AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.257
Data decisione, Autorità: 09.11.1998, TRAM
Incarto n. 52.96.00257
Lugano 9 novembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 25 novembre 1996 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la risoluzione 16 ottobre 1996, no. 5224, del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso dell'insorgente contro la decisione 28 novembre 1995 con cui il municipio di __________ gli ha ordinato di allontanare dal comune od eliminare tutti i cavalli e tutti i cani di sua proprietà;
viste le risposte:
18 dicembre 1996 del Consiglio di Stato;
23 dicembre 1996 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Dopo vicissitudini che non occorre riassumere __________, nato il 23 luglio 1951, divorziato ed invalido, ha trasferito il suo domicilio da __________ a __________ a partire dal 6 novembre 1993. Il predetto, che vive in una tenda, é proprietario di due cani. E' pure proprietario rispettivamente si occupa di svariati cavalli: il relativo numero, mutevole (tra l'altro a dipendenza della nascita di puledri), ha raggiunto e superato anche la dozzina.
B. Dall'arrivo nel comune __________ é stato richiamato dal municipio in numerose occasioni, poiché egli lasciava vagare cani e cavalli all'interno della giurisdizione, su suolo sia pubblico che privato, creando paura e pericolo per le persone, da una parte, danni alle proprietà, dall'altra, e perturbando inoltre la circolazione stradale. In relazione a questi fatti il ricorrente é stato ripetutamente multato da parte del municipio di __________. Con decisione 28 novembre 1995 fondata sull'art. 107 LOC il municipio ha inoltre ordinato a __________ di allontanare dal comune od eliminare tutti i cavalli e tutti i cani di sua proprietà nel termine di 30 giorni. Quell'ordine, impartito sotto la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio e delle sanzioni previste all'art. 292 CPS, é stato confermato dal Consiglio di Stato, adito da __________, con risoluzione 16 ottobre 1996.
C. Con ricorso 25 novembre 1996, completato il 9 dicembre successivo, __________ é insorto innanzi a questo Tribunale contro il giudicato governativo testé menzionato, del quale ha sollecitato l'annullamento insieme a quello della decisione municipale 28 novembre 1995. Egli ha sostenuto in particolare l'illegalità della misura, ritenuta parimenti sproporzionata. Il ricorrente ha altresì domandato di essere messo al beneficio del gratuito patrocinio.
Il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ hanno chiesto al Tribunale di respingere il gravame.
D. In data 5 novembre 1997 ha avuto luogo un'udienza. A quel momento __________ deteneva 2 cani, 7 cavalli e 5 puledri. In quell'occasione municipio e ricorrente hanno chiesto al Tribunale di tenere in sospeso la trattazione della pratica. Il municipio ha riconosciuto che durante il 1997 l'insorgente - assentatosi dal comune - non aveva dato adito a lamentele o violazioni di legge. L'Esecutivo si é pertanto riservato il diritto di revocare la decisione 28 novembre 1995 entro la fine della primavera successiva. Non vi ha però proceduto ed anzi, riacutizzandosi la tensione riconducibile al comportamento del ricorrente, dopo ulteriori richiami e l'inflizione di una nuova multa, con lettera 26 agosto 1998 ha finalmente sollecitato al Tribunale l'emanazione del giudizio.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 43 PAmm). Il gravame é dunque ricevibile in ordine.
2.1. Giusta l'art. 107 cpv. 1 LOC il municipio esercita le funzioni di polizia locale. Queste funzioni hanno specialmente per oggetto, a tenore dell'art. 107 cpv. 2 LOC (cfr. inoltre art. da 23 a 26 RALOC): il mantenimento dell'ordine e della tranquillità, la repressione delle azioni manifestamente illegali e le misure dettate dallo stato di necessità (lett. a); la tutela della pubblica salute ed igiene (lett. b); le misure intese a gestire i beni comunali, ad assicurare l'uso dei beni comuni, a disciplinarne l'uso accresciuto ed esclusivo (lett. c); le misure intese a disciplinare il traffico sul territorio comunale, riservate le norme della legge federale e cantonale (lett. d); le funzioni di polizia che la legislazione cantonale e federale devolvono ai municipi (lett. e).
