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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1996.269
Data decisione, Autorità:
24.01.1997, TRAM
Incarto n.
52.96.00269
Lugano
24 gennaio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Monica
Campana Liebi, vicecancelliere
statuendo
sull'istanza di revisione (revoca) 12 dicembre 1996 di
che
chiede l'esenzione delle tasse di giustizia poste a suo carico
richiamato l'art. 48 Pamm;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto ed in diritto
che __________ negli anni
1992 - 1995 ha più volte adito questo Tribunale;
che i ricorsi sono stati
respinti e le relative tasse di giustizia sono quindi state poste a carico del
soccombente __________;
che con "l' istanza
di revoca tasse di giustizia" 12 dicembre 1996 l'istante postula in
sostanza una revisione di quei giudizi nel senso di liberarlo dalle tasse di
giustizia addebitategli;
che la revisione è data
(art. 35 PAmm):
"a) se
l'autorità ha aggiudicato ad una parte più di quanto essa ha domandato o meno
di quanto la controparte ha riconosciuto o altra cosa senza che una speciale
norma lo consente;
b) se
essa non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli
atti o se la decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie;
c) se
da un procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito sulla
decisione a pregiudizio dell'istante;
d) se
l'istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o
ha scoperto prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella
procedura precedente".
che, negli argomenti
addotti dall'istante non è ravvisabile motivo di revisione alcuno;
che, di conseguenza,
l'istanza va respinta in base all'art. 48 PAmm applicato per analogia;
che, eccezionalmente,
si prescinde dal prelievo di tasse e spese, nella speranza di indurre il
comparente a desistere una volta per tutte da scorribande giudiziarie lesive
dei suoi interessi economici;
Per
questi motivi,
visti
gli art. 3, 35,48 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
L'istanza è respinta.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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