AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.249
Data decisione, Autorità: 21.01.1997, TRAM
Incarto n. 52.96.00249
Lugano 21 gennaio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 novembre 1996 della
__________ rappr. da: __________
contro
la decisione 30 ottobre 1996, no. 5565, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 29 agosto 1996, con cui il municipio di __________ rilascia alla __________ tre licenze edilizie per ampliare lo stabilimento situato sulle part. no. __________, __________ e __________ RF;
viste le risposte:
27 novembre 1996 del Consiglio di Stato;
4 dicembre 1996 della __________;
5 dicembre 1996 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La __________ (in seguito __________), qui resistente, è proprietaria di uno stabilimento industriale, situato a __________, in parte nella zona industriale Ib (part. n. __________ di mq 12'774) ed in parte nella zona industriale / artigianale Ia (part. n. __________ RF di mq 751 e __________ RF di mq 1107).
La __________ (in seguito __________), qui ricorrente, è invece proprietaria di uno stabile d'appartamenti situato nella zona del nucleo vecchio (NV, part. no. __________ RF), a confine con i fondi della resistente.
B. Il 14 marzo 1996 la __________ ha inoltrato al municipio di __________ tre domande di costruzione, per
domanda 1: costruire nuovi silos, ampliando la costruzione esistente verso W, sopra il deposito (superficie occupata mq 182 / volume globale 2971 mc);
domanda 2: ampliare il blocco N, realizzando un locale tecnico e deposito sopra il locale impachettatrice (superficie occupata mq 82 / volume globale mc 898);
domanda 3: trasformare ed ampliare l'ala che ricopre i binari, per formare una mensa, nuovi servizi igienici, uno spogliatoio, uffici e sala riunioni (superficie occupata: mq 124 / volume globale mc 744).
Alle domande di costruzione, tutte interessanti la part. n. __________ __________, si è opposta la __________, obiettando, fra l'altro, che lo stabilimento esistente non dispone di un'area verde conforme a quanto prescrive l'art. 51 NAPR.
C. Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il 29 agosto 1996 il municipio di __________ ha rilasciato le licenza richieste, respingendo l'opposizione della vicina.
Contro questa decisione l'IT si è aggravata davanti al Consiglio di Stato, contestando le licenze dal profilo degli indici e dell'area verde minima prescritta dall'art. 51 NAPR.
D. Con giudizio 30 ottobre 1996 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, confermando le licenze accordate alla __________.
Preliminarmente, il Governo ha ritenuto che le quantità edificatorie appartenenti ai fondi contermini (part. n. __________ e __________ RF) potessero essere trasferite sul fondo direttamente interessato dagli interventi. Fatta questa premessa, il Consiglio di Stato ha constatato che gli ampliamenti sarebbero stati eseguiti sulla verticale di costruzioni esistenti, senza aumentare la superficie edificata. Ne ha quindi dedotto che fossero "conformi alle NAPR".
Analoghe considerazioni varrebbero per quel che concerne l'area verde minima. Anche se lo stabilimento esistente non rispetta questo parametro, l'ampliamento potrebbe essere autorizzato, poiché non implica una riduzione della superficie verde disponibile sulle part. n. __________ e __________ RF.
Da ultimo il Consiglio di Stato ha respinto le contestazioni sollevate dall'insorgente con riferimento alle immissioni d'ombra prodotte dall'ampliamento sul suo stabile.
E. Contro il predetto giudizio governativo la soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alle controverse licenze.
__________ nega in sostanza che le quantità edificatore appartenenti alle part. n. __________ e __________ RF possano essere utilizzate a favore della part. n. __________ RF, direttamente interessata agli ampliamenti. Lo escluderebbe il fatto che questi fondi ricadono nella zona Ia, mentre il fondo dedotto in edificazione è incluso nella zona Ib. Le licenze sarebbero quindi lesive dell'art. 38a LE, che permette di trasferire indici unicamente all'interno della stessa zona.
Abbondanzialmente, l'insorgente ripropone in questa sede le censure sollevate senza successo davanti alla precedente istanza con riferimento alla perdita d'insolazione determinata dall'ampliamento in oggetto.
F. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene __________, che contesta partitamente le tesi dell'insorgente con argomenti che verranno semmai ripresi nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva dell'insorgente sono invero chiaramente date.
Data la natura delle questioni da dirimere, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2.1. Giusta l'art. 38 a LE, quantità edificatorie appartenenti ad un fondo possono essere trasferite su fondi vicini appartenenti alla stessa zona di utilizzazione del PR e connessi funzionalmente se non risulta intralciata la pianificazione e, in particolare, se non sono compromessi l'uso razionale del territorio ed un'edificazione armoniosa.
Con questa disposizione, introdotta nella __________ con emendamento del 5 febbraio 1995, il legislatore ha inteso facilitare il cosiddetto "trasferimento di indici" tra i fondi, permettendolo anche tra fondi non confinanti. Questa agevolazione è tuttavia data soltanto se i fondi sono connessi funzionalmente ed appartengono alla stessa zona di utilizzazione del PR. Il trasferimento non deve inoltre compromettere l'uso razionale del territorio ed un'edificazione armoniosa.
2.2. Gli ampliamenti in contestazione interessano la part. n. __________ RF, interamente situata nella zona industriale Ib di __________. L'art. 52 NAPR, disciplinante l'attività edilizia in questa zona, prescrive un'"area verde minima concentrata del 20 % della superficie edificabile netta, di cui almeno la metà alberata".
