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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.10
Data decisione, Autorità: 04.04.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00010
Lugano 4 aprile 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 15 gennaio 1997 di
e __________ patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 18 dicembre 1996 (no. 6676) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 24 luglio 1996 del municipio di __________ in materia di riorganizzazione del servizio comunale di raccolta dei rifiuti;
viste le risposte:
28 gennaio 1997 del Consiglio di Stato,
27 gennaio 1997 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. I ricorrenti __________ e __________ sono domiciliati e risiedono nel comune di __________ in via __________.
Lungo questa strada, a circa 100 ml dall'abitazione degli insorgenti, vi è un container per l'immondizia della capacità di 800 litri.
A causa di una strettoia, via __________ non può essere percorsa dagli autocarri impiegati per la raccolta dei rifiuti. Per questo motivo da anni gli addetti a questo servizio sono costretti a trascinare il predetto container provvisto di ruote sino alla vicina __________, da dove poi i rifiuti vengono evacuati con il camion. Dopo queste operazioni, il container viene ricollocato al suo posto in via __________.
B. Con lettera 4 luglio 1996 i ricorrenti sono stati avvisati del fatto che nell'intento di razionalizzare e di rendere più decoroso il servizio di raccolta dei rifiuti domestici, il municipio di __________ ha deciso di sperimentare l'impiego di contenitori interrati del tipo __________, della capienza di 5'000 litri, in sostituzione degli esistenti contenitori da 800 litri e del servizio di raccolta porta a porta. Con il predetto scritto l'esecutivo comunale ha quindi reso attenti gli insorgenti e i restanti abitanti di via __________ del fatto che a partire dal mese di agosto 1996 avrebbero dovuto deporre i loro rifiuti domestici nel nuovo contenitore situato nella vicina __________.
Con lettera 9 luglio 1996, __________ ha protestato contro la misura adottata dal municipio, affermando, tra le altre cose, che il nuovo container dei rifiuti verrebbe a trovarsi troppo lontano dalla sua abitazione. A questo scritto ha fatto seguito la raccomandata 22 luglio 1996 del patrocinatore degli insorgenti, nella quale è stata ribadita la netta opposizione di questi ultimi alla soppressione del container da 800 litri situato in via __________.
Rispondendo a queste rimostranze, con lettera 24 luglio 1996 il municipio di __________ ha comunicato ai signori __________ di aver preso conoscenza delle loro argomentazioni, ma di aver comunque deciso nella propria seduta del 22 luglio l'eliminazione dei contenitori per rifiuti esistenti in via __________; pertanto gli abitanti di questa strada avrebbero dovuto in futuro far capo al nuovo contenitore di __________ per la consegna dei loro rifiuti domestici.
C. Con gravame 29 agosto 1996 __________ e __________ hanno impugnato la predetta determinazione municipale, chiedendone l'annullamento e postulando il mantenimento del container per rifiuti attualmente situato in via __________.
In quella sede hanno affermato che l'ubicazione del nuovo contenitore __________ imporrebbe loro di percorrere un tratto di strada lungo 250 metri unicamente per depositare dei rifiuti. Sostengono che una simile distanza dalla loro abitazione è certamente eccessiva e non giustificata dalle circostanze, visto tra l'altro che l'attuale sistema di consegna dei rifiuti domestici è in vigore da anni e che comunque non si sono verificati negli ultimi tempi eventi tali da giustificare il cambiamento deciso dal municipio.
Secondo gli insorgenti infatti nell'ubicazione dei centri di raccolta dei rifiuti si deve tenere conto in modo preponderante delle esigenze degli utenti del servizio, i quali non sempre dispongono di mezzi di trasporto privati per raggiungere i container.
Aggiungono pure che la scelta del municipio si rivela particolarmente penalizzante nei loro confronti, se si considera che in altre parti del comprensorio comunale la raccolta dei rifiuti viene ancora eseguita porta a porta.
