AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.275
Data decisione, Autorità: 26.11.1997, TRAM
Incarto n. 52.96.00275
Lugano 26 novembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 16 dicembre 1996 di
contro
la decisione 27 novembre 1996 (no. 6182) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 4 luglio 1996, con cui il municipio di __________ ha concesso al Comune una licenza edilizia in sanatoria per la posa di una fontana nella piazza del nucleo di __________ (mappale no. __________ RFD);
viste le risposte:
23 dicembre 1996 del Consiglio di Stato,
14 gennaio 1997 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che nei primi mesi del 1995 sono stati portati a termine dei lavori per la pavimentazione e l'arredo stradale del nucleo di __________;
che nell'ambito di tali interventi si è proceduto pure alla posa di una fontana nella piazza del nucleo di __________, su di un sedime di proprietà del comune di __________ (part. no. __________ RFD di __________) aperto al pubblico transito;
che con lettera 2 febbraio 1996, il ricorrente __________, proprietario di due fondi confinanti con la predetta piazza (part. n. __________ e __________ RFD di __________), ha protestato presso il municipio per la posa della menzionata fontana, la quale, a suo dire, sarebbe avvenuta senza che fosse stato concesso un permesso di costruzione;
che preso atto di ciò il comune di __________ ha quindi inoltrato al municipio una notifica di costruzione, chiedendo che gli fosse rilasciata la licenza edilizia in sanatoria per la posa del manufatto in oggetto; la domanda è stata pubblicata all'albo comunale nel periodo tra il 17 aprile 1996 e il 2 maggio. 1996;
che in questo lasso di tempo, e più precisamente il 30 aprile 1996, __________ si è opposto al rilascio della licenza, deducendo in sostanza che:
la procedura seguita per il rilascio del permesso edilizio è illegale, in quanto il municipio avrebbe dovuto pretendere la presentazione di una domanda di costruzione ordinaria;
il manufatto in oggetto non è conforme alle norme di PR vigenti per il mappale sul quale esso è stato collocato;
esso gli preclude pure l'accesso veicolare alla sua casa di abitazione sita sul mappale no. __________ RFD;
la presenza della fontana è fonte di ingenti danni alle facciate della sua proprietà, sulle quali si sono formate delle muffe;
che il 4 luglio 1996 il municipio ha risolto di concedere al comune il richiesto permesso di costruzione in sanatoria, senza tuttavia fare il benché minimo accenno nella sua decisione ai motivi che hanno portato all'implicita reiezione dell'opposizione presentata da __________;
che con giudizio 27 novembre 1996 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa inoltrata dall'opponente __________; il Governo ha in sostanza reputato corretta la procedura di notifica seguita dalle autorità comunali, trattandosi nel caso di specie di statuire in merito ad un'opera di arredo urbano di modesta entità. L'Esecutivo cantonale ha pure considerato che malgrado la presenza della fontana, l'accesso alla proprietà __________ resta comunque garantito per cui non tornerebbero applicabili le disposizioni della LALCS; la medesima autorità ha inoltre ritenuto l'opera in questione conforme alle norme di PR vigenti. Riguardo alla formazione di muffe sulle pareti dello stabile di proprietà dell'insorgente, il Consiglio di Stato ha ritenuto che si tratta di una questione di diritto privato, il cui esame esula dalle sue competenze;
che contro il predetto giudizio governativo, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento; riprende le argomentazioni già sollevate in precedenza riguardo all'illegalità della procedura seguita dalle autorità comunali, alla preclusione dell'accesso veicolare alla propria abitazione e alla non conformità dell'opera in oggetto con le norme di PR locali. Contesta che la questione relativa alla formazione di muffa sulle pareti della sua proprietà tocchi unicamente degli aspetti di diritto privato, essendo applicabili in proposito le disposizioni del RISA. Sostiene che è stato violato il suo diritto di essere sentito, dato che nella decisione del 4 luglio 1996 il municipio di __________ ha omesso di indicare i motivi che lo hanno condotto alla reiezione dell'opposizione inoltrata il 30 aprile 1996;
che all'accoglimento del gravame si oppone il municipio di __________, adducendo delle motivazioni che saranno riprese, se necessario, con il merito;
che anche il Consiglio di Stato chiede la reiezione del gravame, senza tuttavia formulare particolari osservazioni in proposito;
che il 21 maggio 1997 si è tenuto un sopralluogo, in occasione del quale è stata presa visione della situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione; in quella sede il giudice delegato ha pure proposto alle parti una transazione, alla quale il ricorrente ha comunicato con lettera 30 giugno 1997 di non volere aderire;
che con il medesimo scritto il ricorrente ha comunicato di aver ceduto la proprietà dei fabbricati esistenti sulle part. n.ri __________ e __________ RFD ai figli __________ ed __________, i quali hanno mantenuto il gravame introdotto dal padre.
Considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 LE;
che la legittimazione attiva del ricorrente è pacifica (art. 21 cpv. 2 LE); il fatto che egli abbia alienato la proprietà dei fondi n.ri __________ e __________ RFD pendente ricorso davanti a questo Tribunale ha per effetto che il processo continua tra le parti in causa, ritenuto comunque che la presente decisione crescerà poi in giudicato anche nei confronti degli acquirenti dei due precitati sedimi (art. 24 PAmm; 103 e 110 CPC);
che il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che, come accennato in narrativa, il ricorrente sostiene che, vista la natura dell'opera eseguita sul mappale no. __________ RFD, il municipio avrebbe dovuto pretendere l'avvio di una procedura edilizia ordinaria, anziché accontentarsi di una semplice notifica di costruzione: da ciò deduce che il permesso edilizio rilasciato al comune per la posa della fontana debba essere annullato;
che edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con la licenza edilizia (art. 1 cpv. 1 LE), fatta riserva per i casi in cui i progetti di costruzione sono approvati secondo una procedura istituita da altre leggi speciali nell'ambito della quale è comunque data la garanzia di far valere in modo appropriato i propri diritti a chi, toccato dalla decisione, abbia un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 1 cpv. 3 LE);
che per gli interventi edilizi che concernono la costruzione nonché la miglioria di strade pubbliche o aperte al pubblico, l'approvazione dei progetti è disciplinata dalla Legge sulle strade del 23 marzo 1983 (art. 1 cpv. 1, art. 2 Lstr);
che per contro soggiacciono alla procedura della LE i progetti relativi ad interventi che concernono strade private e accessi a fondi (art. 4 lett. c) RLE);
che, come si è detto in narrativa, la fattispecie in oggetto concerne la posa di una fontana al centro di una piccola piazza aperta al pubblico transito, sita nel nucleo storico di __________;
che detta fontana, pur essendo stata concepita quale opera di arredo urbano, costituisce, a non averne dubbio, pure un intervento edilizio di moderazione del traffico, in quanto di fatto la stessa limita fortemente il transito veicolare attraverso la piazza in questione, incidendo in maniera sostanziale sull'uso che è stato fatto in passato di un fondo che per la sua destinazione è chiaramente qualificabile come una strada ai sensi dell'art. 2 Lstr;
che, per prassi, interventi edilizi di moderazione del traffico su strade comunali soggiacciono alla procedura prevista dagli art. 32 e segg. Lstr. (cfr. RDAT II-1993, no. 39);
che, secondo le disposizioni della suddetta legge entrate in vigore il 15 marzo 1995 (e qui applicabili in virtù di quanto stabilito e contrario dall'art. 56b Lstr, essendo stato pubblicato il progetto della fontana dopo tale data), approvati i crediti necessari ed i relativi piani di finanziamento, il municipio è tenuto a trasmettere i progetti definitivi al Tribunale d'espropriazione affinché questo si pronunci sugli stessi, su eventuali espropriazioni che si rendono necessarie alla costruzione dell'opera e affinché lo stesso evada eventuali opposizioni inoltrate (art. 33, 39a Lstr);
che nel caso in esame, sulla scorta di quanto precede, già il Consiglio di Stato avrebbe dovuto annullare la licenza edilizia rilasciata il 4 luglio 1996 al comune di __________ per la posa della fontana in rassegna, disponendo che il municipio, effettuata la pubblicazione del progetto e raccolta l'opposizione di __________, trasmettesse l'intero incarto al Tribunale d'espropriazione così come previsto dalla Lstr;
che pertanto, anche se per motivi completamente diversi da quelli invocati dal ricorrente, il gravame in oggetto deve essere accolto, visto che per l'approvazione dell'opera in questione il municipio avrebbe dovuto attenersi non alla procedura prevista dalla LE, bensì a quella, sostanzialmente diversa (anche per le autorità chiamate a decidere) contemplata dalla Lstr;
che parimenti decade pure la licenza edilizia 4 luglio 1996 rilasciata dal municipio al comune di __________;
che gli atti vanno dunque trasmessi d'ufficio al Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sottocenerina per competenza, il quale provvederà ad evadere il merito della vertenza;
che di principio la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 31 PAmm);
che tuttavia nel caso di specie si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia e delle spese, essendo il municipio di __________ intervenuto in lite per motivi derivanti dalla sua funzione e non per tutelare interessi economici propri;
Per questi motivi,
visti gli art. 1 cpv. 1 e 3, 21 LE; 4 RLE; 1, 2, 3, 32, 33, 56a, 56b Lstr; 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§ Di conseguenza:
1.1. la decisione 4 luglio 1996 (no. 6182) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. è pure annullata la licenza edilizia 4 luglio 1996 rilasciata al comune di __________ per la posa di una fontana sul mappale no. __________ RFD di quel comune;
1.2. gli atti sono trasmessi al Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sottocenerina per competenza;
.Non si prelevano né la tassa di giustizia, né le spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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