AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.248
Data decisione, Autorità: 23.01.1997, TRAM
Incarto n. 52.96.00248
Lugano 23 gennaio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Monica Del Tredici, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 13 novembre 1996 di
contro
la decisione 30 ottobre 1996 (no. 5572) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 19 settembre 1996 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre;
vista la risposta 18 novembre 1996 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. In data 5 settembre 1995 alle ore 16.30 circa __________ circolava alla guida del veicolo VW Passat trainato dalla VW Golf di un amico, sull'autostrada N2 in territorio di __________.
Il suo veicolo, non immatricolato e dotato di un sistema frenante inefficiente, era privo del segnale di panna. I due conducenti, partiti dal domicilio del ricorrente, erano intenzionati a trasportare la VW Passat presso un garage di __________ servendosi dell'autostrada.
Giunti poco prima del km 52.000, la velocità inadeguata e lo scoppio del pneumatico anteriore sinistro della VW Passat hanno provocato lo sbandamento di ambedue i veicoli.
La VW Golf ha colliso contro la barriera protettiva laterale destra e contro un segnale, mentre la VW Passat ha terminato la sua corsa sulla corsia di emergenza.
I protagonisti del sinistro hanno in seguito proseguito senza avvertire la polizia.
B. Con decreto 15 maggio 1996 il Procuratore pubblico ha messo in stato di accusa __________ per aver commesso una grave infrazione alle norme della circolazione e cagionato un serio pericolo alla sicurezza altrui, eseguendo il traino illecito di un veicolo in autostrada senza aver collocato sulla parte posteriore dello stesso il segnale di panna. Reati previsti dagli art. 43 cpv. 3, 90 cifra 2 LCS, nonché 23 cpv. 6, 35 cpv. 1 e 3 ONC. Ad __________ sono state inoltre ascritte ulteriori due infrazioni, segnatamente l'aver circolato con un veicolo difettoso e l'inosservanza dei doveri in caso di infortunio, reati previsti dagli art. 29, 51 cpv. 1 e 3, 92 cpv. 1, 93 cifra 2 cpv. 1 LCS. La proposta d'accusa di 10 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni e di una multa di fr. 500.- ha acquistato forza di cosa giudicata, in quanto il prevenuto non ha formulato opposizione.
Con decisione 19 settembre 1996 la Sezione della circolazione, considerato come dopo i fatti sopra narrati __________ é stato oggetto di un ammonimento per aver circolato nell'abitato di __________ alla velocità punibile di 75 km/h ove vige il limite di 50 km/h, ha risolto di revocargli la licenza di condurre per veicoli a motore (fatta eccezione per i ciclomotori) a scopo di ammonimento dal 14 ottobre 1996 al 13 dicembre 1996 incluso. La decisione é stata resa in applicazione degli art. 16 cpv. 3 lett. a, 17 cpv. 1 lett. a LCS.
C. Con ricorso 30 settembre 1996 __________ é insorto davanti al Consiglio di Stato postulando una riduzione del periodo di revoca.
Dopo aver specificato di non aver causato alcun danno al guardrail, afferma che avendo una panetteria necessita della licenza di condurre per effettuare le consegne.
L'impossibilità di condurre veicoli il mese di ottobre lo metterebbe in grosse difficoltà in quanto, l'unico dipendente della panetteria, in quel periodo svolge servizio militare.
D. Con giudizio 30 ottobre 1996 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso.
Il Governo cantonale, rilevato come l'autorità amministrativa sia vincolata agli accertamenti di fatto operati in sede penale, ha ritenuto che non vi fossero motivi per scostarsi dalle constatazioni contenute nel decreto d'accusa.
Per il resto il Consiglio di Stato ha considerato proporzionata alle circostanze del caso la durata del provvedimento pronunciato nei confronti del ricorrente, ritenuto in particolare come egli, essendo panettiere, non necessiti della licenza di condurre per conseguire il suo reddito lavorativo.
E. Contro il predetto giudizio governativo il ricorrente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Postulando che al ricorso venga conferito effetto sospensivo, chiede una riduzione del periodo di revoca della licenza di condurre la possibilità di poterlo scegliere liberamente.
