AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.258
Data decisione, Autorità: 16.04.1997, TRAM
Incarto n. 52.96.00258
Lugano 16 aprile 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Monica Campana Liebi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 novembre 1996 di
contro
la decisione 13 novembre 1996, (no 5867) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 4 luglio 1996 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre;
vista la risposta 14 gennaio 1997 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 21 novembre 1994, alle ore 10.08, il ricorrente __________ alla guida della vettura targata TI __________ ha circolato in territorio di __________ ad una velocità accertata di 71 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) laddove vige un limite di 50 km/h.
B. In seguito a questi avvenimenti, con decisione 20 febbraio 1995, no 968072.0, il Tribunale di polizia della città di __________ ha inflitto a __________ una multa di fr. 200.--, oltre a fr. 273.-- di tasse e spese.
Tale decisione, rimasta incontestata, è pertanto cresciuta in giudicato.
C. Preso atto dei fatti sopra descritti ed esaminata la decisione resa dalle competenti autorità del Canton __________, il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, con decisione 4 luglio 1996, ha risolto di revocare al __________ la licenza di condurre per un periodo di un mese, in considerazione della gravità dell'infrazione commessa e dei precedenti a carico dell'interessato, già oggetto di ben due provvedimenti amministrativi.
D. Con ricorso 22 agosto 1996, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato chiedendo l'annullamento della decisione impugnata.
A sostegno dell'impugnativa ha addotto che al momento in cui è stata accertata l'infrazione in esame, alla guida del suo veicolo vi era tale __________.
A comprova delle proprie asserzioni ha prodotto una dichiarazione del __________ (cfr. scritto 29 agosto 1996).
E. Con giudizio 13 novembre 1996, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame considerando che con scritto 23 ottobre 1996 __________ aveva ritrattato le dichiarazioni rese nello scritto 29 agosto 1996 nel quale aveva indicato di essere stato alla guida del veicolo targato TI __________ al momento dell'infrazione.
Per il resto, il Governo ha ritenuto corretto, adeguato e proporzionato alle circostanze del caso il periodo di revoca pronunciato dalla Sezione della circolazione, considerando tra l'altro che il ricorrente è già stato oggetto di ben due analoghi provvedimenti amministrativi di revoca della licenza; il primo tra il 31 marzo e il 30 aprile 1992 per velocità eccessiva con conseguente perdita di padronanza del veicolo e il secondo tra il 1° e il 30 settembre 1994 per aver effettuato una manovra di svolta omettendo di concedere la precedenza ad un veicolo prioritario con conseguente collisione.
F. Contro il predetto giudizio governativo __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente censura innanzitutto il fatto che il Governo abbia reso la propria decisione sulla base della dichiarazione 23 ottobre 1996 del __________ senza neppure concedergli la possibilità di prendere posizione al riguardo.
Implicitamente, ribadisce poi che al momento dell'infrazione non si trovava alla guida del veicolo.
G. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato che si riconferma nelle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
H. Con scritto 14 febbraio 1997 questo Tribunale ha formalmente invitato il ricorrente a prendere posizione sulla dichiarazione 23 ottobre 1996 di __________.
Dal canto suo, l'insorgente ha lasciato trascorrere infruttuosamente il termine assegnatogli per formulare eventuali osservazioni.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente toccato dal provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).
Di conseguenza il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art 18 PAmm).
Al proposito, va rilevato che una violazione del diritto di essere sentito commessa in primo grado è considerata riparata quando l'insorgente ha avuto la possibilità di pronunciarsi liberamente davanti ad un'autorità cantonale di ricorso il cui potere d'esame è almeno pari a quello dell'istanza inferiore (Knapp, Précis de droit administratif, N. 665; Grisel, Traité de droit administratif, p. 379; 114 Ia 18 e 314; 110 Ia 82; 107 Ia 244; 105 Ib 174; 104 Ia 214 e Ib 418).
Nell'evenienza concreta, poiché il Tribunale cantonale amministrativo esamina con pieno potere cognitivo tutte le questioni di fatto e di diritto concernenti una decisione di revoca resa dal Consiglio di Stato (cfr. consid. 6.1), il vizio ravvisato dal ricorrente va ritenuto sanato giacché egli ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente e in modo completo davanti a questo Tribunale in merito alla contestata dichiarazione di __________ (cfr. scritto 14 febbraio 1997 di questo Tribunale).
La censura sollevata va quindi disattesa.
