AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.266
Data decisione, Autorità: 27.01.1997, TRAM
Incarto n. 52.96.00266
Lugano 27 gennaio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 dicembre 1996 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 19 novembre 1996 del Consiglio di Stato (n. 6028) che accoglie parzialmente il ricorso inoltrato dall'insorgente avverso la risoluzione 16 agosto 1996 con cui il municipio di __________ lo sospende per un mese dall'impiego a titolo di sanzione disciplinare;
viste le risposte:
18 dicembre 1996 del Consiglio di Stato;
9 gennaio 1997 del comune di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nel corso del mese di luglio l'arch. __________, membro della commissione edilizia municipale, ha chiesto al municipio di __________ che gli venissero messi a disposizione, per uso privato, i piani originali (lucidi) del PR comunale. Il 9 luglio 1996 il municipio ha respinto la richiesta, stabilendo che i documenti avrebbero potuto essere consultati presso l'Ufficio tecnico. Una settimana più tardi, l'autorità comunale è tuttavia rinvenuta sulla decisione, permettendo che venisse messo a disposizione del richiedente una copia dei piani dietro pagamento.
Alcuni giorni dopo, il tecnico comunale __________, qui ricorrente, pur sapendo delle predette risoluzioni del municipio, ha consegnato gli atti originali del PR all'arch. __________ affinché provvedesse a fotocopiarli.
Venutone a conoscenza, il municipio di __________ ha aperto un'inchiesta disciplinare a carico del tecnico per violazione del dovere di obbedienza. Raccolte le sue giustificazioni, con decisione del 16 agosto 1996 l'esecutivo comunale l'ha sospeso dall'impiego per la durata di un mese a titolo di sanzione disciplinare. __________ ha impugnato il provvedimento davanti al Consiglio di Stato.
B. Con giudizio 19 novembre 1996 il Governo ha parzialmente accolto l'impugnativa, riducendo a cinque giorni la durata della sospensione.
In sostanza, il Governo ha ritenuto eccessiva la pena disciplinare inflitta dal municipio.
C. Contro il predetto giudizio governativo __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla sanzione disciplinare inflittagli dal municipio.
Secondo l'insorgente, la pena inflittagli dal Consiglio di Stato sarebbe ancora sproporzionata per rapporto alla gravità degli addebiti mossigli ed all'effettivo grado di colpa. Un semplice ammonimento sarebbe sufficiente.
Lesiva del diritto in quanto non conforme al reciproco grado di soccombenza sarebbe anche la compensazione delle ripetibili operata dalla precedente istanza.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il municipio di __________, che contesta invece partitamente le tesi dell'insorgente.
Considerato, in diritto
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Il fatto contravvenzionale addebitato all'insorgente è invero pacifico. Non deve essere ulteriormente acclarato.
Gli atti richiamati dal ricorrente in relazione ad altre inchieste disciplinari promosse dal municipio di __________ a carico di altri dipendenti comunali non appaiono d'altro canto idonei a suffragare la censura di disparità di trattamento sollevata dall'insorgente.
Troppo diversa è la situazione degli interessati in seno all'amministrazione comunale e troppo diversa è pure la natura dell'infrazione disciplinare che ha dato luogo ai procedimenti. Nel caso in esame si è in presenza di un funzionario con responsabilità qualificate che ha infranto un'esplicita disposizione del municipio riguardante l'edizione di documenti di primaria importanza per il comune, nei casi richiamati dall'insorgente si è invece trattato di operai della squadra comunale che hanno guardato il giro d'Italia alla TV durante l'orario di lavoro.
Scopo precipuo delle sanzioni disciplinari è quello di ripristinare l'ordinato funzionamento dell'amministrazione e di ristabilire la fiducia riposta dai cittadini (DTF 108 Ia 316; Rhinow Krähenmann, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd. N. 54 B I seg.). La scelta del provvedimento più idoneo a reprimere una determinata infrazione può quindi anche rispondere ad esigenze di prevenzione generale. L'autorità comunale deve comunque commisurare la sanzione alla gravità oggettiva dell'infrazione e tenere debitamente conto del grado di colpa del trasgressore. Deve insomma rispettare il principio di adeguatezza e di proporzionalità (Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed. N. 54 B I seg).
