AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.256
Data decisione, Autorità: 06.12.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00256
Lugano 6 dicembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 25 novembre 1996 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 5 novembre 1996, no. 5695, del Consiglio di Stato che respinge l'istanza di restituzione contro il lasso dei termini presentata dall'insorgente in relazione alla decisione 4 aprile 1996 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore;
vista la risposta 2 dicembre 1996 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 14 agosto 1994 il ricorrente __________ è stato sorpreso a circolare alla guida di un veicolo come semplice allievo conducente, senza accompagnatore abilitato e con un tasso di alcoolemia compreso tra 0,98 ed 1,13 g per mille;
che per queste infrazioni il Procuratore pubblico gli ha inflitto 15 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per 3 anni ed una multa di fr. 1'000.-- (decreto d'accusa 21.3.95);
che con decisione 6 settembre 1994 la Sezione della circolazione gli ha invece revocato la licenza di allievo conducente per la durata di sei mesi (14.8.94 - 13.2.95);
che il 16 marzo 1996 la polizia ha nuovamente sorpreso il ricorrente a circolare in stato di ebrietà sull'autostrada __________ __________ alla guida di una Ford Escort (tasso di alcoolemia: tra 1,73 e 2,07 g per mille);
che il 22 marzo 1996 la Sezione della circolazione ha prospettato al ricorrente una nuova revoca della licenza e l'ha invitato a presentare osservazioni;
che con scritto 27 marzo 1996 __________ ha inviato alla Sezione della circolazione una lettera, verosimilmente redatta da terzi, del seguente tenore:
"Chiedo scusa per il fatto del 16.3 in territorio di __________.
Io a mezzogiorno mangiando ho bevuto vino e, avendo in casa il bambino di un mio amico che piangeva perché voleva la mamma mi sono recato verso __________ alle ore 17.00. Vorrei gentilmente chiedervi di essere comprensivi dato che è stato un caso urgente, altrimenti non bevo mai alcool quando guido."
che con decisione 4 aprile 1996 la Sezione della circolazione ha revocato al ricorrente la licenza di condurre per la durata di due anni (16.3.96 - 15.3.98); la decisione era regolarmente munita dell'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso;
che per questa nuova infrazione è stato condannato dal Procuratore pubblico a 75 giorni di detenzione sospesi condizionalmente, ad una multa di fr. 1'200.-- ed alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena precedente (decreto d'accusa 6.9.96);
che il 13 settembre 1996 __________ ha chiesto al Consiglio di Stato di restituirgli il termine per impugnare la decisione 4 aprile 1996 con cui la Sezione della circolazione gli aveva revocato la licenza di condurre;
che l'istante giustificava il ritardo asserendo che l'ignoranza della lingua italiana gli aveva impedito di capire il significato del provvedimento notificatogli cinque mesi prima;
che il 23 settembre 1996 __________ ha poi impugnato il predetto provvedimento davanti al Consiglio di Stato chiedendo che la durata della revoca venisse ridotta ad un anno;
che con decisione 5 novembre 1996 il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza di restituzione contro il lasso dei termini e dichiarando irricevibile il ricorso;
che in sostanza il Governo ha ritenuto che l'ignoranza della lingua italiana non scusasse la tardiva impugnazione;
che contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento con argomentazioni già addotte innanzi la precedente istanza;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 12 a LALCS;
che giusta l'art. 137 lett. a CPC, richiamato dall'art. 12 PAmm, la restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa se l'istante dimostra di essere stato impedito di agire per tempo, perché, senza sua colpa, ignorava la scadenza del termine;
che la restituzione contro il lasso dei termini è un rimedio volto a rimuovere le conseguenze preclusive derivanti dall'omissione di atti processuali (cfr. A. Scolari, Diritto amministrativo-parte generale, n. 310 e giurisprudenza citata);
che lo scopo precipuo di questo rimedio è quello di evitare che un'omissione processuale incolpevole o dovuta a negligenza scusabile determini conseguenze eccessive, non giustificate dall'esigenza di assicurare un ordinato svolgimento del processo;
che condizione essenziale per la concessione del beneficium restitutionis in integrum è l'assenza di colpa significativa in capo alla parte che è incorsa nell'omissione;
che l'ignoranza della lingua non costituisce in particolare un motivo sufficiente per concedere la restituzione in intero contro il lasso dei termini (cfr. LVGE 1979 II N. 43 in Rhinow/Krähen-mann, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd. N. 91 B IV b pag. 311 in medio; B.Cocchi/F.Trezzini, Codice di Procedura Civile Ticinese, ad art. 137 CPC no. 20),
che, in concreto, l'insufficiente conoscenza della lingua italiana addotta dal ricorrente non è in nessun caso atta a giustificare una restituzione del termine di ricorso avverso la risoluzione 4 aprile 1996 della Sezione della circolazione;
che la documentazione agli atti dimostra infatti che all'occorrenza l'insorgente è in grado di dialogare con l'autorità amminstrativa e di comprendere il significato degli scritti notificatigli; basti, al riguardo, por mente al fatto che quando la Sezione della circolazione l'ha invitato a presentare osservazioni in previsione di una nuova revoca della licenza non ha avuto difficoltà a capire il significato dello scritto ricevuto ed a rispondere in modo appropriato;
che non risulta d'altro canto che il ricorrente abbia dovuto essere assistito da un interprete in occasione degli interrogatori ai quali è stato sottoposto da parte della polizia e del Procuratore pubblico;
che la decisione di revoca della licenza era d'altro canto motivata in modo chiarissimo e perfettamente intellegibile;
che l'esperienza specifica acquisita dal ricorrente in materia di revoche della licenza di condurre esclude d'altra parte che possa prevalersi con successo dell'insufficiente conoscenza della lingua italiana per giustificare il ritardo con cui è insorto contro la decisione della Sezione della circolazione;
che l'insorgente stesso indirettamente ammette di essersi reso conto della portata della decisione in oggetto, quando afferma di essersi precipitato a vendere il veicolo subito dopo averla ricevuta (cfr. pag. 4 del ricorso 25 novembre 1996 agli atti);
che la sua condizione di asilante alloglotto esigeva infine che dedicasse un'attenzione accresciuta alle decisioni intimategli dall'autorità amministrativa;
che in tali circostanze il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto e la decisione impugnata confermata;
che la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente;
visti gli art. 12 a LALCS; 137 lett. a CPC; 3, 18, 12, 28, 43, 46, 60 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giudizio e le spese di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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