AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.273
Data decisione, Autorità: 03.03.1997, TRAM
Incarto n. 52.96.00273
Lugano 3 marzo 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 16 dicembre 1996 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 27 novembre 1996 del Consiglio di Stato (n. 6176) che annulla la licenza edilizia 11 settembre 1996 rilasciatale dal municipio di __________ per rendere abitabili alcuni locali al piano seminterrato della casa d'abitazione costruita sulla part. n. __________ RFD;
viste le risposte:
23 dicembre 1996 del Consiglio di Stato;
14 gennaio 1997 di __________ e __________;
16 gennaio 1997 del comune di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 25 settembre 1995 il municipio di __________ ha rilasciato a __________, qui ricorrente, il permesso di costruire una casa d'abitazione bifamiliare in località __________ (part. n. __________ RFD; zona R2a).
I vicini __________ e __________, qui resistenti, hanno impugnato il permesso davanti al Consiglio di Stato, rilevando, fra l'altro, che alcuni locali del seminterrato, destinati a lavanderia, rispettivamente cantina, potevano essere resi facilmente abitabili in quanto dotati di finestre e porte comunicanti con il giardino antistante.
Con giudizio 19 dicembre 1995 il Consiglio di Stato ha confermato la licenza alla condizione che le porte/finestre dei locali dello scantinato venissero eliminate e sostituite da aperture di cm 60 x 60 al massimo, dotate di grata.
B. __________ non si è attenuta alla condizione ed ha realizzato un appartamentino nei tre locali della cantina/lavanderia, di cui si è detto sopra.
Il 25 luglio 1996 ha inoltrato al municipio una domanda di variante nella quale si proponeva di trasferire l'eccedenza di SUL (mq 35) sulla part. n. __________ RFD: un fondo di sua proprietà, situato nella stessa zona di PR, a circa 35 m da quello dedotto in edificazione.
Con decisione 11 settembre 1996 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini __________.
C. Con giudizio 27 novembre 1996 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di esso interposta dagli opponenti.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che il trasferimento di indici non potesse essere autorizzato poiché i fondi coinvolti nell'operazione non formerebbero un unico comparto territoriale e non sarebbero connessi funzionalmente.
D. Contro il predetto giudizio governativo la soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e sollecitando il ripristino della licenza rilasciatale dal municipio.
L'insorgente contesta che il trasferimento di indici presupponga che i fondi interessati formino un unico comparto territoriale. L'art. 38a LE, introdotto per facilitare il trasferimento di indici, esigerebbe unicamente l'esistenza di un nesso funzionale: condizione che, in concreto, risulterebbe soddisfatta.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, ed i vicini __________, che contestano invece partitamente le tesi dell'insorgente.
Il municipio di __________, dal canto suo, appoggia l'impugnativa.
Considerato, in diritto
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dagli atti.
La norma è stata introdotta nella LE con emendamento del 15.3.95 allo scopo di facilitare il cosiddetto trasferimento di indici (STA 25.9.1995 in re G. SA = RDAT 1996 I N. 43). Grazie ad essa è ora possibile trasferire indici anche fra fondi non confinanti. I fondi coinvolti nell'operazione di trasferimento di indici devono comunque appartenere alla stessa zona di PR, essere vicini, ovvero ubicati ad una distanza ragionevole l'uno dall'altro e risultare connessi funzionalmente. Il requisito della connessione funzionale non si identifica con quello della vicinanza. Ha una valenza propria, che travalica la semplice relazione topografica. Il legislatore non si è limitato in effetti a subordinare l'ammissibilità del trasferimento al requisito della prossimità, ma ha posto come ulteriore condizione l’esistenza di un nesso funzionale. Requisito, questo, che postula l'esistenza di vincoli riferiti alla specifica destinazione dei fondi. Non basta quindi che questi siano vicini. Devono anche venirsi a trovare in un rapporto di dipendenza reciproca e formare un'unità dal profilo funzionale.
Il requisito della connessione funzionale posto dalla norma in esame non può nemmeno essere identificato con quello dell’appartenenza dei fondi alla stessa zona di utilizzazione. Anche da questo punto di vista ha un significato diverso. Non basta quindi che la funzione assegnata alla zona di utilizzazione in cui sono ubicati i fondi sia la stessa. Occorre che i fondi siano asserviti allo stesso insediamento e ne condividano la funzione.
La questione a sapere se i fondi siano sufficientemente vicini dal profilo dell’art. 38a LE può tuttavia rimanere indecisa, poiché comunque non appare soddisfatto il requisito della connessione funzionale posto da tale norma. Fra i due fondi non esiste infatti alcun rapporto dal profilo funzionale. A parte la strada d'accesso, nulla li accomuna. I fondi, separati da almeno due altre proprietà (part. n. __________ e __________ o __________ RFD), sono indipendenti l'uno dall'altro. Gli edifici che sorgono su di essi non hanno alcuna funzione in comune. E’ vero che servono entrambi all’abitazione, ma ciò non basta. Il requisito della connessione funzionale non si limita ad esigere che i fondi abbiano la stessa destinazione. Ai fini del trasferimento di indici, occorre che i fondi risultino legati fra loro da un rapporto di reciproca dipendenza funzionale. Ora, il fondo chiamato a sopportare l'eccedenza di SUL non dipende in alcun modo dal fondo dedotto in edificazione. Né quest'ultimo si situa in una relazione particolare col primo.
Non essendo i fondi connessi funzionalmente, sostanzialmente immune da violazioni del diritto appare pertanto il giudizio con cui il Consiglio di Stato ha annullato una licenza volta a ratificare il trasferimento di indici proposto dall'insorgente.
Il ricorso va di conseguenza respinto, addebitando all’insorgente la tassa di giustizia e le ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 38a LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 800.-- sono a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 1'200.-- alla controparte a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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