D. Con decisione 18 dicembre 1996, il Consiglio di stato ha respinto il predetto gravame.
Il Governo cantonale ha innanzitutto sottolineato che, in base al Regolamento comunale per il servizio di raccolta delle spazzature e dei rifiuti (RSRR), il municipio di __________ dispone di un ampio potere di apprezzamento per ciò che concerne la scelta dei siti in cui predisporre i centri di raccolta dei rifiuti domestici, e che pertanto le sue decisioni in tale ambito devono essere sindacate dalle autorità ricorsuali con un certo riserbo, allo scopo di rispettare la sfera di autonomia di cui gode l'organo comunale in questione.
Precisato questo concetto, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che nel caso di specie la decisione impugnata non prestasse il fianco a critiche suscettibili di determinarne l'annullamento. I motivi addotti dal municipio a sostegno della propria scelta sarebbero più che giustificati, stante che l'aggravio derivante ai ricorrenti, unici abitanti di via __________ ad essersi opposti, si traduce in un allontanamento di 150 metri del container dei rifiuti rispetto all'attuale ubicazione.
E. Contro la predetta decisione governativa, __________ e __________ sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento unitamente alla decisione 24 luglio 1996 del municipio di __________ e postulando ancora una volta il mantenimento della situazione attuale.
Ripropongono in sostanza le medesime argomentazioni già sollevate davanti alla precedente istanza ricorsuale.
Aggiungono che le disposizioni comunali in materia prevedono essenzialmente la raccolta dei rifiuti sulle strade comunali all'entrata delle proprietà e che quindi la decisione del municipio di privare via __________ di un luogo di consegna dei rifiuti è lesiva dell'art. 7 RSRR. In questo senso l'esecutivo comunale avrebbe abusato del potere d'apprezzamento conferitogli dal predetto regolamento.
F. All'accoglimento del gravame si oppone il municipio di __________, adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Pure il Consiglio di Stato postula la reiezione del ricorso senza però formulare particolari osservazioni in proposito.
Considerato, in diritto
In particolare il Tribunale deve esaminare se il contenzioso verte attorno ad un procedimento di diritto amministrativo definito mediante decisione di autorità cantonali, comunali, patriziali, parrocchiali o di altri enti pubblici analoghi (art. 1 cpv. 1 PAmm) e se il gravame è stato proposto contro una decisione di un Dipartimento, di Commissioni speciali o del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm).
Traendo spunto da quanto dispone l'art. 5 PA, dottrina e giurisprudenza definiscono la decisione come un atto di imperio individuale che si rivolge al privato e che regola in modo obbligatorio e vincolante un rapporto giuridico concreto di diritto amministrativo (RDAT 1986, no. 28, consid. 3 a) e riferimenti).
La LOC prevede all'art. 208 cpv. 1 che possono essere impugnate mediante ricorso al Consiglio di Stato prima e al Tribunale cantonale amministrativo poi le decisioni emanate dagli organi comunali. Il concetto di decisione ai sensi dell'art. 208 cpv. 1 LOC è però più esteso di quello sopra menzionato ed ispirato all'art. 5 PA: esso comprende ad esempio anche le risoluzioni degli organi comunali che spiegano effetti obbligatori all'interno dell'apparato amministrativo comunale (STA inedita 23 dicembre 1994 in re B. e LC).
Nella pratica esistono però anche dei provvedimenti amministrativi di natura organizzativa che non creano né diritti, né obblighi per nessuno. Queste misure non sono delle decisioni nel senso appena illustrato del termine, ma dei semplici atti amministrativi che non possono fare l'oggetto di un ricorso. La giurisprudenza ha ad esempio escluso che possa essere qualificato come una decisione impugnabile il provvedimento con il quale viene trasferita la sede di un servizio amministrativo o l'ubicazione di una scuola. In modo analogo è stato deciso anche per ciò che riguarda un provvedimento con il quale viene soppressa una fermata postale, viene cambiata la denominazione di una via o stabilita l'ubicazione di un centro della protezione civile (B. Knapp, Précis de droit administratif, IV ed., no. 1052; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, II ed., pag. 137; Rhinow Krähenmann, Eg. Bd., N. 35 B VII b 4 e rif.).
1.2. Il caso di specie concerne, come accennato in narrativa, un provvedimento del municipio di __________ mediante il quale quest'ultimo, nell'intento di riorganizzare il servizio comunale di raccolta dei rifiuti domestici, ha disposto, tra le altre cose, l'eliminazione del container per rifiuti esistente in via Vedò e la sua sostituzione con un altro contenitore di dimensioni più grosse situato nella vicina __________.
