AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.246
Data decisione, Autorità: 17.12.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00246
Lugano 17 dicembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 8 novembre 1996 di
contro
il Consiglio di Stato per denegata e ritardata giustizia;
viste le osservazioni 27 novembre 1996 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il ricorrente __________ è stato parte di un contenzioso amministrativo in materia edilizia che lo vedeva opposto ai signori __________, __________ __________ - __________ e __________ - __________, proprietari di un fondo nel comune di __________; la vertenza si è risolta il 29 aprile 1992 con una transazione davanti al Tribunale federale e il conseguente stralcio della causa dai ruoli;
che, come accertato nella sentenza 27 aprile 1994 del Consiglio federale, adito tramite ricorso dall'insorgente, i punti eseguibili della predetta transazione giudiziale sono stati rispettati e il Consiglio di Stato ha dato seguito a quanto in essa ordinato;
che il 14 settembre __________ ha impugnato davanti al Tribunale cantonale amministrativo la decisione 29 aprile 1992, con la quale il Tribunale federale ha stralciato dai ruoli la causa amministrativa sopra menzionata;
che tale ricorso è stato dichiarato irricevibile con decisione 27 ottobre 1995 per manifesta incompetenza dell'istanza adita ad entrare nel merito dell'impugnativa;
che non soddisfatto di quest'ultimo giudizio, il ricorrente ha presentato il 18 novembre 1995 un nuovo ricorso davanti al Tribunale federale per denegata giustizia;
che con decisione 4 dicembre 1995 l'Alta Corte ha pure dichiarato irricevibile il gravame;
che il __________ ricorre ora davanti a questo Tribunale per denegata giustizia da parte del Consiglio di Stato; sembrerebbe sostenere che la causa amministrativa oggetto della predetta transazione davanti al Tribunale federale sia rimasta "senza sentenza finale, definitiva, ufficiale" e che i numerosi scritti da lui inviati al Governo in merito a ciò non abbiano avuto risposta: chiede dunque testualmente:
"che lo Stato nella procedura amministrativa faccia rispettare le leggi e i miei diritti di aver in immediata vicinanza la particella di uso legale, ufficiale, con il terreno nello stato originale come prima degli scavi profondi illegali:
sgombero del furgoncino depositato nei pressi illegalmente - che occupa posto utilizzabile per vetture legali (vedi scritti citati al Governo);
chiusura completa della particella inclusa la striscia asfaltata illegalmente che appartiene alla particella stessa e che viene utilizzata in continuazione come posteggio abusivo ed utilizzo continuo di pubblico dominio;
ripristino della particella allo stato originale prima degli scavi profondi illegali, stato originale del terreno senza possibilità di posteggi illegali o di utilizzo di pubblico dominio (vedi documentazione fotografica agli atti);
risarcimento per i danni subiti di fr. 26'500.--, compresi fr. 4'497,40 (vedi documentazione allegata agli atti) addebitati allo Stato con la procedura amministrativa in 11 (undici) anni con mio impegno di più di 3'100 ore lavorative e con la relativa perdita rispettivamente i mancati introiti dalla mia professione;
una sentenza con diritto di ricorso al Tribunale federale"
che il Consiglio di Stato dal canto suo si oppone all'accoglimento del ricorso per i motivi che verranno addotti qui di seguito;
considerato, in diritto
che per le ragioni di seguito esposte l'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che prima di entrare nel merito di un ricorso il Tribunale cantonale amministrativo è tenuto ad esaminare d'ufficio se sono date le premesse d'ordine che ne determinano la sua ricevibilità;
che commette diniego di giustizia (formale) l'autorità che rifiuta espressamente o omette tacitamente di rendere una decisione, benché essa sia tenuta a statuire (G. Müller in Commentario alla Costituzione federale, art. 4 no. 89);
che vi è invece un ritardo ingiustificato se l'autorità competente non statuisce nel termine prescritto dalla legge o richiesto dalla natura e dalla complessità della fattispecie (G. Müller, op. cit., art. 4 no. 93);
che giusta l'art. 45 PAmm, questo Tribunale può essere adito tramite ricorso per denegata e ritardata giustizia in ogni stadio della causa;
che, nel caso specifico, ciò presuppone perlomeno che il Consiglio di Stato, chiamato ad agire quale autorità di ricorso, abbia ancora a rendere un giudizio nell'ambito del contenzioso citato in narrativa tra __________ da una parte, e __________ e litisconsorti dall'altra;
che né dagli atti, né dalle confuse allegazioni ricorsuali di __________, risulta che il Governo cantonale debba ancora statuire nella causa appena citata: la stessa ha infatti preso termine, definitivamente, con la decisione 29 aprile 1992 del Tribunale federale;
che pertanto, in quanto privo d'oggetto, il presente gravame è palesemente irricevibile;
che nella misura in cui il ricorrente rimprovera al Consiglio di Stato di non aver dato seguito ai suoi numerosi solleciti d'intervento per far rispettare la legalità nel comune di __________, il gravame è pure irricevibile: non rientra infatti nelle competenze di questo Tribunale quella di sindacare l'attività del Governo, allorquando esso è interpellato quale autorità di vigilanza sui comuni;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 28 PAmm);
visti gli art. 3, 18, 28, 43, 45, 60 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 200.-- sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster