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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.16
Data decisione, Autorità:
11.02.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00016
Lugano
11 febbraio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso del 29 gennaio 1997 di
contro
la
decisione del Consiglio di Stato in materia di revoca della licenza di
condurre;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
ed in diritto
A. Il
29 gennaio 1997 __________ ha inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo
un ricorso contro la decisione del Consiglio di Stato, in materia di revoca
della licenza di condurre.
Al ricorso non era
allegata la decisione impugnata.
B. Il
30 gennaio 1997 questo Tribunale ha scritto al ricorrente quanto segue:
"Al
ricorso indicato a margine non è stata allegata la decisione impugnata come
previsto dall'art. 46 cpv 3 della Legge di procedura per le cause
amministrative.
Richiamato
l'art. 9 della Legge citata, vi assegniamo pertanto un termine di 5 (cinque)
giorni per produrre la decisione del Consiglio di Stato, con la comminatoria
che trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile."
C. Il
termine assegnato al ricorrente è scaduto infruttuosamente.
D. La
LPAmm all'art. 46 cpv. 3 obbliga il ricorrente ad allegare al ricorso la
decisione impugnata; l'art. 9 prescrive, a sua volta, che i ricorsi i quali non
adempiono ai requisiti di legge sono ritornati all'interessato con l'invito a
rifarli, entro un termine perentorio, con la comminatoria della declaratoria di
irricevibilità.
E. Detta
norma vale non solo quando si giustifica un rinvio del ricorso, ma anche quando
è chiesta la produzione di un atto che necessariamente al ricorso deve essere allegato.
La presentazione immediata
della querelata decisione permette infatti all'autorità giudicante di decidere
sull'ammissibilità o sulla immediata infondatezza della impugnazione (art. 48
PAmm.).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 9, 28, 43, 46 cpv. 3, 48 PAmm,
dichiara
e pronuncia:
-
Il
ricorso è irricevibile.
-
La
tassa di giustizia di fr. 50.-- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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