Ribadendo in sostanza quanto già sostenuto innanzi alla precedente istanza, osserva di non aver danneggiato il guardrail. Conferma che per effettuare le consegne deve poter condurre un veicolo, in quanto l'unico operaio della sua ditta non é in grado da solo di effettuarle tutte. Sostiene che in passato non ha mai commesso altre gravi infrazione alla legge sulla circolazione stradale.
F. Senza formulare osservazioni particolari il Consiglio di Stato, propone che il ricorso sia respinto e che la decisione governativa venga confermata.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente toccato dal provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine, la decisione può essere resa sulla base degli atti, senza procedere all'assunzione di ulteriori prove (art. 18 PAmm).
Il ricorso conferisce di per sé effetto sospensivo alla decisione impugnata giusta l'art. 47 PAmm.
A questo proposito occorre rilevare che il Tribunale federale ha recentemente avuto modo di precisare che ove esista a carico dell'interessato un procedimento penale, l'autorità amministrativa è tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui l'accertamento dei fatti o la qualifica giuridica del comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158, consid. 2). L'alta Corte federale ha altresì sottolineato in DTF 121 II 217, consid. 3a che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare, l'autorità amministrativa deve attenersi ai fatti accertati nel giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove, come nella presente fattispecie, la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto allestito dalla Polizia cantonale. Ciò è il caso in particolare laddove l'interessato sapeva, o, vista la gravità delle infrazioni rimproveratagli, doveva prevedere (come nel caso in oggetto) che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento concernente la revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze, quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per contestare i fatti rimproveratigli, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a formulare le proprie contestazioni già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura.
Ora, nel caso in esame il ricorrente ha di fatto accettato le proposte d'accusa contenute nel decreto 15 maggio 1996 del Procuratore pubblico, non avendo inoltrato formale opposizione scritta contro le stesse.
Così facendo egli ha quindi implicitamente riconosciuto come esatto il contenuto del decreto, motivo per cui non è più legittimato a rimettere in discussione i fatti (l'avvenuto danneggiamento del guardrail) già definitivamente accertati in altra sede.
La licenza di condurre va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 lett. a LCS).
La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (33 cpv. 2 OAC).
La durata del provvedimento deve essere stabilita secondo le circostanze e deve essere di almeno un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCS).
In caso di concorso di infrazioni vige il principio dedotto dall'art. 68 CP, secondo il quale la revoca è pronunciata in funzione dell'infrazione più grave e può essere aumentata in misura adeguata (DTF 122 II 180, consid. 5b; 120 Ib 54; 116 Ib 151).
Il quesito a sapere se in una ben precisa fattispecie il comportamento del conducente di un veicolo abbia dato luogo ad una situazione di accresciuto pericolo astratto o meno, non dipende dal genere di norme della circolazione violate, bensì dalle circostanze di fatto che caratterizzano il singolo caso. Vi è da ammettere l'esistenza di un rischio astratto accresciuto allorquando sussiste la possibilità imminente di una messa in pericolo concreta o di un infortunio (DTF 118 IV 285 e segg.).
Bisogna ancora osservare che, contrariamente a quanto accade per l'accertamento dei fatti, l'autorità amministrativa non é di principio vincolata nella qualifica giuridica degli stessi al giudizio dell'autorità penale. Il quesito a sapere se un comportamento contrario alle norme della circolazione costituisce un grave pericolo é questione di diritto che non vincola l'autorità amministrativa al giudizio penale (DTF 102 Ib 196, cons. 3c).
Contrariamente a quanto avvenuto in sede penale, ove il Procuratore pubblico ha ritenuto infrazione grave unicamente il traino in autostrada di un veicolo privo del segnale di panna, l'autorità amministrativa, giudicando i fatti nel loro insieme, é giunta alla conclusione che __________ con il proprio agire ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione realizzando la fattispecie di cui all'art. 16 cpv. 3 lett. a LCS.
Ora, il circolare con un veicolo dotato di un sistema frenante inefficiente costituisce un comportamento tipicamente pericoloso, per cui si impone la revoca della licenza di condurre (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrecht, vol. III, pag. 206-207 e giurisprudenza ivi citata).
Il difetto del veicolo - a dire del ricorrente la pinza dei freni bloccata - ha infatti provocato lo scoppio di un pneumatico con il conseguente sbandamento del veicolo trainante e la collisione di quest'ultimo contro il guardrail laterale destro. Questo evento ha messo concretamente a repentaglio la sicurezza di coloro che in quel momento procedevano sull'autostrada a tergo dei due veicoli in discussione.
L'omissione da parte del ricorrente di apporre il segnale di veicolo fermo alla parte posteriore di quello rimorchiato ha inoltre contribuito ad aggravare la situazione di pericolo. Il segnale in questione induce infatti coloro che transitano ad usare particolare prudenza nel circolare a tergo o appaiati allo stesso. Un'ulteriore aggravante é costituita dal fatto che il tutto si è svolto in autostrada, dove la velocità dei veicoli é normalmente molto più elevata che sulle altre strade, ciò che determina una maggiore pericolosità di ogni comportamento contrario alle norme della circolazione.
Alla luce di questi fatti ben si giustifica che nei confronti di __________ siano adottati provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett. a LCS. Il ricorrente infatti nemmeno lo contesta, controversa é essenzialmente la durata del periodo di revoca.
A questo proposito occorre precisare che secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, il provvedimento che dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b).
In ambito penale e nell'ambito di quei procedimenti amministrativi aventi carattere penale, tale norma impone all'autorità giudicante di statuire sulla causa con pieno potere di cognizione. Anche la commisurazione della pena o della sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und Kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug, pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf- und des Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr).
Applicando direttamente i principi sanciti dalla predetta norma convenzionale, il Tribunale cantonale amministrativo statuisce quindi sul ricorso in esame con potere cognitivo pieno, identico a quello di cui dispone in ambito disciplinare (art. 70 PAmm), rivedendo senza restrizioni di sorta anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione in quanto contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (cfr. STA 26.9.1996 in re Canonica; STA 21.10.1996 in re Terzi).
Dagli atti emerge inoltre che il ricorrente, dopo l'episodio oggetto della presente procedura, ha ricevuto un ammonimento per aver circolato in territorio di __________ a 75 km/h ove il limite di 50 km/h. Tale circostanza indica come il ricorrente non sia un automobilista irreprensibile e giustifica anch'esso il superamento del periodo legale minimo della revoca di un mese e la fissazione dello stesso a due mesi.
Non giova al ricorrente asserire che per effettuare le consegne deve poter condurre un veicolo, in quanto l'unico dipendente della sua panetteria da solo non può effettuarle tutte.
Nel ricorso al Consiglio di Stato egli ha affermato di avere la necessità di condurre un veicolo nel mese di ottobre in quanto l'unico operaio alle sue dipendenze in quel periodo svolge servizio militare. E' pertanto evidente che se a quella data (fine settembre 1996) un'unica persona era in grado di effettuare da sola tutte le consegne, ciò doveva essere possibile anche al momento della stesura del presente ricorso.
Tuttavia, anche prestando fede a questa argomentazione, tale necessità é ben lungi dall'essere, per l'insorgente, assoluta ai sensi della giurisprudenza in materia. Per invocare con successo il bisogno professionale non basta dimostrare un interesse economico a condurre un veicolo, determinante é la circostanza che il conducente a seguito dalla revoca della licenza di condurre non possa più esercitare la propria professione, come é il caso ad esempio per un autista (cfr. al riguardo Bussy-Rusconi, op.cit., N. 1.2 ad art. 17 LCS e giurisprudenza citata). Ebbene, malgrado la revoca della licenza di condurre per la durata di due mesi il ricorrente sarà comunque in grado di mandare avanti la propria panetteria. Tuttavia egli sarà confrontato con quegli inconvenienti, talvolta anche gravi, che suole comportare la revoca della licenza e che fanno parte della funzione anche afflittiva di questa misura, voluta dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme sulla circolazione stradale.
Non spetta quindi a questo Tribunale pronunciarsi in merito a simili desideri del ricorrente.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte il ricorso deve essere respinto.
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 68 CP; 16 cpv. 2 e 3 lett. a, 17 cpv. 1 lett. a, 29, 92 cpv. 1, 93 cifra 2 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3, 43 cpv. 3, 90 cifra 2 LCS nonché 23 cpv. 6, 35 cpv. 1 e 3 ONC; 30 cpv. 2, 33 cpv. 2 OAC; 12a LALCS; 18, 28, 43, 47, 60, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.-- (ottocento) sono a carico del ricorrente.
Gli atti sono rinviati alla Sezione della circolazione affinché fissi un nuovo periodo di revoca.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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