AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.234
Data decisione, Autorità: 23.12.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00234
Lugano 23 dicembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 23 ottobre 1996 della
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 9 ottobre 1996 (no 5/1996) del Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti, che nega all'insorgente il permesso di collocare un pannello pubblicitario sul tetto di uno stabile a __________;
viste le osservazioni 11 novembre 1996 del Dipartimento delle istituzioni - Ufficio permessi e passaporti;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 3 luglio 1996 la ricorrente __________ ha chiesto al Dipartimento delle Istituzioni (Ufficio permessi e passaporti - UPP) il permesso di collocare, per un periodo di tre anni, sul tetto dello stabile della ditta __________ situato a lato della strada principale A 13 in territorio di __________, un'insegna illuminata indirettamente, di m 5 x 10, recante il testo "a 5 minuti dal risparmio - Nur 5 Minuten zum einsparen - __________ - Il grande mercato del Ticino - Der grosse Einkaufsmarkt im Tessin - __________ ".
B. All'accoglimento della richiesta si è opposto il municipio di __________, ritenendo che il pannello pubblicitario potesse creare problemi alla sicurezza della circolazione stradale a causa delle sue notevoli dimensioni
Preavviso negativo è pure stato espresso dalla Commissione bellezze naturali (CBN) a causa delle dimensioni dell'insegna, giudicate eccessive.
Dal canto suo, la Polizia cantonale ha invece formulato preavviso favorevole, ritenendo che l'insegna non pregiudicasse la sicurezza della circolazione.
C. Con decisione 9 ottobre 1996, il Dipartimento delle istituzioni, UPP, ha respinto l'istanza.
Dopo aver richiamato i preavvisi negativi del municipio di __________ e della __________, il Dipartimento ha motivato il proprio diniego affermando:
che la legge sulle insegne vieta la posa di pannelli pubblicitari di dimensioni esorbitanti;
che, visto l'importante volume di traffico che transita sulla strada principale A 13, il proliferare di insegne prive di una relazione diretta con i commerci ivi ubicati potrebbe creare dei problemi alla sicurezza della circolazione stradale;
che l'ubicazione del __________ (__________) appare troppo distante dal luogo ove la ricorrente intende collocare l'insegna.
D. Contro il predetto giudizio dipartimentale la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
Preliminarmente ricorda che la Polizia cantonale ha preavvisato favorevolmente la posa dell'insegna.
A sostegno dell'impugnativa adduce poi che:
la distanza del supermercato __________ dal luogo di esposizione dell'insegna (circa 7,5 Km) non può essere assunto quale criterio per negare il permesso richiesto;
attualmente non sussiste nessun rischio di affollamento;
mai fino ad oggi è stata considerata esorbitante ai sensi dell'art. 9 lett. d Lins un'insegna della dimensione di m 5 x 10.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Dipartimento delle istituzioni con argomentazioni che verranno riprese, per quanto necessario, nel seguito.
Considerato, in diritto
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza che si rendano necessari ulteriori accertamenti (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi è perfettamente nota a questo tribunale.
Le insegne permanenti o non permanenti devono essere tali che non ne risulti turbamento o danno alle bellezze naturali ed al paesaggio, al decoro degli edifici, alla circolazione stradale, all'ordine pubblico e alla morale (art. 4 LIns).
La pubblicità stradale è regolata dagli art. 95 e ss OSS.
Giusta l'art. 95 cpv. 1 e cpv. 2 OSS è considerata pubblicità stradale ogni installazione e annuncio collocati ai bordi della strada pubblica in modo da essere percepiti dai conducenti e aventi lo scopo di fare della pubblicità in forma qualsiasi (ad es. mediante scritte, forme, colore, luce, suono).
L'art. 96 cpv. 1 OSS, dal canto suo, vieta la pubblicità stradale che potrebbe compromettere la sicurezza della strada, cagionare confusione con segnali e demarcazioni, oppure diminuirne l'efficacia a causa della sua forma e dei suoi colori.
In quest'ottica, il capoverso 5 di tale norma dispone che la pubblicità stradale non deve avere dimensioni eccessive e neppure dare esageratamente all'occhio.
In quanto situato a lato della strada principale A 13, l'impianto va qualificato come una pubblicità stradale ai sensi degli art. 95 ss OSS. Destinatari del messaggio pubblicitario sono in effetti soltanto coloro che transitano sulla strada a bordo di veicoli.
La valutazione operata dall'autorità cantonale in merito all'ingombro che l'impianto rappresenta ed all'impatto che ne deriva sfugge alla critica della ricorrente. Non si può in effetti rimproverare all'autorità decidente di aver abusato del potere discrezionale conferitole dalla legge per aver ritenuto eccessive le dimensioni di un cartellone pubblicitario alto ben 5 m e lungo il doppio. Simili dimensioni, di gran lunga superiori a quelle usuali delle insegne e dei cartelloni pubblicitari, appaiono invero sproporzionate per rapporto agli stabili ed agli altri manufatti circostanti.
Sostanzialmente corretto appare pure l'apprezzamento dell'impatto ottico esercitato dal cartellone sul passante. A causa delle sue dimensioni l'impianto è in effetti atto ad imporsi anche all'attenzione del conducente meno sensibile al richiamo della pubblicità stradale.
Dal profilo dell'art. 96 cpv. 5 OSS, la decisione dipartimentale appare quindi del tutto giustificata.
Anche su questo punto, la valutazione dell'autorità dipartimentale non presta il fianco a critiche.
Ritenendo eccessiva la distanza in questione l'autorità cantonale non ha sicuramente esercitato in modo scorretto il potere d'apprezzamento conferitole dalla disposizione succitata. La valutazione censurata non appare affatto lesiva del principio di adeguatezza e di proporzionalità. Anche se le due località sono collegate da una galleria stradale, non appare invero insostenibile considerare eccessiva la distanza che le separa. Ammettere il contrario significherebbe autorizzare la posa di insegne in un comprensorio di oltre 150 kmq (7.5 x 7.5 x p) attorno alla destinazione pubblicizzata. Prospettiva, questa, che non appare ragionevolmente sostenibile dal profilo delle esigenze di contenimento e di moderazione della pubblicità stradale (cfr. STA 29.11.85 in re F. ove è stato confermato il divieto di posare un'insegna destinata a pubblicizzare la vendita di appartamenti siti a circa 2 Km dal luogo di esposizione).
A questo Tribunale non consta affatto che l'autorità cantonale permetta sistematicamente di posare impianti a simili distanze dalla destinazione pubblicizzata. La prassi va semmai nella direzione opposta.
E quand'anche risultasse che sono state rilasciate singole autorizzazioni in contrasto con il divieto sancito dall'art. 96 cpv. 4 OSS, la circostanza non gioverebbe all'insorgente.
Non essendo infatti provata l'esistenza di una prassi illegale dalla quale l'autorità non intende scostarsi, il principio di legalità prevarrebbe sempre ancora su quello della parità di trattamento nell'illegalità (cfr. Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung, V ed. N. 71 B I seg.; J.P. Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, II ed., pagg. 223 e 224).
Le spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 17 LIns; 4 RLins, 95 ss OSS; 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 600.-- (seicento) sono poste a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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