2.2. Il dovere di fedeltà e di obbedienza è uno dei principali doveri dei pubblici dipendenti. I funzionari devono eseguire le disposizioni dell'autorità ed attenersi alle direttive impartite dai loro superiori. Non sono per principio abilitati a sindacarne la legittimità (DTF 100 Ib 17 seg., Imboden Rhinow, op. cit. N. 148 B II b).
__________ si limita a contestare l'adeguatezza della sospensione dall'impiego per la durata di cinque giorni decretata dal Consiglio di Stato a titolo di sanzione disciplinare. A suo avviso, la pena sarebbe ancora eccessiva.
La censura è infondata.
L'infrazione, contrariamente a quanto assume l'insorgente, non può essere bagatellizzata. Le disposizioni date dal municipio in merito alla richiesta dell'arch. __________ erano chiare. Il ricorrente non le ha infrante per negligenza, bensì intenzionalmente, ovvero consapevolmente e volontariamente. Che abbia ceduto alle pressanti insistenze dell'arch. __________, persona nota e stimabile, spiega l'infrazione, ma non la giustifica. La violazione del dovere di fedeltà e di obbedienza, nelle circostanze concrete, rimane grave tanto dal profilo oggettivo, quanto dal profilo soggettivo.
Il municipio poteva in effetti legittimamente attendersi che un funzionario qualificato, qual è il ricorrente, si attenesse scrupolosamente alle disposizioni adottate.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che un simile comportamento trasgressivo non fosse comunque di gravità tale da giustificare una sospensione dall'impiego della durata di un mese. Ha quindi ridotto la sanzione a soli cinque giorni.
La commisurazione della sanzione operata dal Governo resiste alla censura di inadeguatezza sollevata dall'insorgente. Essa tiene infatti confacentemente conto della gravità oggettiva dell'infrazione e del grado di colpa del trasgressore. Il pregiudizio economico che implica per il ricorrente si traduce nella perdita di un migliaio di franchi di stipendio. E' sicuramente una pena severa per un funzionario che da 25 anni è alle dipendenze del comune di __________. Non è tuttavia una pena eccessiva se si considera che il ricorrente non ha violato una generica direttiva dell'autorità comunale sull'edizione di documenti, ma ha infranto un'esplicita e specifica prescrizione del municipio, concernente la consegna dei piani originali del PR, esistenti in un unico esemplare.
Ai fini della commisurazione della pena il Consiglio di Stato non ha tenuto conto delle precedenti sanzioni disciplinari inflitte al ricorrente dal municipio. Cadono quindi nel vuoto le censure che questi solleva in relazione alla recidiva addebitatagli dall'autorità comunale a titolo di aggravante.
In quanto volto a contestare la pena inflittagli il ricorso va quindi respinto.
A ragione, poiché il grado di soccombenza reciproca non era equivalente. Il Consiglio di Stato ha in effetti ridotto massicciamente la sanzione irrogata dal municipio, portandola da 30 a 5 giorni di sospensione. Tenuto conto dello stipendio mensile del ricorrente (fr. 6'600.-) e del pregiudizio economico che la sanzione censurata con parziale successo gli arrecava, il Governo non poteva prescindere dal riconoscimento di un'indennità ridotta per ripetibili.
Su questo punto, il ricorso va quindi parzialmente accolto, riformando il giudizio governativo impugnato in modo da accordare al ricorrente un'indennità per ripetibili adeguatamente commisurata al grado di soccombenza.
In quanto non compensate, le ripetibili vanno poste a carico del ricorrente in quanto soccombente in misura preponderante.
Per questi motivi,
visti gli art. 134, 208 LOC; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65, 70 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. di conseguenza, il dispositivo n. 2 della decisione 19 novembre 1996 del Consiglio di Stato (n. 6028) è modificato nel senso che il comune di __________ è condannato a versare al ricorrente fr. 400.- a titolo di ripetibili.
La tassa di giustizia è a carico del ricorrente nella misura di fr. 800.-.
Il ricorrente rifonderà al comune di __________ fr. 600.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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