Ora, è innegabile che le costruzioni esistenti sul fondo in oggetto non rispettano questo parametro edificatorio. Su una superficie di 12'774 mq, occupata da edifici nella misura di 6'569 mq, risultano in effetti attrezzati a verde soltanto tre piccoli appezzamenti di terreno, con una superficie complessiva inferiore ai 500 mq, non computabili come area verde, in quanto non rispondenti al requisito della "concentrazione" sancito dall'art. 52 NAPR. Esclusa dal computo, siccome prevalentemente asfaltata, è pure la superficie destinata a posteggi (cfr. STA 1.3.94 in re __________ SA).
Per sopperire al difetto, la RT postula di far capo alla superficie verde disponibile sulle part. n. __________ RF di 1107 Mq e __________ RF di 751 mq, non edificate. Invano, poichè - a prescindere dal fatto che l'area verde formata da questi fondi (mq 1858) risulterebbe comunque abbondantemente inferiore al limite del 20 % della superficie edificabile netta (mq 12774), prescritto dall'art. 52 NAPR - i fondi in questione appartengono ad un'altra zona di utilizzazione. Non essendo soddisfatto il requisito dell'identicità di zona posto dall'art. 38 a LE, il trasferimento di quantità edificatorie preconizzato dalla resistente non può quindi essere autorizzato. Poco importa che la zona limitrofa (Ia), nella quale sono inclusi quei fondi, sia anch'essa destinata agli insediamenti industriali ed abbia in pratica gli stessi parametri edificatori. L'appartenenza dei fondi a due diverse zone di PR esclude a priori qualsiasi trasferimento di indici (cfr DTF 109 Ia 190 consid. 3, ove è stato addirittura escluso il trasferimento di indici fra parti di un unico fondo appartenenti a tappe d'urbanizzazione diverse).
Ne discende che dal profilo dell'area verde minima le licenze in contestazione non sono conformi al diritto.
La norma in questione si prefigge essenzialmente di permettere il mantenimento di opere edilizie legittimamente realizzate, ma venute a trovarsi in contrasto con il diritto entrato in vigore in epoca successiva.
Al pari del previgente art. 33 RLE 1974, anche l'attuale disposizione di regolamento si riallaccia alla garanzia della proprietà, intesa come tutela delle situazioni acquisite, per assicurare la possibilità di mantenere e riparare le costruzioni non conformi al nuovo diritto. Lo scopo della norma è soltanto quello di sancire la legittimità degli interventi volti a preservare queste opere dal decadimento conseguente all'usura del tempo; non è anche quello di perpetuarne l'esistenza oltre i normali limiti di durata. Esclusi sono quindi i lavori di trasformazione sostanziali, ossia gli interventi che incidono nella sostanza di queste costruzioni, alterandone l'identità. In linea di massima, non sono di conseguenza ammessi nemmeno interventi radicali, implicanti costi sproporzionati rispetto al valore (residuo) di tali costruzioni.
A differenza di quanto stabiliva l'ordinamento abrogato, l'art. 39 RLE prevede tuttavia la possibilità di autorizzare "trasformazioni più importanti", a condizione che "il contrasto col nuovo diritto non pregiudichi in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini". La facilitazione introdotta a favore degli interventi che eccedono i semplici lavori di riparazione e di manutenzione, ma non integrano ancora gli estremi della trasformazione sostanziale, ossia non incidono in misura significativa sull'identità della costruzione esistente, è da interpretare alla luce del principio di proporzionalità. Non ha una portata propria analoga a quella dell'art. 70 cpv. 2 LALPT: norma, che - a determinate condizioni - permette di ampliare edifici e impianti esistenti in contrasto con la destinazione di zona.
Per "contrasto che non pregiudichi in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini" occorre quindi intendere una difformità di rilevanza trascurabile dal profilo degli interessi suddetti. Tale insomma da far apparire sproporzionato il divieto di effettuare interventi che eccedono la semplice manutenzione, senza tuttavia alterare la sostanza della costruzione.
3.2. Nel caso in esame, la mancanza di una superficie verde di oltre 2500 mq non può essere considerata alla stregua di un contrasto che non pregiudica in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini. Anche se la prassi non sembra attribuire soverchia importanza alle norme che impongono superfici verdi minime, la discrepanza è in concreto troppo rilevante per poter essere ignorata e consentire l'applicazione della facilitazione introdotta dall'art. 39 RLE. La conclusione non è diversa nemmeno se si tiene conto della condizione delle licenze che impone alla resistente di dotare il piazzale adibito a posteggio di un'adeguata alberatura. Anche la mancanza di oltre un migliaio di mq di superficie verde costituirebbe sempre ancora un contrasto che non può essere trascurato dal profilo dell'interesse pubblico.
Irrilevante ai fini della valutazione di tale contrasto è la superficie verde esistente sui fondi vicini. Ammettere il contrario significherebbe avallare indirettamente un trasferimento di quantità edificatorie contrario all'art. 38 a LE in quanto interessante fondi appartenenti a due zone diverse.
Anche da questo profilo, le licenze non possono quindi essere tutelate.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 38 a LE, 39 RLE; 52 NAPR di __________, 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 30 ottobre 1996 del Consiglio di Stato (n. 5565);
1.2. le licenze edilizie 29 agosto 1996 rilasciate dal municipio di __________ dalla RT.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 1'000.-- sono a carico della resistente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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