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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.18
Data decisione, Autorità: 04.04.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00018
Lugano 4 aprile 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 3 febbraio 1997 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 16 gennaio 1997 (no. 45) del Servizio ricorsi del Consiglio di Stato mediante la quale è stata stralciata dai ruoli l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 13 novembre 1995 con cui il municipio di __________ gli aveva negato l'autorizzazione di posare un banco di vendita al mercato alimentare e dei prodotti della terra, limitatamente al dispositivo no. 2 (assegnazione di ripetibili);
viste le risposte:
25 febbraio 1997 del municipio di __________;
26 febbraio 1997 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che nell'autunno del 1995 il ricorrente __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di posare una bancarella per la vendita dei suoi prodotti di panetteria e di pasticceria in occasione dei mercati che si tengono ogni martedì e venerdì dell'anno nel centro cittadino;
che con lettera 14 novembre 1995, l'esecutivo di __________ ha comunicato a __________ di non potergli concedere il permesso richiesto, essendo stati assegnati tutti i posti disponibili per il mercato ed essendovi già quattro venditori di pane;
che contro la predetta decisione municipale __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento;
che in quella sede il ricorrente ha lamentato una violazione della libertà di industria e commercio e del principio della parità di trattamento da parte delle autorità comunali, sostenendo che il municipio di __________ nel concedere gli spazi di vendita non garantisce una rotazione tra i vari commercianti interessati a partecipare al mercato;
che terminato lo scambio degli allegati, il 17 dicembre 1996 ha avuto luogo un incontro tra le parti in occasione del quale è stato concordato che il municipio avrebbe concesso il richiesto permesso a partire dal 1 gennaio 1997 e che la pratica sarebbe quindi stata stralciata dai ruoli con giudizio sulle spese e le ripetibili dopo presentazione da parte del legale del ricorrente della propria nota di patrocinio;
che pertanto con decisione 16 gennaio 1997 il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, presa conoscenza della nota d'onorario di fr. 4'127.-- presentata dal patrocinatore dell'insorgente, ha risolto di stralciare dai ruoli il ricorso presentato da __________ e di assegnare a quest'ultimo l'importo di fr. 400.-- a titolo di ripetibili;
che nella medesima decisione le parti sono state rese attente circa la loro facoltà di presentare reclamo contro la stessa davanti al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione;
che con gravame 3 febbraio 1997 __________ ha impugnato davanti al Tribunale cantonale amministrativo la predetta decisione, limitatamente al suo dispositivo no. 2 relativo all'assegnazione delle ripetibili, chiedendo che le stesse vengano aumentate a fr. 4'000.--; contesta che contro il decreto di stralcio pronunciato dal Servizio dei ricorsi sia data la via del reclamo alla medesima autorità: sostiene infatti che il Servizio dei ricorsi ha deciso per conto del Consiglio di Stato e che pertanto a norma dell'art. 208 LOC tale pronuncia è direttamente impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo; afferma che l'Esecutivo cantonale non può delegare tramite regolamento ad istanze amministrative subordinate le competenze giurisdizionali che la legge gli affida: ciò contrasterebbe infatti con il diritto costituzionale cantonale e, segnatamente, con l'art. 45 della Costituzione ticinese; per il resto contesta l'importo assegnatogli a titolo di ripetibili, in quanto insufficiente; asserisce che una somma più consistente si sarebbe giustificata già per l'agire temerario del municipio di __________; aggiunge che comunque non si giustifica più la giurisprudenza in base alla quale le ripetibili non debbano necessariamente assicurare la copertura integrale delle spese di patrocinio sostenute dalla parte vincente: una simile prassi ingenererebbe infatti una disparità di trattamento tra chi ricorre a proprie spese e chi, fruendo dell'assistenza giudiziaria, fa in modo che il proprio patrocinatore venga interamente risarcito per le proprie prestazioni dallo Stato;
che all'accoglimento del ricorso si oppone il municipio di __________, adducendo delle argomentazioni che saranno, se necessario, riprese in seguito;
che anche il Consiglio di Stato postula la reiezione del gravame, difendendo la procedura di stralcio adottata e confermando come adeguato l'importo stabilito a titolo di ripetibili;
considerato, in diritto
che prima di entrare nel merito di un ricorso il Tribunale cantonale amministrativo è tenuto ad esaminare d'ufficio se sono date le premesse d'ordine che ne determinano la sua ricevibilità;
che giusta l'art. 208 LOC contro le risoluzioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga diversamente;
che giusta l'art. 4 cpv. 1 della Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti, l'Esecutivo cantonale è abilitato a delegare, mediante regolamento, ai dipartimenti, alla cancelleria dello stato e alle unità amministrative subordinate le competenze decisionali che gli sono attribuite, riservati naturalmente i casi in cui la Costituzione o il diritto federale escludono espressamente una simile delega (art. 4 cpv. 2 della Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti);
che il Consiglio di Stato può prevedere la facoltà di reclamo contro le decisioni che i dipartimenti, la cancelleria e le istanze subordinate hanno pronunciato sulla base delle competenze che sono state loro delegate (art. 4 cpv. 3 della legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti);
che facendo uso delle facoltà attribuitegli dal legislatore cantonale, il Governo ha emanato il Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994, nel cui allegato a pag. 3 è previsto che in caso di stralcio dai ruoli di ricorsi al Consiglio di Stato dietro istanza in tal senso del ricorrente o perché divenuti privi di oggetto, competente a decidere è il Servizio ricorsi dello stesso Consiglio di Stato;
che tale soluzione non contrasta affatto con l'ampio margine di manovra che il legislatore ticinese ha voluto concedere al Governo cantonale per ciò che concerne l'organizzazione e la delega delle sue competenze decisionali;
che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la delega decisionale sopra menzionata non contrasta affatto con il diritto costituzionale cantonale: l'art. 45 della Costituzione cantonale, a cui si fa riferimento nel gravame, concerne infatti unicamente i magistrati dell'ordine giudiziario; la Costituzione cantonale non prevede affatto che le decisioni rese dall'amministrazione cantonale nell'ambito della cosiddetta giurisprudenza amministrativa interna (verwaltungsinterne Verwaltungsrechtspflege) debbano per forza essere pronunciate da istanze composte da membri eletti dal popolo;
che pertanto a giusta ragione il Servizio dei ricorsi ha pronunciato lo stralcio del ricorso presentato da __________, fondandosi sulle predette disposizioni;
che contro la predetta decisione è dato reclamo allo stesso Servizio dei ricorsi entro 15 giorni, a norma di quanto previsto nel Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali;
che pertanto l'impugnativa in oggetto è irricevibile per incompetenza di questo Tribunale;
che stante tutto quanto precede, vista l'incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo ad evadere il ricorso, quest'ultimo va trasmesso d'ufficio al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, giusta quanto disposto dall'art. 4 PAmm, affinché sia evaso quale reclamo;
che, vista la particolarità della fattispecie, si rinuncia al prelievo di tasse e spese;
visto gli l'art. 4 della Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti; il Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali; gli art. 3, 4, 60 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza gli atti vengono trasmessi al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, Bellinzona.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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