AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.21
Data decisione, Autorità: 24.03.1997, TRAM
Incarto n. 52.96.00092 52.97.00021
Lugano 24 marzo 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 febbraio 1997 di
patrocinato da: avv. __________
contro
a)
b)
la decisione 20 marzo 1996, n. 1273, del Consiglio di Stato che annulla l'ordine di ripristino 2 novembre 1995 impartito dal municipio di __________ all'insorgente in relazione ad opere abusive eseguite sulle part. n. __________ RFD (fuori zona edificabile);
la decisione 22 gennaio 1997, n. 166, del Consiglio di Stato, che conferma l'ordine di ripristino 15 ottobre 1996 impartito dal municipio di __________ all'insorgente in relazione ad opere abusive eseguite sulle part. n. __________ RFD (fuori zona edificabile);
viste le risposte:
8 maggio 1996 del Consiglio di Stato,
13 maggio 1996 del comune di __________,
al ricorso sub. a);
17 febbraio 1997 del comune di __________,
18 febbraio 1997 del Consiglio di Stato,
19 febbraio 1997 del Dipartimento del territorio,
al ricorso sub. b);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che l'8 marzo 1976 , madre della ricorrente, ha chiesto al municipio di __________ il permesso di posare una piccola baracca, da destinare a deposito attrezzi, su un fondo di sua proprietà (part. n. __________ MC; ora __________ RFD), situato in zona boschiva, in località "", fuori della zona edificabile definita secondo gli art. 20 LCIA e 28 OPA allora vigenti;
che la domanda non era corredata da alcuna indicazione circa le dimensioni, la foggia e l'esatta ubicazione del manufatto;
che, pubblicata la domanda all'albo comunale, l'8 aprile 1976 il municipio ha rilasciato l'autorizzazione richiesta senza altre formalità;
che l'allora proprietaria del fondo ha posato due baracche di 16, rispettivamente 13 mq, disposte sul terreno in parziale contiguità: stando alle dichiarazioni della stessa ricorrente, i manufatti sarebbero stati utilizzati sin dall’inizio per abitarvi e trascorrervi il tempo libero;
che, diventata unica proprietaria del fondo, nel 1993 __________ ha aggiunto un ripostiglio/doccia di m 4.90 x 2.50 sul retro delle baracche ed una veranda vetrata di m 3.50 x 2.45 sul lato opposto, in modo da permettere il passaggio al coperto dalla baracca più grande, adibita a camera da letto, a quella più piccola, utilizzata invece come cucina;
che analogamente sollecitata dall’autorità comunale __________ ha chiesto il rilascio di un permesso in sanatoria per i manufatti aggiunti senza autorizzazione;
che la domanda, avversata dal Dipartimento del Territorio, è stata respinta dal municipio di __________ con decisione del 3 gennaio 1995 per motivi fondati sull’art. 24 LPT;
che la decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato con giudizio 28 marzo 1995, nel quale veniva rilevato che l'art. 24 LPT non permetteva nemmeno di autorizzare a posteriori il cambiamento di destinazione attuato abusivamente rendendo abitabili le due baracche posate nel 1976;
che il 2 novembre 1995 il municipio ha pertanto ordinato alla ricorrente di demolire le aggiunte abusive (ripostiglio/doccia e veranda) e di ripristinare la destinazione originaria (deposito attrezzi);
che con decisione del 20 marzo 1996 Consiglio di Stato ha tuttavia annullato il predetto ordine di ripristino siccome emanato senza il preavviso del Dipartimento del territorio richiesto dall'art. 47 RLE;
che con quel giudizio il Governo non ha assegnato ripetibili;
che contro la mancata assegnazione di ripetibili __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che le venga riconosciuta un'indennità di fr. 1'500.-- a tale titolo;
che l'impugnativa è avversata dal Consiglio di Stato e dal municipio di __________, che ne chiedono il rigetto senza formulare particolari osservazioni;
che, raccolto il preavviso dipartimentale mancante, il 21 giugno 1996 il municipio di __________ ha reiterato l'ordine di ripristino annullato dal Consiglio di Stato;
che contro questo ulteriore provvedimento __________ si è nuovamente aggravata davanti al Consiglio di Stato;
che con giudizio 22 gennaio1997 il Governo ha respinto l'impugnativa, confermando l'ordine di demolire i due manufatti aggiunti alle baracche posate nel 1976 e di cessare l'utilizzazione abitativa dei manufatti, ripristinando la destinazione originaria;
che, ribadita l'esistenza della violazione materiale del diritto accertata con il precedente giudizio del 28 marzo 1995, il Governo ha respinto le eccezioni sollevate dall'insorgente con riferimento al principio di proporzionalità ed a quello della buona fede;
che contro questo nuovo giudizio governativo la soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme al controverso ordine di ripristino;
che, in sostanza, l'insorgente ripropone e sviluppa, con dovizia di argomenti, le eccezioni sollevate senza successo davanti alla precedente istanza;
che l'insorgente ritiene in particolare:
· che il Consiglio di Stato abbia accertato i fatti rilevanti in modo inesatto ed incompleto;
· che il cambiamento di destinazione delle baracche, attuato nel 1976, non ricada sotto le disposizioni della LPT, entrata in vigore solo nel 1980;
· che l'ordine di ripristino della destinazione precedente sia abbondantemente prescritto (ex art. 57 cpv. 5 LE 1973);
· che tale ordine leda comunque il principio della buona fede, avendo l'autorità comunale tollerato per anni l'uso abitativo delle baracche senza intervenire;
· che l'ordine di demolizione della tettoia violi il principio di proporzionalità e non sia sorretto da un interesse pubblico sufficiente;
· che l'ordine censurato disattenda infine anche la garanzia costituzionale della proprietà, intesa come tutela delle situazioni acquisite, nonché il principio della parità di trattamento;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ con argomenti che verranno semmai ripresi più avanti;
considerato, in diritto
che i ricorsi, tempestivi, sono ricevibili in ordine giusta l'art. 21 LE;
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva della ricorrente, direttamente toccata dal provvedimento censurato, sono invero incontestabilmente date;
che, essendo fondate sulla stessa fattispecie, le impugnative possono essere evase con un unico giudizio (art. 52 PAmm), senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che gli ulteriori accertamenti sollecitati dall'insorgente non appaiono indispensabili: nella misura in cui sussistono ancora incertezze sull’evoluzione delle modalità di utilizzazione dei fabbricati, questo tribunale non ha in effetti difficoltà ad accreditare la versione dei fatti fornita dall'insorgente;
che, da questo profilo, è più che verosimile che le baracche siano state posate ed utilizzate sin dall'inizio come fabbricati ad uso residenziale secondario: la pretestuosità della destinazione prospettata dalla richiedente in sede di domanda di costruzione (deposito attrezzi) appare evidente ove appena si considerino le notevoli dimensioni dei manufatti (16, rispettivamente 13 mq) per rapporto all’estensione del bosco di castagni su cui sorgono (1’243 mq) ed alle esigenze silvicole che ne derivano;
che giusta l'art. 43 LE 1993, il municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto insanabile con il diritto edilizio e pianificatorio materialmente applicabile;
che per le opere abusive realizzate prima dell'entrata in vigore dell'attuale LE (1. gennaio 1993), l'art. 52 riserva tuttavia l'ordinamento delle competenze previsto dal diritto anteriore (LE 1973);
che l'art. 57 cpv. 3 LE 1973 attribuiva all'autorità cantonale (DPC/DTer) la competenza ad ordinare misure di ripristino aventi per oggetto opere abusive situate fuori della zona edificabile;
che l'ordine di ripristino in esame persegue due distinte finalità:
quella di demolire le due aggiunte realizzate senza per messo dalla ricorrente nel 1993 e
quella di ristabilire l'uso anteriore (soppressione della destinazione abitativa, attribuita in contrasto insanabile con il diritto edilizio materialmente applicabile);
che, trattandosi di opere situate fuori della zona edificabile, il municipio era competente unicamente ad ordinare la demolizione delle aggiunte realizzate abusivamente dopo l'entrata in vigore della LE 1993;
che considerato come le baracche siano state destinate ad uso abitativo (residenziale secondario) ben prima di tale data, l’ordine di cessare tale uso illecito rientrava nelle competenze esclusive dell'autorità cantonale;
che in quanto volto a contestare l'ordine di ripristino della destinazione anteriore (deposito attrezzi), il ricorso può di conseguenza essere accolto senza che occorra esaminare le eccezioni sollevate dall’insorgente con riferimento all’entrata in vigore della LPT, alla perenzione prevista dall’art. 57 LE 1973 ed ai principi della buona fede e della proporzionalità;
che gli atti vanno nondimeno rinviati al Dipartimento del territorio affinché proceda nei suoi incombenti, verificando in particolare se siano date le premesse per l’adozione di provvedimenti di ripristino, volti non solo ad imporre la cessazione dell'utilizzazione abusiva, ma anche lo smantellamento delle baracche e di tutte le opere esterne, quali la cinta ed il grill-camino (!), apparentemente posate senza alcun valido titolo autorizzativo in una zona soggetta a vincoli di protezione particolarmente severi (bosco);
che il ricorso va invece respinto nella misura in cui postula anche l'annullamento dell'ordine di demolire la veranda vetrata aggiunta per collegare fra loro le baracche ed il ripostiglio/doccia realizzato sul retro dei manufatti;
che l'illegittimità sostanziale di questi manufatti è stata accertata dal Consiglio di Stato con decisione 28 marzo 1995 cresciuta in giudicato, che non può essere rimessa in discussione nell'ambito di un ricorso proposto contro il conseguente provvedimento di ripristino;
che in questa sede può essere unicamente contestata l'adeguatezza di tale ordine e la sua conformità per rapporto al principio della buona fede invocato dall’insorgente;
che, da questo profilo, non v'è tuttavia chi non veda come l'interesse pubblico ad imporre l’eliminazione di più che discutibili manufatti realizzati abusivamente in zona boschiva prevalga nettamente sull'interesse della ricorrente a consolidare ed ampliare un insediamento residenziale palesemente contrario alla funzione della zona in cui è situato;
che le eccezioni da quest’ultima sollevate con riferimento ai principi della buona fede, della garanzia della proprietà e della parità di trattamento vanno respinte senza particolare motivazione siccome manifestamente prive di fondamento;
che nulla permetteva invero alla ricorrente di ritenere che l'autorità cantonale avrebbe autorizzato l’ampliamento delle baracche posate senza il suo consenso nel 1976 ed utilizzate per scopi del tutto contrari all’ordinamento pianificatorio già allora vigente;
che il ricorso contro la mancata assegnazione di ripetibili da parte del Consiglio di Stato nel giudizio 20 gennaio 1996 con cui ha annullato per motivi formali l'ordine di demolizione 15 ottobre 1995 va parzialmente accolto;
che in quel procedimento ricorsuale l’insorgente risultava infatti vincente: non poteva quindi esserle negata un'indennità per ripetibili;
che quel giudizio governativo va pertanto riformato, assegnando alla ricorrente un’indennità adeguatamente commisurata alle circostanze del caso specifico ed alla prassi del Consiglio di Stato;
che la tassa di giustizia del presente giudizio è posta a carico della ricorrente unicamente in ragione della sua parziale soccombenza, ritenuto che il comune ne va comunque esente siccome comparso in lite per esigenze di funzione del suo municipio;
che le ripetibili vanno poste a carico del comune proporzionalmente al suo grado di soccombenza;
visti gli art. 22, 24 LPT; 21, 43, 52 LE 1993; 57 LE 1973; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, il dispositivo n. 2 della predetta decisione è annullato e riformato nel senso che il comune di __________ rifonderà alla ricorrente fr. 300.-- a titolo di ripetibili.
§. Di conseguenza, la decisione è annullata e riformata nel senso che:
2.1. l'ordine di ripristino 15 ottobre 1996 impartito dal municipio di __________ a __________ è limitato alla demolizione della veranda vetrata e del ripostiglio / doc- cia sul retro;
2.2. gli atti sono trasmessi al Dipartimento del territorio affinché proceda nei propri incombenti ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia è a carico della ricorrente nella misura di fr. 800.-.
Il comune di __________ rifonderà alla ricorrente fr. 500.-- a titolo di ripetibili di prima e seconda istanza di entrambi i ricorsi.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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