AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.243
Data decisione, Autorità: 03.03.1997, TRAM
Incarto n. 52.96.00243
Lugano 3 marzo 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 4 novembre 1996 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 16 ottobre 1996 (no. 5245) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 13 agosto 1996 con cui il municipio di __________ ha rilasciato a __________ la licenza edilizia per parzialmente recintare, mediante la posa di pannelli fonoassorbenti, il mappale no. __________ RF di __________;
viste le risposte:
12 novembre 1996 del municipio di __________;
13 novembre 1996 del Consiglio di Stato;
18 novembre 1996 di __________
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ è proprietario della part. no. __________ RF di __________
Il mappale, situato in zona residenziale semi estensiva R2a, confina lungo il suo lato E con la part. no. __________, di proprietà della ricorrente __________.
Attualmente i due sedimi sono divisi da una rete metallica, posata sul mappale no. __________, e da una siepe piantata sul sedime del resistente __________ La siepe è stata di recente oggetto di gravi danneggiamenti per mano di ignoti.
B. Il 18 giugno 1996, __________ ha notificato al municipio di __________ di voler costruire una nuova recinzione lungo il confine E della sua proprietà, mediante la posa di pannelli fonoassorbenti.
La domanda di costruzione è stata pubblicata dal 25 luglio all'8 agosto 1996.
In questo lasso di tempo, e più precisamente il 2 agosto 1996, la vicina __________ si è opposta al rilascio del permesso in questione.
Raccolto il nulla osta della Commissione bellezze naturali (CBN), il municipio di __________ ha risolto il 13 agosto 1996 di concedere a __________ la licenza edilizia richiesta, sottoponendo la stessa alla condizione che l'opera di cinta non dovrà superare l'altezza di ml 1,25 dalla superficie del terreno più alto. Parallelamente il municipio ha evaso, respingendola, l'opposizione sollevata dalla ricorrente.
C. Con ricorso 29 agosto 1996, __________ ha impugnato la predetta decisione municipale davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.
In quella sede la ricorrente ha in sostanza sostenuto che essendovi già lungo il confine tra i mappali __________ e __________ una rete metallica e una siepe viva, non si giustifica affatto la costruzione di un'ulteriore opera divisoria tra le due proprietà. Sempre secondo l'insorgente, con la prevista posa di pannelli fonoassorbenti verrebbe realizzato a confine un manufatto che non costituisce più una recinzione, ma un'opera edile vera e propria soggetta all'obbligo di rispettare le distanze dalla proprietà contigua.
Ha inoltre aggiunto che l'opera sarebbe esteticamente inaccettabile e indecorosa e come tale in aperto contrasto con gli art 7 e 32 delle NAPR locali.
D. Con giudizio 16 ottobre 1996, il Consiglio di Stato ha respinto il predetto gravame, confermando integralmente la decisione municipale litigiosa.
Il Governo cantonale ha ritenuto che la posa di pannelli fonoassorbenti a confine costituisce a tutti gli effetti un'opera di cinta e come tale non è soggetta alle disposizioni sulle distanze dei corpi edilizi dalle proprietà e dagli edifici contigui.
L'Esecutivo cantonale ha inoltre rilevato che il materiale previsto per la recinzione rientra tra quelli usualmente utilizzati per la realizzazione di simili manufatti e che per quanto concerne la valutazione dell'aspetto estetico, tenuto conto dell'ampio potere di apprezzamento di cui gode il municipio, la decisione impugnata non presta il fianco a critiche.
E. Contro la predetta risoluzione governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Ripropone in pratica le medesime argomentazioni già fatte valere davanti alla precedente istanza di ricorso, sottolineando in particolare il fatto che il progettato manufatto verrebbe realizzato con del materiale del tutto inadeguato allo scopo della recinzione e pericoloso per la salute.
Inoltre, dal punto di vista estetico, l'opera risulterebbe deturpante per l'ambiente circostante.
F. All'accoglimento del ricorso si oppongono tanto il Consiglio di Stato, quanto il municipio di __________ e __________. Quest'ultimo chiede la reiezione del gravame, adducendo una serie di argomentazioni che saranno, se del caso, riprese in seguito con il merito.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva della ricorrente è data (art 8 cpv. 1, 21 cpv. 2 LE, 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere all'assunzione delle prove richieste dall'insorgente (sopralluogo), che non appaiono infatti atte a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio.
L'Esecutivo cantonale ha infatti ritenuto che il progettato intervento edilizio costituisce a tutti gli effetti un'opera di recinzione del fondo, compatibile con le disposizioni legali applicabili.
La tesi del Governo va sostanzialmente condivisa.
Il municipio prima e il Consiglio di Stato poi hanno assimilato la barriera fonoassorbente prevista sul mappale no. __________ ad un'opera di cinta, assoggettando la stessa al rispetto dell'altezza massima di ml 1,25.
A giusta ragione. In effetti il manufatto verrebbe eretto lungo il confine E della predetta proprietà, a parziale sostituzione della siepe attualmente esistente, adempiendo in tal modo alle funzioni tipiche di un'opera di recinzione, oltre che a quelle di un riparo fonico.
Pertanto si rivela del tutto infondata l' argomentazione della ricorrente, secondo cui il previsto manufatto costituisce un'opera edilizia soggetta al rispetto delle distanze dai fondi e dagli edifici contigui.
Come ha giustamente rilevato il Governo cantonale nella decisione impugnata, i pannelli fonoassorbenti servirebbero in pratica a sostituire l'attuale siepe esistente sul mappale no. 604, di modo che su quest'ultimo fondo verrebbe ad esistere una sola opera di recinzione a confine con il sedime dell'insorgente.
Così come approvato dall'autorità comunale, l'intervento edilizio in oggetto non contrasta con gli art. 25 e segg. delle NAPR di __________, relativi alle opere di recinzione dei fondi.
3.2. Le clausole d'estetica sono essenzialmente indeterminate. Applicandole le autorità comunali che sono incaricate in primo luogo di difendere l'aspetto architettonico delle località poste sotto la loro amministrazione, dispongono necessariamente di un vasto potere di apprezzamento. Ciò è il caso, segnatamente, quando si tratta di vagliare l'insediamento, le dimensioni, il volume e l'altezza di una determinata opera.
Le istanze amministrative e giudiziarie cantonali devono pertanto imporsi un certo ritegno in quest'ambito onde evitare di sostituire senza motivi preponderanti il loro potere di apprezzamento a quello delle autorità locali (RDAT 1992-I, no. 25 pag.60 e riferimenti ivi menzionati).
3.3. Fatta questa premessa di carattere generale, va detto che per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni comunali in materia di estetica, la decisione municipale di concedere il permesso di costruire la recinzione in oggetto (pure sorretta dal preavviso favorevole della CBN) e la successiva sentenza confermativa del Consiglio di Stato appaiono nel loro complesso corrette. La recinzione in sé non risulta infatti lesiva delle disposizioni comunali concernenti l'aspetto estetico delle opere edilizie.
Si deve tuttavia ammettere che a migliore tutela degli interessi della ricorrente, il municipio avrebbe dovuto rilasciare il permesso di costruzione, sottoponendo quest'ultimo alla precisa condizione che la struttura di sostegno dei pannelli fonoassorbenti sia installata sul lato della recinzione rivolto verso la proprietà del richiedente __________ __________, in modo tale che i pali di sostegno del manufatto non superino in altezza il profilo superiore della recinzione.
Simili materiali vengono comunemente utilizzati per la realizzazione di opere analoghe a quella in oggetto, senza dar luogo a particolari problemi per l'ambiente e la salute delle persone.
Stante tutto quanto precede, il ricorso va dunque parzialmente accolto, confermando il giudizio governativo impugnato e subordinando il permesso di costruzione in oggetto all'ulteriore condizione di cui si è fatto accenno al considerando no. 3.3.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 28, 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 8 cpv. 1, 21 LE, 7, 25 e segg. e 32 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 16 ottobre 1996 (no. 5245) del Consiglio di Stato è confermata;
1.2. la licenza edilizia 13 agosto 1996 con la quale il municipio di __________ ha autorizzato __________ a costruire una recinzione al mappale no. __________ è confermata all'ulteriore condizione che la struttura di sostegno del manufatto non superi in altezza il filo superiore dei pannelli fonoassorbenti che lo compongono e che la medesima struttura di sostegno sia posata sul lato della recinzione rivolto verso il predetto mappale no. __________ di __________
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente nella misura di fr. 450.-- e per i rimanenti fr. 50.-- sono a carico del resistente __________, il quale rifonderà ad __________ fr. 100.-- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster