AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.5
Data decisione, Autorità: 03.03.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00005
Lugano 3 marzo 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 gennaio 1997 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 11 dicembre 1996 (n. 6533) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 18 settembre 1996 con cui il municipio di __________ ha rilasciato a __________ e __________ la licenza edilizia per sopraelevare di un piano il blocco C del condominio __________ (part. n. __________ RFD);
viste le risposte:
22 gennaio 1997 del Consiglio di Stato;
23 gennaio 1997 del comune di __________;
28 gennaio 1997 di __________ e __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 22 luglio 1996 __________ e __________ hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di sopraelevare di un piano il blocco C del condominio __________ (part. n. __________ RFD), situato a valle della strada che conduce ad __________.
Alla domanda si è opposto il qui ricorrente __________, proprietario di un fondo (part. n. __________ RFD) situato a monte del condominio, rispettivamente della strada. L'opponente contestava in particolare che la superficie della strada di accesso allo stabile (mq 268) potesse essere conteggiata quale superficie edificabile ai fini del calcolo dell’indice di sfruttamento.
B. Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il 18 settembre 1996 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione interposta dal vicino.
C. Con giudizio 11 dicembre 1996 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, rigettando a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che la strada, a fondo cieco e destinata a servire soltanto il condominio e due altre abitazioni, non fosse da considerare come una superficie viaria aperta al pubblico transito e potesse quindi essere computata come superficie edificabile.
D. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa licenza.
L'insorgente riprende e sviluppa in questa sede le censure sollevate senza successo davanti alle precedenti istanze circa la computabilità della strada nella superficie edificabile. Trattandosi di un'opera viaria aperta ad una cerchia indeterminata di persone e sottratta di fatto alla libera disposizione degli aventi diritto, la superficie della strada andrebbe a suo avviso esclusa dal conteggio della superficie edificabile.
E. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, dal municipio di __________ e dai resistenti __________ e __________, che contestano partitamente le tesi dell'insorgente.
Considerato, in diritto
Date le circostanze, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
La situazione dei luoghi emerge in misura sufficientemente chiara dagli atti. Il sopralluogo chiesto dall'insorgente non appare quindi idoneo a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Nella superficie edificabile non vengono fra l'altro considerate “le superfici viarie aperte al pubblico transito”.
Il concetto di superficie viaria aperta al pubblico transito e quindi esclusa dal computo della superficie edificabile è più restrittivo di quello di “strada aperta al pubblico” posto a fondamento dell'art. 1 LCStr (DTF 1.10.86 e STA 29.11.85 in re L.; Scolari, Commentario della LE, ad art. 29 N. 7). Determinante non è la situazione dell'opera viaria dal profilo del diritto privato, ma la sua funzione dal profilo del diritto pianificatorio (F. Huber, Die Ausnützungsziffer, Zürcher Schriften zum öffentlichen Recht, pag. 76). Non conteggiabili come superfici edificabili sono in linea di massima soltanto le superfici delle strade private, che per la loro situazione concreta esplicano una funzione sostanzialmente analoga a quella che verrebbe assolta da un'opera pubblica di urbanizzazione primaria. Sono quindi escluse dal computo della superficie edificabile le superfici delle strade che servono un numero importante di fondi, sono accessibili senza alcuna restrizione ad una cerchia vasta ed indeterminata di persone e vengono prese in considerazione dal piano delle zone o dal piano viario analogamente alle strade di servizio. Non sono invece conteggiabili nella superficie edificabile le strade interne di un fondo che servono uno o più edifici d'abitazione (MBV 1971, pag. 80; Scolari, op. cit., ad art. 10-11 N. 11).
2.2. In concreto, la strada che il ricorrente pretende di escludere dal computo della superficie edificabile si diparte dalla strada comunale che passa a monte del condominio __________ (part. n. __________ RFD), scende lungo i confini N ed W del terreno e termina su un piccolo piazzale.
La strada è lunga circa 60 m ed ha una superficie di 268 mq. Essa conduce all'autorimessa sotterranea del condominio dei resistenti, a due ville padronali che sorgono ai lati della piazzuola terminale (part. n. __________ e __________ RFD) e ad un fondo inedificato situato sul pendio sottostante (part. __________ RFD); fondi, questi, che beneficiano di un diritto di passo con ogni veicolo sulla strada.
Il PR tratta la strada in esame come un qualsiasi accesso privato, senza attribuirle alcuna importanza nel quadro delle opere di urbanizzazione.
Orbene, valutate tutte le circostanze, si deve negare che la strada sia da configurare come un'opera viaria aperta al pubblico transito. Benché relativamente ampia, la cerchia dei potenziali utenti risulta tutto sommato ancora limitata. All'infuori dei residenti, dei loro conoscenti e fornitori, non è prevedibile un uso dell'accesso da parte del vasto pubblico. Lo esclude la natura stessa dell’opera viaria, priva di sbocchi e pertanto insuscettibile di dar luogo ad un'utilizzazione più estesa. Vero è che in futuro la strada potrebbe eventualmente servire altri due fondi (part. n. __________ e __________ RFD), situati a valle della piazzuola terminale ed attualmente privi di accesso veicolare. Tenuto conto delle ridotte dimensioni di questi fondi, nemmeno questa circostanza appare tuttavia tale da giustificare la conclusione propugnata dal ricorrente. La cerchia degli utenti non verrebbe comunque allargata in misura tale da imporre di considerare la strada come aperta al pubblico transito. Di fatto, anche se non sono previste particolari limitazioni, volte ad impedire l'accesso da parte del pubblico, l'uso della strada è e rimarrà riservato ai confinanti.
Né giova alla causa del ricorrente obiettare che la strada è in pratica sottratta alla libera disposizione degli aventi diritto, che non potranno sopprimerla. Tale circostanza non basta per rendere ragionevolmente prevedibile un inserimento dell'opera viaria nella rete delle strade comunali.
Ferme queste premesse, questo tribunale condivide pertanto la qualifica attribuita dall'autorità comunale alla superficie della strada.
Per il che, il ricorso va respinto, addebitando all'insorgente la tassa di giustizia e le ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 37, 38 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 1'200.- ai resistenti a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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