3.1. A questo proposito occorre rilevare che il Tribunale federale ha recentemente avuto modo di precisare che ove esista a carico dell'interessato un procedimento penale, l'autorità amministrativa è tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui l'accertamento dei fatti o la qualifica giuridica del comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158 consid. 2). L'alta Corte federale ha altresì sottolineato in DTF 121 II 217 e seg., consid. 3a) che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare l'autorità amministrativa deve attenersi ai fatti accertati nel giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria e segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente su rilevamenti operati mediante strumentazione tecnica e su di un rapporto allestito dalla Polizia. Ciò è il caso in particolare laddove l'interessato sapeva, o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere (come nel caso in oggetto) che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento concernente la revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura.
3.2. Ora, nel caso in esame il ricorrente ha di fatto accettato la sentenza 20 febbraio 1995 del Tribunale di polizia della città di __________ in materia contravvenzionale, non avendo contro di essa inoltrato alcun ricorso. Così facendo, egli ne ha quindi implicitamente riconosciuto come esatto il contenuto, motivo per il quale non è più legittimato a rimettere in discussione fatti ormai definitivamente accertati in altra sede.
La licenza di condurre va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 LCS).
La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCS; 33 cpv. 2 OAC).
La durata della revoca non può in ogni caso essere inferiore ad un periodo di un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a) LCS).
L'Alta Corte ha giustificato la propria decisione asserendo che all'interno di una località i rischi inerenti ad una velocità eccessiva sono particolarmente elevati sia perché gli automobilisti sono confrontati a utenti della strada particolarmente vulnerabili, come bambini, anziani e ciclisti, sia perché esiste una possibilità accresciuta di essere coinvolti in uno scontro frontale.
La massima istanza giudiziaria ha inoltre specificato che nel caso di un superamento della velocità massima consentita inferiore a 25 km/h, la possibilità di revocare la licenza di condurre dipende dalle circostanze concrete (in tal senso cfr. DTF 121 II 127).
5.2. Nel caso in esame, risulta dagli atti ed è altresì stato accertato in modo vincolante in sede penale, che l'insorgente ha circolato nell'abitato di __________ alla guida del veicolo targato TI __________ ad una velocità di 71 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) laddove vige il limite generale di 50 km/h.
Il ricorrente ha quindi oltrepassato di 21 km/h la velocità consentita.
Certo è pure che le due misure di revoca della licenza di condurre autoveicoli, la prima volta nel corso del 1992 e la seconda nel 1994, adottate nei suoi confronti non l’hanno indotto a ravvedersi. Così stando le cose, ben si giustifica che nei suoi confronti vengano nuovamente adottati dei provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 LCS.
La decisione di procedere ad una revoca della licenza di condurre anziché alla pronuncia di un semplice ammonimento merita quindi di essere confermata.
La facoltà d'esame completo spettante all'autorità giudiziaria comporta il potere di pronunciarsi liberamente sulla commisurazione della pena (RDAT 1995 II no. 19, pagg. 53-53 e giurisprudenza ivi menzionata; R. Herzog, Art. 6 EMRK und Kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug, pag. 111 in: R. Schaffhauser (Herg.), Aktuelle Fragen des Straf- und des Administratifmassnahmerechts im Strassenverkher).
6.2. In merito alla durata del provvedimento stabilito dalla Sezione della circolazione ed in seguito confermato dal Consiglio di Stato va osservato quanto segue.
Il ricorrente è già stato oggetto di due misure di revoca della licenza di condurre autoveicoli. La prima volta nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 1992, la seconda tra il 5 settembre e il 4 ottobre 1994. Benché solo un mese prima del fatto qui in esame avesse concluso un periodo di revoca della licenza egli non è tuttavia recidivo ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 lett. c) LCS, poiché la predetta disposizione trova applicazione solo laddove la nuova revoca della licenza ha carattere obbligatorio, ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 LCS (STA 4 dicembre 1996 in re __________ e riferimenti ivi citati).
Ne discende che l'autorità giudicante non era vincolata al periodo minimo previsto dall'art. 17 cpv. 1 lett. c) LCS.
Ferma questa premessa, la durata della revoca stabilita dalla Sezione della circolazione in applicazione del minimo previsto dalla legge, non può che essere confermata.
Per tutti questi motivi, il ricorso va respinto.
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 2 e cpv. 3, 17, 90 LCS; 30 cpv. 2, 33 cpv. 2 OAC; 12a LALCS; 18, 28, 60, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 400.-- sono a carico del ricorrente.
Gli atti sono rinviati alla Sezione della circolazione affinché fissi un nuovo periodo di revoca.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster