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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.8
Data decisione, Autorità: 11.02.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00008
Lugano 11 febbraio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 28 dicembre 1997 di
contro
la decisione 18 dicembre 1996 (no. 6674) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 27 giugno/16 agosto 1996 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre;
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 10 novembre 1995 il ricorrente __________ circolava in territorio di __________ alla guida dell'autovettura Fiat, targata __________; dopo essersi inoltrato in un'intersezione senza rispettare la segnalazione semaforica indicante "fermata" ha colliso con un veicolo prioritario ivi sopraggiungente;
che, in seguito a questi fatti, la Sezione della circolazione ha risolto con decisione 27 giugno/16 agosto 1996 di revocare al ricorrente la licenza di condurre veicoli a motore per un periodo di tre mesi, compreso tra il 2 settembre 1996 al 1 dicembre 1996;
che con ricorso 28 agosto 1996, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo un rinvio del periodo in cui espiare la misura di revoca;
che con giudizio 18 dicembre 1996, il Governo ha respinto il predetto gravame; l'Esecutivo cantonale, accertato che nel caso di specie il provvedimento di revoca e la sua durata appaiono del tutto giustificati, ha ritenuto di non potere rinviare l'esecuzione del provvedimento di revoca, dal momento che la legge non riconosce al conducente responsabile alcun diritto di stabilire il periodo di espiazione;
che, contro la predetta decisione governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo; ammette i fatti e le infrazioni rimproveratigli, non contesta la durata del provvedimento amministrativo di revoca pronunciato nei suoi confronti, ma chiede nuovamente che gli sia concesso di rinviare sino al 1. febbraio 1997 l'inizio del periodo di revoca della licenza di condurre; adduce a giustificazione di tale richiesta non meglio precisati motivi professionali;
Considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 12a cpv. 1 LALCS;
che la legittimazione attiva del ricorrente è pacifica (art. 43 PAmm);
che il gravame, tempestivo in virtù delle ferie giudiziarie, è dunque ricevibile in ordine;
che considerata la palese infondatezza dell'impugnativa, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza scambio di allegati e senza istruttoria (art. 18 e 48 PAmm);
che, di regola, l'autorità amministrativa stabilisce l'inizio del periodo di revoca, partendo dal principio che i provvedimenti amministrativi in materia di circolazione stradale devono essere posti in esecuzione al più presto possibile (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, no. 2729);
che, benché il diritto scritto non si esprima esplicitamente sulla questione, dottrina e giurisprudenza ammettono che l'autorità amministrativa può concedere brevi rinvii per ciò che concerne l'esecuzione della misura di revoca, qualora ciò fosse giustificato da ragioni particolarmente importanti e possa servire ad evitare il verificarsi di situazioni di rigore (R. Schaffhauser, op. cit., vol. III, no. 2731 e riferimenti ivi menzionati);
che comunque le circostanze allegate alla domanda di rinvio presentata dal destinatario della decisione di revoca devono poter essere verificate dall'autorità (cfr. Commissione intercantonale de la circulation routière, Principes directeurs sur les mesures administratives en matière de circulation routière, no. 4.1.6.)
che per quanto concerne la fattispecie in esame, il ricorrente, rappresentante di una ditta di piastrelle, chiede un rinvio dell'inizio del provvedimento di revoca ad una data posteriore al 1. febbraio 1997, richiamandosi a non meglio precisate ragioni di carattere professionale, senza però mai fornire il benché minimo ragguaglio a tal proposito;
che in simili circostanze la richiesta formulata dall'insorgente appare invero priva di ogni buon fondamento e, al limite, pretestuosa;
che in ogni caso un rinvio di 5 mesi della misura di revoca, rispetto alla data d'inizio fissata dalla Sezione della circolazione nella propria decisione, sarebbe stato eccessivo e come tale non avrebbe potuto essere concesso neppure in presenza di fondati motivi;
che, stante quanto precede, il ricorso va respinto;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm);
visti gli art. 16, 17 LCS; 12a LALCS; 3, 18, 28, 43, 48, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 500.-- sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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