AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.255
Data decisione, Autorità: 15.09.1997, TRAM
Incarto n. 52.96.00255
Lugano 15 settembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 novembre 1996 di
patrocinati da avv. __________
contro
la decisione 30 ottobre 1996, no. 5558, del Consiglio di Stato che respinge ai sensi dei considerandi l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 10 giugno 1996 con cui il municipio di __________ si è rifiutato di ingiungere a __________ e __________ di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria per la posa di un apiario in una stalla situata nella zona del nucleo del paese (part. no .__________ RFD);
viste le risposte:
2 dicembre 1996 del municipio di __________;
4 dicembre 1996 del Dipartimento delle finanze e dell'economia;
11 dicembre 1996 del Consiglio di Stato;
3 settembre 1997 di __________ e __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 21 maggio 1996 i ricorrenti, proprietari, rispettivamente usufruttuario delle part. no .__________ e __________ RFD di __________, hanno chiesto al municipio di quel comune di sollecitare i resistenti __________ e __________ ad inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria per un apiario di 13 armie che avevano istallato sul ballatoio di un fienile situato nella zona del nucleo del paese (part. no. __________ RFD). Contemporaneamente, chiedevano la rimozione del manufatto.
B. Esperito un sopralluogo e constatato che 6 delle 13 armie erano vuote, il 10 giugno 1996 il municipio di __________ ha respinto l'istanza, ritenendo che i proprietari del fienile si fossero limitati a ripristinare un apiario smantellato alcuni anni prima.
C. Con giudizio 30 ottobre 1996 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo ai sensi dei considerandi l'impugnativa contro di esso inoltrata dai vicini qui ricorrenti.
Esperita un’ulteriore visita in luogo e sentiti informalmente il sindaco ed il segretario comunale, il Governo ha in sostanza ritenuto che l’attuale istallazione, messa in opera un paio d’anni orsono, fosse da considerare alla stregua di un semplice intervento di ripristino di un vecchio apiario che i resistenti avevano rimosso all’inizio degli anni ‘90 per collocarlo altrove. Anche se l’impianto non è mai stato autorizzato, non se ne potrebbe ordinare l'allontanamento, poiché beneficerebbe della garanzia costituzionale della proprietà, intesa come tutela delle situazioni acquisite.
D. Contro questa risoluzione governativa, i soccombenti insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando un rinvio degli atti al municipio affinché abbia ad ingiungere ai resistenti di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria.
Dopo aver contestato la posizione processuale dei resistenti, partecipanti al procedimento senza essere stati formalmente chiamati in causa, i ricorrenti sottolineano che l'apiario non è mai stato autorizzato. Ritengono quindi che non possa beneficare della tutela delle situazioni acquisite.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________, che non formulano particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i proprietari dell'apiario, contestando succintamente le tesi dei ricorrenti.
Considerato, in diritto
Data la natura delle questioni sollevate da quest'ultimi, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Bene ha quindi fatto il Consiglio di Stato ad invitarli a prendere posizione sull'impugnativa inoltrata dai ricorrenti contro il rifiuto del municipio ad ordinare loro di presentare una domanda di costruzione in sanatoria. Essendo parte in causa già per la loro situazione di proprietari del controverso apiario, non occorreva alcun decreto per coinvolgerli nella procedura. L'invio del ricorso con l'assegnazione di un termine per le osservazioni era sufficiente.
In questa sede, i ricorrenti si limitano a chiedere che il municipio di __________ ordini ai resistenti di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per l'apiario istallato senza autorizzazione sul ballatoio del loro fienile. A giusta ragione i ricorrenti non sollecitano - almeno per ora - lo smantellamento dell'impianto. Per principio, l'ordine di rimuovere un'opera realizzata senza autorizzazione presuppone in effetti che venga preventivamente accertata la sua illegittimità sostanziale attraverso l'esperimento di una procedura di rilascio della licenza in sanatoria.
4.1. L'ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria configura un provvedimento amministrativo, mediante il quale l'autorità sollecita il proprietario di un fondo oggetto di interventi rilevanti dal profilo della polizia delle costruzioni e privi della necessaria autorizzazione a collaborare ai fini dell'accertamento della loro conformità con il diritto materiale, promuovendo una procedura di rilascio del permesso a posteriori (STA 3.1.94 in re __________; Mäder, Das Baubewilligungsverfahren, Zürcher Schriften zum Verfahrensrecht, N 649 seg.).
Anche se di natura incoercibile, l'ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria è considerato alla stregua di un provvedimento impugnabile in quanto presuppone e sottintende l'accertamento che l'opera in contestazione non è sorretta da un valido titolo autorizzativo e che di conseguenza al proprietario incombe l'obbligo di chiedere una licenza a posteriori.
4.2. Nel caso in esame, occorre anzitutto rilevare che l'installazione di un apiario di almeno una dozzina di armie all'esterno di una stalla/fienile configura un intervento soggetto ad autorizzazione. Lo esigono tanto la modifica dell'aspetto originario della costruzione, quanto il significativo cambiamento delle sue condizioni di utilizzazione. La preesistente destinazione agricola del fabbricato non permette di considerare la trasformazione alla stregua di una modifica irrilevante dal profilo della polizia delle costruzioni.
Ora, dai sommari accertamenti esperiti dal Consiglio di Stato è emerso in modo inequivocabile che l'apiario, così come si presenta attualmente (13 arnie), non è mai stato oggetto di preventiva autorizzazione. Che, in passato, nella stalla fosse già stato collocato un apiario non è di decisivo momento ai fini dell'accertamento dell'obbligo di chiedere un permesso in sanatoria. Determinante è unicamente il fatto che l'attuale apiario, istallato ex novo un paio d’anni fa, non è mai stato autorizzato.
Il fatto che sino al 1990/91 vi fossero già 6 arnie non sana il difetto dell'autorizzazione, che rimane necessaria anche se si tratta del ripristino di un apiario smantellato cinque o sei anni orsono. Né giova alla causa dei resistenti il fatto che 7 armie fossero vuote al momento del sopralluogo esperito dal Consiglio di Stato. Decisiva è la capacità complessiva dell'apiario; non il suo grado di sfruttamento effettivo.
Così stando le cose, essendo assodato che nessun permesso legittima la presenza dell'impianto in contestazione ed apparendo certo che lo stesso è stato recentemente ricostituito e potenziato rispetto all'apiario rimosso, del tutto fondata appare la richiesta rivolta dai ricorrenti all'autorità comunale.
Ne discende che il ricorso va accolto, annullando, siccome lesive del diritto, sia la decisione municipale impugnata, sia quella governativa che la conferma. Gli atti vanno retrocessi al municipio affinché ordini ai resistenti di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria e proceda nei suoi incombenti in caso di inosservanza dell’ingiunzione.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 10 giugno 1996 del municipio di __________;
1.2. la decisione 30 ottobre 1996, no. 5558, del Consiglio di Stato.
Gli atti sono rinviati al municipio di __________ affinché ordini ai resistenti di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria per l'apiario istallato sulla part. no .__________ RFD.
La tassa di giustizia di fr. 600.-- è a carico dei resistenti, che rifonderanno fr. 400.-- ai ricorrenti a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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