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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.9
Data decisione, Autorità: 10.11.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00009
Lugano 10 novembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 15 gennaio 1997 della
Comunione ereditaria __________ composta da:
patrocinata da: st.leg. __________
contro
la decisione 11 dicembre 1996, no. 6524, del Consiglio di Stato, che accoglie parzialmente il ricorso 30 settembre 1996 inoltrato dalla Comunione ereditaria __________, avverso la decisione 11 settembre 1996 del municipio di __________ di diniego del rilascio della licenza edilizia all'insorgente per la costruzione di un muro di sostegno alla part. n. __________ RFD;
preso atto che in occasione dell’udienza di sopralluogo, dopo ampia discussione, il Giudice Delegato ha sottoposto alle parti la seguente transazione:
"1. E' autorizzata la costruzione di un muro di sostegno alto al massimo m 2,40 all'angolo con la strada privata d'accesso alla proprietà __________ (a partire dal livello del marciapiede sistemato) + un parapetto in metallo dell'altezza di 90 cm al massimo per rapporto al terreno sistemato a monte del muro.
Al municipio è assegnato un termine di 10 giorni da oggi per pronunciarsi sulla proposta, ritenuto che il Dipartimento vi aderisce già sin d'ora alle condizioni indicate dall'accordo 26 maggio 1996 davanti al Tribunale di espropriazione, mentre i ricorrenti lo accettano già sin d'ora senza riserve.
In caso di rifiuto il Tribunale cantonale amministrativo statuirà sul gravame senza ulteriori formalità."
ritenuto che il municipio di __________, dopo la richiesta di precisazioni 15 ottobre u.s., con comunicazione 4 novembre 1997 ha aderito alla succitata transazione;
considerato come la proposta di cui sopra abbia riconosciuto in parte la bontà delle rivendicazioni ricorsuali degli insorgenti e trovato consenziente il municipio di __________, si giustifica l'annullamento della tassa di giustizia applicata dal Consiglio di Stato e l’assegnazione di un'indennità per ripetibili adeguatamente commisurata all’esito della lite;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito,
decreta:
§ La decisione 11 dicembre 1996, no 6524, del Consiglio di Stato è annullata e riformata di conseguenza.
Il municipio di __________ rifonderà ai ricorrenti fr. 900.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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