AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.240
Data decisione, Autorità: 17.12.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00240
Lugano 17 dicembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 4 novembre 1996 di
contro
la decisione 16 ottobre 1996 (N. 5223) del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente contro la decisione 16 settembre 1996 con la quale il municipio di __________ ha assunto tramite pubblico concorso il signor __________ in qualità di operaio qualificato addetto ai lavori esterni;
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con avviso 14 giugno 1996, il municipio di __________ ha aperto il concorso per l'assunzione di un operaio qualificato addetto ai lavori esterni;
che, secondo quanto specificato nel bando di concorso, i candidati dovevano essere in possesso di un attestato federale di capacità professionale nel ramo artigianale, nonché adempiere ai seguenti requisiti:
cittadinanza svizzera;
età minima 20 anni;
condotta incensurata;
idoneità all'impiego;
domicilio legale e fiscale nel Comune;
permesso di guida categoria B;
che con risoluzione 16 settembre 1996, il municipio di __________ ha quindi deciso di assumere il signor __________;
che __________ ha impugnato la predetta decisione municipale davanti al Consiglio di Stato;
che il Governo ha dichiarato irricevibile il gravame, essendo lo stesso diretto contro i motivi della decisione impugnata, invece che contro il suo dispositivo; abbondanzialmente l'Esecutivo cantonale ha comunque rilevato che il ricorso andasse respinto anche nel merito, non essendo ravvisabile nell'agire del municipio di __________ alcun motivo di illegalità;
che contro la predetta decisione governativa, il ricorrente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo un riesame della fattispecie; sostanzialmente mette in dubbio che la persona prescelta dal municipio quale impiegato comunale disponga dei requisiti professionali e di nazionalità richiesti nel bando di concorso; aggiunge che, visto l'elevato numero di disoccupati, sarebbe stato più opportuno che il municipio assumesse una persona attualmente senza lavoro;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 cpv. 1 LOC;
che la legittimazione attiva del ricorrente è pacifica essendo egli persona domiciliata nel comune di __________ (art. 209 lett. a) LOC);
che il gravame, tempestivo, è pertanto ricevibile in ordine;
che considerata la palese infondatezza dell'impugnativa, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza scambio di allegati e senza istruttoria (art. 18 e 48 PAmm);
che giusta l'art. 126 cpv. 1 LOC, i dipendenti del Comune sono nominati dal municipio in seguito a concorso pubblicato all'albo per un periodo di almeno sette giorni;
che in materia di assunzione dei propri dipendenti il municipio dispone di un ampio margine di apprezzamento, censurabile - perlomeno da parte di questo Tribunale - solo quando l'esecutivo comunale sconfina in un eccesso o in un abuso di potere; di conseguenza la censura relativa al fatto che il municipio abbia scelto __________ __________ piuttosto che un altro concorrente a quel tempo senza lavoro, sfugge al sindacato di questo Tribunale, in quanto riferita ad una questione di mera opportunità;
che il municipio è comunque vincolato dal bando di concorso e, beninteso, dai principi generali che informano il diritto amministrativo: come ha giustamente rilevato il Consiglio di Stato, la decisione municipale può dunque essere annullata quando la stessa evidenzia dei vizi essenziali di procedura come pure nei casi in cui la nomina del dipendente è avvenuta in urto con i requisiti e le condizioni imposte dalla legge e dal bando di concorso;
che nel caso specifico risulta dagli atti che, contrariamente a quanto assunto dall'insorgente, la persona prescelta dal municipio per occupare il posto di operaio comunale è di nazionalità svizzera, avendo ottenuto la naturalizzazione il 26 giugno 1996; la stessa è domiciliata a __________ e adempie pure ai requisiti professionali richiesti nel bando di concorso, dato che dispone di un attestato di capacità federale quale muratore;
che pertanto la decisione del municipio di __________ di assumere __________ non è inficiata da motivi di illegalità;
che, così stando le cose, il ricorso va respinto;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti gli art. 125 e segg., 208 cpv. 1, 109 lett. a) LOC; 3, 18, 28, 48, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 100.-- è a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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