Il problema che si pone è dunque quello di sapere se tale misura costituisca una decisione passibile di essere impugnata giusta l'art. 208 cpv. 1 LOC o se per contro non si tratti piuttosto di un semplice atto amministrativo di mera natura organizzativa.
La questione può tuttavia in questa sede rimanere aperta in quanto, come si vedrà più innanzi, il gravame in oggetto, senz'altro tempestivo e presentato da persone legittimate a ricorrere in quanto domiciliate nel comune di __________ (art. 209 lett. a) LOC), risulta comunque infondato nel merito.
Nel comune di __________ la materia è disciplinata dal Regolamento per il servizio di raccolta e di eliminazione delle spazzature e dei rifiuti (RSRR).
Il predetto regolamento sancisce l'obbligatorietà della consegna dei rifiuti (art. 2 cpv. 1 RSRR) e prevede che la loro evacuazione viene effettuata sulle strade comunali e nei centri di raccolta, nei giorni e negli orari stabiliti dal municipio (art. 7 RSRR).
I sacchi di plastica contenenti i rifiuti e i contenitori devono essere esposti all'entrata delle proprietà o in prossimità delle strade percorse dall'autocarro di raccolta. Per le altre proprietà il municipio stabilisce i centri di raccolta (art. 19 cpv. 1 e 2 RSRR).
Ora, nel caso di specie si deve ammettere che il fatto di sopprimere il cassone per rifiuti di via __________ e di posare un nuovo container in __________ non è affatto in contrasto con le disposizioni comunali appena menzionate. Come accennato in narrativa, via __________ non può essere percorsa dall'autocarro dei rifiuti a causa di una strettoia ed è quindi del tutto corretto che le autorità comunali impongano agli abitanti di questa strada di deporre i loro scarti domestici in un luogo situato nelle vicinanze e raggiungibile con i camion per la raccolta dell'immondizia, secondo quanto previsto dall'art. 19 cpv. 2 RSRR.
Il semplice fatto che via __________ sia una strada pubblica e che il diritto comunale preveda anche la possibilità di depositare i sacchi dei rifiuti direttamente davanti alle varie proprietà private, non conferisce ancora ai ricorrenti il diritto di pretendere che il municipio, contro ogni tentativo di razionalizzare il servizio di raccolta dei rifiuti, debba praticare quest'ultima soluzione anche nel caso che li concerne.
Neppure il fatto che gli insorgenti utilizzino da anni il container di via __________ basta a garantire loro un qualsiasi diritto al mantenimento della situazione attuale.
Nel provvedimento municipale in oggetto non sono neppure ravvisabili gli estremi per ammettere un abuso di potere da parte dell'autorità comunale.
Risultano infatti del tutto chiare e giustificate le ragioni che hanno condotto quest'ultima ad adottare la misura contestata dai ricorrenti, intesa essenzialmente a rendere più razionale e rapido (e quindi meno costoso) il servizio di raccolta dei rifiuti all'interno del territorio comunale. La soppressione del container di via __________ e la conseguente installazione di un contenitore per rifiuti in __________ ha quale indubbio vantaggio quello di evitare inutili lavori e perdite di tempo agli operai costretti sino ad oggi a dover spostare a mano il contenitore esistente sino alla strada percorsa dall'autocarro dei rifiuti per la sua vuotatura.
D'altra parte, come ha giustamente rilevato il Consiglio di Stato nella decisione qui impugnata, i disagi che derivano ai ricorrenti dall'adozione di questa misura di riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti sono oggettivamente minimi e si riducono in pratica al fatto che, partendo dalla loro abitazione, il nuovo container verrebbe a trovarsi 150 metri più lontano rispetto all'attuale.
Pertanto, stante tutto quanto precede, si deve concludere che la decisione avversata non presti il fianco a critiche e che quindi il ricorso va respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 68 cpv. 1, 70 LALIA; 208, 209 LOC; 2, 7, 19 cpv. 1 e 2 RSRR; 1, 3, 18, 28, 43, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 400.-- sono a carico dei ricorrenti in solido.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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