2.2. Questo Tribunale ha ripetutamente avuto modo di spiegare che l'art. 107 LOC é essenzialmente una norma attributiva di competenze. Essa si limita infatti di principio a designare, all'interno del comune, l'organo (municipio) al quale é demandato il compito di tutelare i cosiddetti beni di polizia. Esso non determina invece né la natura né le modalità degli interventi ammissibili. Il contenuto delle singole misure deve invece essere fissato da ulteriori, specifiche norme di diritto materiale. E' tuttavia riservato il caso in cui ricorrono i requisiti per far capo alla cosiddetta clausola generale di polizia: rimedio di natura sussidiaria che, in caso di urgenza, permette al municipio di adottare misure atte a prevenire rispettivamente eliminare un pericolo grave e diretto per i beni di polizia fondandosi direttamente sull'art. 107 LOC (RDAT I-1993 N. 2 consid. 2.1. con numerosi rinvii).
3.2. Più delicata appare invece la verifica della proporzionalità della misura: il municipio ha difatti ordinato all'insorgente di allontanare dal comune od eliminare tutti i cani e tutti i cavalli di sua proprietà.
Anzitutto é utile rilevare che, stando almeno alle dichiarazioni del ricorrente, non tutti i cavalli dallo stesso detenuti gli apparterrebbero. Questa circostanza, emersa in sede di ricorso davanti al Consiglio di Stato, non può tuttavia essere di nocumento all'efficacia dell'ordine municipale. Intanto perché non é stata provata. Inoltre perché, comunque sia, il controverso ordine é volto in realtà a colpire gli animali di cui __________ si occupa, indipendentemente dai rapporti di proprietà. Nemmeno l'insorgente ha del resto eccepito alcunché sotto questo aspetto innanzi al Tribunale.
In secondo luogo, dal profilo sostanziale, l'impugnato ordine si rivela particolarmente severo. E' certamente vero che l'insorgente ha dimostrato di non essere in grado di gestire convenientemente lo stuolo di animali con cui vive. Una drastica riduzione del loro numero dovrebbe tuttavia permettergli di controllarli adeguatamente. Come ha insistentemente ribadito il municipio, basterebbe che egli tenga i cani al guinzaglio all'interno degli abitati, che allevi i cavalli in spazi recintati e che, parimenti, li tenga alla cavezza quando li accompagna fuori dagli stessi. Ispirandosi a queste considerazioni, in sede di ricorso davanti al Consiglio di Stato il municipio si era dichiarato disposto a comporre bonalmente la lite se il ricorrente avesse ridotto gli animali ad un solo cane e quattro cavalli. Questa offerta non venne però accettata da __________, per il motivo che non era riuscito a "trovare nessuno disposto a pagare un prezzo decente" (cfr. lettera 20 settembre 1996 del suo patrocinatore al municipio) per l'eccedenza di equini che era costretto a vendere all'uopo. Il Tribunale ritiene di far propria questa equilibrata, generosa proposta, accogliendo il ricorso nella misura corrispondente. Rimane riservato il diritto e l'obbligo del municipio di inasprire rispettivamente di allentare questa misura a dipendenza dell'evoluzione delle circostanze, ma soprattutto del comportamento del ricorrente.
3.3. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere parzialmente accolto.
4.2. Il comune, favorevole ad una soluzione concordata della lite e che si é rimesso al giudizio del Tribunale, il quale - come si é visto - ha accolto la proposta formulata dal municipio innanzi al Governo, ma rifiutata dal ricorrente, può parimenti essere sollevato dalla rifusione di ripetibili al favore di quest'ultimo. Con queste premesse non può difatti essere considerato quale parte soccombente ai sensi dell'art. 31 PAmm.
Per questi motivi,
visti gli art. 107, 208, 209 LOC; da 23 a 26 RALOC; 3, 18, 28, 30, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. La risoluzione 16 ottobre 1996 (n. 5224) del Consiglio di Stato é annullata.
§§. Il dispositivo n. 1 della decisione 28 novembre 1995 del municipio di __________ é modificato come segue:
"1. E' fatto divieto a __________, di detenere personalmente, a qualsiasi titolo (proprietà, allevamento, prestito, custodia, pensione ecc.), più di un cane e quattro cavalli.
§. Al predetto é fissato un termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione per ossequiare questo divieto"
§§§. Rimane riservato il diritto e l'obbligo del municipio di __________ di inasprire rispettivamente di allentare la misura in rassegna a dipendenza dell'evoluzione delle circostanze.
Non si prelevano tassa di giudizio né spese.
__________ é messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria innanzi al Tribunale amministrativo. Il suo patrocinatore é invitato a presentare al Tribunale la nota d'onorario riferita alle prestazioni effettuate in questa sede entro 30 giorni, per la sua tassazione.
La presente decisione é immediatamente esecutiva (art. 66 PAmm).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster