41 LE; Scolari, Commentario ad art. 13-14 LE N. 6-10).
4.2. Nel caso in esame, i resistenti intendono sistemare il loro terreno mediante formazione di un terrapieno sorretto da un muro che in corrispondenza del ciglio a valle raggiunge l'altezza di m 2,80 dal terreno naturale.
Determinante ai fini della misurazione dell'altezza dell’edificio non è tuttavia l’altezza del terrapieno in corrispondenza del ciglio a valle, ma quella raggiunta dallo stesso terrapieno ad una distanza di 3 m dal piede della facciata S.
Ora, stando ai piani, l’altezza del terrapieno in questo punto si situa attorno a valori di m 2,20-2,30 per rapporto al terreno naturale (cfr. sezione G-H; rispettivamente piano facciata E). Ne discende che all'altezza dell'edificio fuori terra (m 6,07 misurati al filo di gronda) va aggiunto un supplemento di 70-80 cm corrispondente all'eccedenza di altezza del terrapieno rispetto al limite di m 1,50 fissato dall'art. 41 LE.
Fissandosi attorno a m 6,80-6,90 l'altezza dell'edificio risulta comunque ampiamente inferiore al limite di m 7,50 posto dall'art. 41 NAR per la zona RP2.
Anche da questo punto di vista, l’impugnativa non può pertanto essere accolta.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 40, 41 LE; 21, 30 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è a carico della ricorrente che rifonderà fr. 1'200.-- ai resistenti a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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